Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Recupero credito

  • Marco Lombi

    Santarcangelo di Romagna (RN)
    30/11/2017 18:54

    Recupero credito

    Buonasera,
    in un fallimento privo di fondi, a seguito di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria (autorizzato ex art 155 sexies disp.att.cpc) sono stato ammesso al patrocinio gratuito per il recupero di un credito di euro 80.000 che la società fallita vantava nei confronti di una società in nome collettivo cancellata dal registro imprese( i cui soci erano anche i soci della fallita). Dopo aver ottenuto dal Giudice dell'esecuzione titolo esecutivo e avendo posto in essere tutti gli atti conseguenti, ho notificato il pignoramento alle banche interessate e dalle risposte ricevute risulta un saldo di soli euro 400,00. Secondo voi conviene iscrivere a ruolo la somma o i costi incrementali ( dovuti a contributo unificato e incremento dell' onorario dell'avvocato per le prestazioni sostenute dal pignoramento in poi) sono tali da non giustificare un proseguio. Ritengo infatti che si da un lato sono in patrocinio gratuito e le spese sono prenotate a debito, ma si tratta pur sempre di spese che rimangono in carico all'erario.
    Inoltre gradirei sapere se la liquidazione del compenso dell'avvocato (con patrocinio gratuito) debba essere fatta dal Giudice dell'Esecuzione o dal Giudice delegato al fallimento.
    Grazie

    ML
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/12/2017 20:16

      RE: Recupero credito

      Se abbiamo ben capito, lei ha ha promosso azione esecutiva per euro 80.000 nei confronti dei soci di una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese mediante pignoramento presso terzi costituiti da banche, dalle dichiarazioni delle quali emerge che i soci debitori hanno crediti per euro 400. Se è così, sicuramente non vale la pena proseguire nell'esecuzione, che non porterà alcun utile, ma solo spese, alla procedura, anche se questa è stata ammessa al gratuito patrocinio.
      L'art. 83 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce al secondo comma che la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte "è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto", per cui tale compito non rientra tra quelli del giudice delegato.
      E' bene tener presente che con con il comma 783 dell'art. 1 della legge di satbilità 28/12/2015 n. 208, è stato introdotto nel corpo del citato art. 83 un comma 3bis, per il quale "il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"; norma che ha creato notevoli dubbi sul termine finale entro cui il legale deve presentare la domanda di liquidazione, ritenendosi che tale istanza possa essere fatta entro la fine del processo a pena di inammissibilità (Trib. Milano, ordinanza 02/04/2015), o anche successivamente (Trib. Paola, decr. 14/10/2016).
      Zucchetti SG srl