Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

insinuazione Equitalia senza prova della notidfica della cartella esattoriale

  • Marco Bartolini

    Orvieto (TR)
    27/01/2012 15:39

    insinuazione Equitalia senza prova della notidfica della cartella esattoriale

    FATTO:
    Equitalia si insinua al passivo per dei crediti INPS senza allegare prova delle notifiche delle cartelle esattoriali relative. Il Curatore propone la non ammissione al passivo, in quanto non sono state prodotte le prove della notifica.

    EQUITALIA SOSTIENE:
    nelle procedure concorsuali costituisce titolo esecutivo di credito il visto apposto che conferisce esecutorietà al ruolo e non la notifica della stessa cartella (art 87 dpr 602/73) e pertanto si deve comunque ammettere al passivo.

    Qual è il Vostro parere? esiste la possibilità di ammettere Equitalia anche in assenza di suddette prove di notifica, non presenate neanche il giorno dell'udienza?

    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/01/2012 19:32

      RE: insinuazione Equitalia senza prova della notidfica della cartella esattoriale

      La questione, dibattuta tra i giudici di merito, si è in gran parte placata dopo l'intervento della S.C. (Cass. 26/02/2008 n. 5063) che ha attribuito portata innovativa ai nuovi artt. 87 e 88 DPR n. 602/1973 ritenendo non più necessaria la notifica della cartella esattoriale e sufficiente il solo ruolo, correlando per i crediti tributari la facoltà di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria dalla conoscenza "legale" (comunicazione della tardiva ex art. 101 LF ovvero scadenza del termine per il deposito del progetto di stato passivo per la tempestiva) che il curatore ha del ruolo il quale costituisce autonomo provvedimento impugnabile.
      Il caso specifico dei crediti previdenziali è stato esaminato con approfondimento da App. Potenza 26.10.2010 che, in linea con la citata sentenza della S.C., ha statuito che "la domanda di ammissione al passivo del concessionario trova legittimazione sulla base del solo ruolo, senza che a tal fine sia necessaria la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare, ovvero altresì del solo estratto di ruolo con firma autentica del collettore, il quale costituisce, ai sensi dell'art. 2718 c.c., un documento avente valore probatorio pieno in quanto proveniente da pubblico ufficiale titolare dello stesso munus proprio dell'esattore (cfr. App. Potenza 04/07/2008; Cass. n. 5063/2008).
      In particolare, per i crediti di natura non tributaria, l'art. 33 D.Lgs. n. 112/1999 stabilisce che, relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali, l'ente impositore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'in-sinuazione al passivo, accordandosi in tal modo al concessionario la facoltà di ottenere direttamente l'ammissione del credito, senza subordinare tale domanda alla preventiva notificazione del ruolo al debitore a mezzo della cartella di pa-gamento (cfr. Trib. Milano Sez. II 07/02/2008 in Fisco on line, 2008).
      In altri termini è legittima la domanda di ammissione al passivo, sulla base del solo ruolo, quantunque emesso in epoca successiva all'apertura della procedura concorsuale, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al cu-ratore. Tanto, infatti. non inficia in alcun modo il diritto degli organi fallimen-tari di contestare il credito, ben potendo tale contestazione essere mossa in sede di verifica, sulla base della documentazione allegata alla domanda di insinua-zione. Ne consegue che, laddove della cognizione della relativa controversia non possa conoscere l'A.G.O., a fronte dei rilievi della curatela il G.D. disporrà l'ammissione con riserva, sino allo scioglimento della stessa all'esito della controversia promossa dinanzi al magistrato competente, ai sensi dell'art. 88 D.P.R. n. 602/1973. Di contro, nel caso in cui la competenza ratione materiae spetti al giudice ordinario -come, ad esempio, per le controversie relative a ruoli emessi dall'INPS per contributi previdenziali con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi di mora (si veda Cass. civ Sez. Unite 18/03/2010 n. 6539)- incomberà sul concessionario, anche tramite chiamata in causa dell'ente impositore ed in virtù dei principi generali sull'onere probatorio, dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria nei confronti del fallito".
      Zucchetti SG Srl