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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
notifica atto di appello presso il procuratore domiciliatario in bonis, anziché nei confronti del curatore del falliment...
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Andrea Latino
Jesi (AN)12/09/2012 11:54notifica atto di appello presso il procuratore domiciliatario in bonis, anziché nei confronti del curatore del fallimento
Spettabile Zucchetti,
gradirei avere la vostra autorevole opinione in merito a questa questione.
La ditta individuale Y viene dichiarata fallita in data 5.7.2011.
Quando era in bonis, la ditta individuale Y aveva preso parte (quale terza chiamata) ad una causa di primo grado che era stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.7.2011. Appreso successivamente del fallimento della ditta Y, il procuratore costituito ante fallimento comunicava tale accadimento al giudice chiedendo la remissione in istruttoria per far dichiarare l'iterruzione del processo.
Disattendendo le richieste del procuratore della ditta Y, in data 14.10.2011 veniva depositata sentenza di primo grado che dichiarava il difetto di legittimazione passiva della ditta Y e stabiliva il rimborso delle spese di giudizio in suo favore.
E' interesse della curatela recuperare all'attivo del fallimento della ditta Y la somma liquidata in sentenza a titolo di spese legali.
1) Ci si chiede se sia utilizzabile la suddetta sentenza emessa successivamente al fallimento, ma dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione.
Inoltre in data 13.4.2012 il procuratore domiciliatario della ditta Y in bonis riceve la notifica di un atto di appello avverso la suddetta sentenza.
2) Ci si chiede, quindi, se la notifica dell'atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario della ditta Y in bonis, anzichè al curatore del fallimento sia valida oppure no, tenuto conto che l'appellante potrebbe non aver avuto piena conoscenza della sopravvenuta declaratoria di fallimento non essendogli stata notificata l'impugnata sentenza dal curatore.
Ringrazio anticipatatamente per l'attenzione che vorrete riservare alla questione sopra proposta e saluto cordialmente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/09/2012 16:56RE: notifica atto di appello presso il procuratore domiciliatario in bonis, anziché nei confronti del curatore del fallimento
Probabilmente la comunicazione dell'intervenuto fallimento è stata effettuata (presumendo che si tratti di causa a decisione monocratica) dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, altrimenti il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione (cfr. Cass. 30/10/2009 n. 23042). Se è così non vi è dubbio che la sentenza è "utilizzabile" dalla curatela; peraltro, quand'anche il giudice di primo grado avesse errato, la controparte avrebbe dovuto sollevare sul punto specifico gravame, altrimenti la questione rimane coperta da giudicato.
Per quanto riguarda la seconda domanda non avremmo dubbi a ritenere quanto meno nulla- o addirittura inesistente- la notifica dell'appello effettuata al domiciliatario del fallito. Basti pensare che la Cassazione ha ritenuto nulla una notifica del genere anche quando la dichiarazione di fallimento sia intervenuta nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello (Cass. 29/03/2006, n. 7252).
Zucchetti SG Srl
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