Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Verbale di inventario Beni sottoposti a sequestro preventivo

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    02/12/2011 18:17

    Verbale di inventario Beni sottoposti a sequestro preventivo

    Salve
    in considerazione del fatto che necessariamente il verbale di inventario deve essere fatto dal Curatore anche se negativo, nel caso in esame i beni dell'azienda sono stati sottoposti a sequestro preventivo 321 c.p.p. intervenuto antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. Da dire inoltre che la sede della società fallita si trova in un complesso aziendale fallito tanto tempo fa il cui immobile è stato aggiudicato all'asta da una terza società. Ora io in qualità di curatore a chi devo chiedere il permesso per fare il verbale di inventario ?
    Inoltre se l'inventario risulta negativo cosa fare del fallimento ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2011 13:06

      RE: Verbale di inventario Beni sottoposti a sequestro preventivo

      In primo luogo deve chiedere il dissequestro dei beni.
      Per quanto riguarda poi l'inventario, se i presunti beni da inventariare si trovano presso locali nella disponibilità di terzi, lei può inventariarli soltanto se il terzo lo consente mettendo i beni a disposizione della massa, altrimenti non è possibile acquisirli per via breve, ma è necessario un ordinario giudizio.
      Invero, l'acquisizione all'attivo dei beni mobili era, ed è, dato dalla apparente disponibilità che il fallito ne abbia, fondata sulla presunzione di appartenenza al debitore delle cose repertae in domo ac locis ipsius debitoris, che, a sua volta, si sostanzia nella presunzione che le stesse rientrino nella sfera di disponibilità materiale dello stesso e, quindi, nella presunzione della legittimità dell'espropriazione in relazione all'oggetto. Di conseguenza, l'inventario si estende a tutti i beni che si trovino nei locali nella disponibilità del fallito, che siano stati essi sottoposti a sigillazione o non, nonché ai beni che pervengano al fallito in corso di procedura e acquisibili all'attivo,
      Su questo punto, dopo un dibattito che aveva visto la dottrina su posizioni più restrittive, si era formato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, il giudice delegato può emettere, ai sensi dell'art. 25, comma 1 n. 2 l.f., provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi. Se, ciò nonostante, tali provvedimenti vengono pronunziati, essi devono ritenersi giuridicamente inesistenti per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che contro i medesimi, non suscettibili di passare in giudicato, e contro quelli adottati dal tribunale in sede di decisione sul reclamo, ex art. 26, non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici con l'actio nullitatis finalizzata, appunto, a denunciare l'abenormità.
      Il legislatore della riforma ha fatto proprio questo orientamento e così, dopo aver ribadito, da un lato, nell'art. 84 che i sigilli vanno apposti sui beni "che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore", e, dall'altro, nell'art. 25 che il giudice emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ha aggiunto "ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione". Di conseguenza, oggi è codificato che la sigillazione e, quindi, l'apprensione fallimentare va limitata ai beni posseduti dal fallito o da terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza e non può, invece, estendersi ai beni posseduti da terzi che ne contestino l'appartenenza all'asse fallimentare.
      Inoltre il settimo comma dell'art. 104ter le consente di non inventariare beni mobili o immobili del fallito qualora il costo per la custodia e, in genere, per le attività necessarie per procedere alla vendita degli stessi sia manifestamente con conveniente, sia, cioè, presumibilmente superiore al valore del bene o al prezzo ricavabile dalla vendita dello stesso.
      In mancanza di attivo può chiudere immediatamente il fallimento a norma dell'art. 118 n. 4.
      Zucchetti SG Srl
      • Pierdamiano Dima

        Strongoli (KR)
        06/12/2011 14:29

        RE: RE: Verbale di inventario Beni sottoposti a sequestro preventivo

        In riferimento a quanto sopra lei afferma che "In mancanza di attivo può chiudere immediatamente il fallimento a norma dell'art. 118 n. 4."
        Lo posso fare senza il deposito della relazione ex art. 33 L.F.?
        Oppure prima faccio una ISTANZA EX ART. 102 dove descrivo il tutto e quindi dispongo di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo?
        Grazie della gentilezza
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/12/2011 19:42

          RE: RE: RE: Verbale di inventario Beni sottoposti a sequestro preventivo

          La chiusura del fallimento quando ne ricorrono i requisiti diventa un obbligo per il curatore. In mancanza di beni e constatato che non sono configurabili entrate neanche in futuro, per cui l'attivo non è sufficiente a soddisfare neanche le prededuzioni, il curatore deve avviare la chiusura del fallimento, presentando ovviamente prima il conto gestione, che eventualmente conterrà solo uscite.
          In questa condizioni è superfluo procedere all'udienza di verifica, che ai sensi dell'art. 102 può essere evitata quando non vi è attivo per soddisfare alcuno dei creditori concorsuali che hanno presentato domanda, per cui si tratta di coordinare i tempi. E' chiaro che se si riesce ad addivenire prima alla chiusura, diventa superflua la procedura di cui all'art. 102, nel mentre, se ad esempio vi un minimo di attivo da distribuire ai creditori prededucibili per cui non può immediatamente chiudersi il fallimento, si potrebbe evitare la verifica dei crediti, destinata appunto ai creditori concorsuali.
          Anche la relazione ex art. 33 va inquadrata nella situazione che sin presenta; essa serve a fornire le notizie che indica l'art. 33 e le stesse possono essere date anche attraverso la relazione con cui si spiega la situazione della procedura e si chiede la chiusura.
          Zucchetti SG Srl