Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pagamento difesa della curatela in sede di reclamo

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    16/12/2014 20:22

    pagamento difesa della curatela in sede di reclamo

    Salve vorrei proporVi un quesito. Come avvocato ho assistito una curatela fallimentare in un procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla stessa società fallita. L'incarico mi è stato conferito dal giudice delegato su proposta del curatore senza che la procedura, priva di attivo, fosse stata ammessa al gratuito patrocinio. La corte di appello ha rigettato il reclamo con conseguente condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali del reclamo in favore della curatela del fallimento.
    Ho rimesso la sentenza al curatore richiedendo il pagamento delle mie spettanze ma a fronte della mia richiesta ha risposto che in assenza di attivo avrei dovuto presentare istanza al giudice per ottenere l'ammissione della procedura al gratuito patrocinio e il decreto di liquidazione da presentare all'ufficio competente per il pagamento delle spese di giustizia della corte di appello. Ho quindi presentato istanza al Giudice delegato non ha emesso nessun provvedimento. Secondo voi come dovrei procedere per farmi pagare?
    Vi ringrazio
    Ec
    • Alessandro Civati

      Milano
      17/12/2014 17:14

      RE: pagamento difesa della curatela in sede di reclamo

      a mio modesto avviso, non è certamente l'avvocato che debba chiedere l'ammissione della procedura al gratuito patrocinio, bensì la curatela fallimentare, con una apposita istanza al giudice, nella quale la stessa curatela dà atto della mancanza o insufficienza dei fondi. del resto, l'avvocato può anche legittimamente non conoscere lo stato della procedura, mentre il curatore la conosce perfettamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/12/2014 19:04

      RE: pagamento difesa della curatela in sede di reclamo

      Si può dare per scontato che il curatore non riuscirà ad ottenere dalla società fallita il pagamento delle spese processuali, per cui il fallimento rimane privo di attivo. In questa situazione, il curatore, eventualmente su suo suggerimento, avrebbe dovuto chiedere al momento della costituzione in causa, o comunque in corso di causa, il gratuito patrocinio, cosa non può fare ora che la vicenda giudiziaria è conclusa; tale ammissione le avrebbe consentito di chiedere il pagamento del suo compenso all'Erario. In mancanza di tale pregressa attività, lei un ordinario creditore prededucibile verso la massa fallimentare, che potrà essere pagato se e nella misura in cui l'attivo fallimentare lo consentirà.
      Si potrebbe ipotizzare una responsabilità del curatore per non aver fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma sono quelle situazioni di molto dubbia soluzione perché questi potrebbe sempre difendersi dicendo di averle trasmesso gli atti dai quali emergeva che il fallimento era privo di attivo e lei, nella sua qualità di tecnico del diritto, non ha suggerito il ricorso al gratuito patrocinio e comunque ha accettato egualmente la difesa.
      Zucchetti SG srl