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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
studio associato - ammissione al passivo - legittimità attiva
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Cesare Carpena
Piacenza10/05/2017 17:01studio associato - ammissione al passivo - legittimità attiva
Uno studio associato di n. 2 commercialisti, nel 2012, ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze professionali nei confronti di una società dichiarata fallita nel 2017.
Nel 2014 lo studio si scioglie ed oggi la domanda di ammissione al passivo è presentata solo da uno solo dei professionisti.
L'incarico professionale, in origine, era stato dato allo studio associato senza alcuna specifica previsione dell'associato che avrebbe reso la prestazione.
Il decreto ingiuntivo fu ottenuto dallo studio associato (all'epoca ancora in essere) in persona del professionista che oggi, a proprio nome, ha presentato la domanda di ammissione.
Riterrei di ammettere il credito al chirografo, in quanto la lettera di incarico professionale non esplicita quale associato doveva rendere le prestazioni e quindi non è dato individuare con quale associato si sia instaurato il rapporto (né sono state fornite prove in tal senso)
Tuttavia nutro dubbi sulla attuale legittimità attiva del singolo professionista.
Diverso sarebbe stato se la domanda fosse stata presentata da entrambi i professionisti per conto dello studio associato (pur se oggi scioltosi).
Cosa ne pensate?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/05/2017 19:14RE: studio associato - ammissione al passivo - legittimità attiva
Premesso che nella specie l'incarico è stato conferito allo Studio associato e questo ha ottenuto il decreto ingiuntivo, è chiaro che potrebbe insinuarsi al passivo lo Studio stesso, in persona dei soci o del legale rappresentante o comunque anche in persona di un solo socio sempre che chiaramente faccia riferimento al suo ruolo di mandatario dello Studio e non agisca in proprio, visto che, come ha precisato la S. Corte (Cass. 13.4.2007 n. 8853) gli studi professionali associati, anche se privi di personalità giuridica, rientrano tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici; essi sono dotati della capacità di stare in giudizio nella persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza e i singoli professionisti che lo compongono, inoltre, possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi interessati la circostanza che si agisce come mandatari di un soggetto diverso (lo studio professionale).
Questo discorso, tuttavia, è fatto più che altro per inquadrare la fattispecie, perché nel singolo caso interessa poco, dato che lo Studio è stato sciolto e il singolo (ex) socio insinua il credito per le prestazioni professionali svolte dalla Studio, quale credito personale. L'unico modo per eventualmente giustificare, in queste condizioni, la legittimazione del professionista in questione è che questi dimostri che, in occasione dello scioglimento, i singoli crediti siano stati divisi e che quello verso la società ora in fallimento sia stato a lui assegnato.
In mancanza di una tale prova, a nostro avviso il credito va respinto perché il soggetto agente è privo della legittimazione e, comunque, ove ammesso, riteniamo corretta la collocazione in chirografo, per le ragioni da lei indicate.
Zucchetti SG srl
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