Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

informativa al giudice delegato

  • Marco Vitali

    Morbegno (SO)
    30/05/2017 12:06

    informativa al giudice delegato

    Buongiorno,
    se il curatore ha trasmesso al Giudice Delegato l'informativa ex art. 35, 3° comma, L.F. e il Giudice Delegato non da risposta, ad esempio, entro 30 giorni, il curatore come deve comportarsi? Sollecita il giudice o lo interpreta come silenzio/assenso e procedere con la richiesta del parere al Comitato dei Creditori?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2017 16:08

      RE: informativa al giudice delegato

      Il terzo comma dell'art. 35 stabilisce che " Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo". Ne discende, da un lato, che il curatore deve solo preventivamente informare il giudice delegato degli atti indicati, fermo restando la necessità di munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, e dall'altra, che il giudice non deve dare alcuna risposta, a meno che non rilevi la mancanza di conformità di tali atti alla legge, la cui verifica costituisce lo scopo della informativa. Non è stabilito alcun termine a questo fine, per cui il curatore, informato il giudice, può immediatamente passare la richiesta al vaglio del comitato.
      Ovviamente questo è il sistema che opera quando c'è un comitato dei creditori funzionante perché, in mancanza, il curatore deve rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto, a norma del quarto comma dell'art. 41, e tanto assorbe la necessità della informativa.
      Zucchetti SG srl