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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
GRADUAZIONE PREDEDUZIONI
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Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)20/09/2017 20:17GRADUAZIONE PREDEDUZIONI
Buonasera,
sono in fase di chiusura di un fallimento vecchio rito, e mi trovo in questa situazione:
- attivo insufficiente a soddisfare i crediti prededucibili;
- dubbio circa la necessità di procedere ex art. 111 bis, u.c., l.f. (criterio della graduazione e della proporzionalità), ovvero, ai sensi dell'art. 111 L.F. vecchio rito, alla luce dell'art. 150 D.Lgs. 9.1.2006, n. 5, che stabilisce la definizione dei fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore della novella, secondo la legge anteriore.
Ciò detto, dovrei affrontare le seguenti spese prededucibili:
a - compenso curatore;
b - pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a cui il fallimento è stato condannato in sentenza di 2°, ex art. 13, 1° c. quater, T.U. 115/2002;
c - spese di registrazione della sentenza in cui il fallimento è risultato soccombente;
d - compenso del coadiutore fiscale;
e - compenso del legale che ha svolto difesa tecnica nell'interesse del fallimento;
f - spese legali della controparte risultata vittoriosa nel giudizio di 2° (alle quali il fallimento è stato condannato in sentenza).
Per quanto ho potuto verificare in giurisprudenza, e stando alle prassi consolidate degli Uffici fallimentari, riterrei di dover procedere con questa graduazione delle prededuzioni:
1) pagamento crediti sub a), b), c), d) da effettuare in modo paritetico e proporzionale, in quanto spese di giustizia con privilegio ex artt. 2755-2770 c.c.;
2) pagamento credito sub e), in quanto prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2., c.c.;
3)pagamento credito sub. f), in quanto prededuzione chirografaria.
Infine, qualora l'attivo fallimentare fosse esaurito dai pagamenti - anche non integrali - dei crediti indicati ai numeri 1) e 2), riterrei di poter depositare rendiconto finale e, una volta approvato, di addivenire alla chiusura del fallimento ex art. 118, n. 4, L.F., stante l'impossiblità di effettuare alcun riparto.
Chiedo il Vs. cortese parere in ordine a quanto sopra esposto e ringrazio sin d'ora per l'attenzione.
Cordiali saluti
Andrea Sabatini (RE)
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/09/2017 19:50RE: GRADUAZIONE PREDEDUZIONI
Non vi è dubbio che ai fallimento vecchio rito si applichi la normativa preesistente alla riforma per cui non trova applicazione diretta l'ult. comma dell'attuale art. 111 bis, secondo cui, in caso di insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni, "la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge". Tuttavia, questa norma riprende l'indirizzo giurisprudenziale precedente formato nel silenzio della normativa su questo punto, secondo il quale, in caso di incapienza dell'attivo, i debiti di cui all'art. 111 n. 1 l. fall. dovevano essere soddisfatti non con il criterio cronologico, nè con quello proporzionale, ma con il rispetto delle cause e del grado di prelazione assegnati a ciascuno dalla legge, posto che la prededuzione è una qualificazione processuale che individua uno specifico trattamento di preferenza nel processo fallimentare, ma che non corrisponde affatto ad una nuova prelazione, comune a tutti e novativa di quella eventualmente loro spettante ab origine, per cui tali crediti, nei rapporti interni alla categoria, non perdono gli ordinari titoli di prelazione da cui siano eventualmente assistiti per la loro natura.
Seguendo questo criterio, condividiamo la graduazione da lei fatta delle voci elencate.
fatta tale distribuzione può presentare il conto della gestione e poi chiedere la chiusura, solo che questa, a nostro avviso, dovrebbe avvenire a norma del n. 3 dell'art. 118 e non del n. 4, perché quest'ultima fattispecie ricorre "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura". nel suo caso i creditori prededucibili sono stati soddisfatti seppure in parte.
Zucchetti Sg srl
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Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)22/09/2017 11:09RE: RE: GRADUAZIONE PREDEDUZIONI
Vi ringrazio molto per il Vostro cortese parere.
Tengo presente anche quanto osservato circa l'ipotesi di chiususra ex art. 118 L.F.
Avevo indicato il numero 4) facendo riferimento - ratione temporis - sempre al disposto di cui al vecchio rito, che recitava: "quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficenza di attivo".
Applicandosi la vecchia norma, siete quindi dell'idea che la chiusura debba intervenire ai sensi del n. 3), considerando "ripartizione finale dell'attivo" anche la preventiva ed esaustiva distribuzione dlle somme ai creditori prededucibili"?
Ringrazio nuovamente.
Coordiali saluti.
Andrea Sabatini (Re)-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2017 19:42RE: RE: RE: GRADUAZIONE PREDEDUZIONI
Riteniamo di si perché la nuova dizione del n. 4 del primo comma dell'art. 118 non fa altro che meglio dettagliare il concetto già insito nella fattispecie giuridica prevista dallo stesso numero del vecchio testo; questo, infatti, con il riferimento alla impossibilità di continuare utilmente la procedura per insufficienza di attivo, raffigurava proprio l'ipotesi che l'attivo non consentisse di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese, sicchè la nuova versione fa solo specifico riferimento alle singole tipologie dei crediti che rimangono insoddisfatti.
Zuchetti SG srl
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Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)25/09/2017 17:31RE: RE: RE: RE: GRADUAZIONE PREDEDUZIONI
Ringrazio nuovamente ed invio cordiali saluti.
Andrea Sabatini
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