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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO SENZA FIRMA DI DELEGA DEL CREDITORE
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Massimiliano Pilu
OLBIA (OT)19/05/2014 18:23ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO SENZA FIRMA DI DELEGA DEL CREDITORE
In questi giorni sto esaminando delle istanze di ammissione al passivo inviate da vari lavoratori che si sono affidati tutti al medesimo legale. Nell'esame della documentazione mi sono reso conto che in nessuna delle istanze è riportata la delega del cliente e relativa firma autografa, ma solo quella del legale. Si crede che tale vizio possa essere sanato prima dell'udienza di esame con produzione delle deleghe firmate o le domande devono essere considerate nulle? -
Massimiliano Pilu
OLBIA (OT)19/05/2014 19:16PER COMPLETEZZA: ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO SENZA FIRMA DI DELEGA DEL CREDITORE
L'avvocato mi ha detto che non ha inserito la delega al margine in quanto i suoi assistiti erano i promotori dell'istanza di fallimento e tra gli allegati mi ha prodotto la prima pagina del ricorso di dichiarazione di fallimento con la delega firmata. Tale delega conferita in tale circostanza può essere considerata valida nel caso di specie? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/05/2014 11:17RE: PER COMPLETEZZA: ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO SENZA FIRMA DI DELEGA DEL CREDITORE
Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDALa domanda di insinuazione può essere sottoscritta anche personalmente dalla parte ma se questa si serve dell'assistenza di un legale, costui deve essere fornito di procura.
La procura al difensore dell'attore, precisa l'art. 125 cpc può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Nei giudizi caratterizzati da semplificazione di forme, come quelli avanti al giudice di pace, vige un sistema in cui la costituzione in giudizio dell'attore può anche non coincidere con l'iscrizione della causa a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione (gli art. 316, 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c.); a maggior ragione questo sistema opera ove non sia prevista l'iscrizione della causa a ruolo, come per le domande di insinuazione, per cui riteniamo che la domanda (e la documentazione) inviata tramite Pec, sottoscritta da un legale privo di mandato alle liti, non sia nulla per carenza di procura, se quest'ultima sia depositata nella udienza di verifica.
Il mandato rilasciato a margine della domanda di fallimento non riteniamo sia valido anche per la presentazione della domanda di insinuazione, a meno che non sia espressamente prevista nel mandato tale possibilità (ed anche in tal caso avremmo qualche dubbio) non bastando che si faccia riferimento nel mandato ai gradi successivi dato che l'insinuazione non costituisce una fase di gravame della dichiarazione di fallimento o del rigetto della relativa istanza.
Zucchetti SG Srl
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Donatella Perna
Foggia25/01/2017 10:14RE: RE: PER COMPLETEZZA: URGENTE
Buongiorno,
ho il seguente dubbio.
All'udienza di verifica delle domande tempestive, con specifico riferimento alla domanda di insinuazione al passivo presentata da un creditore tuttavia non corredata da procura alle liti, il GD, su mia proposta, ha concesso termine fino a 40 giorni per la trasmissione della suddetta procura.
Comunicato lo stato passivo esecutivo contenente tale statuizione, il predetto documento non mi è stato ancora trasmesso dal creditore.
Preciso che il creditore (società di distribuzione dell'energia elettrica) ha proposto domanda di ammissione al passivo, in persona del procuratore sig. X, in forza di procura generale autenticata nella firma dal notaio X di Roma (indicando numero di repertorio ed altri estremi identificativi della stessa).
Cosa ne pensate?
A questo punto, fissata dal GD la data per l'esame delle domande tardive, che non mi sono pervenute, ritengo di predisporre comunque un progetto di stato passivo delle tardive per definire quantomeno la posizione di quel creditore (tempestivo) che non ha però ancora prodotto la procura (concordate?); a questo punto proponendo l'esclusione del credito? (credito che peraltro dovrebbe risultare dalle scritture contabili).
Nel qual ultimo caso cosa mi consigliate?
Grazie
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Donatella Perna
Foggia25/01/2017 18:48RE: RE: RE: PER COMPLETEZZA: URGENTE
Preciso che il termine di 40 giorni è scaduto e che solo una parte del credito risulta confermata dalle fatture che trovano riscontro nei mastrini, mentre per altre non vi è tale riscontro nei predetti mastrini. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2017 20:51RE: RE: RE: RE: PER COMPLETEZZA: URGENTE
Bisognerebbe saperne di più su ciò che è stato disposto in sede di stato passivo. A noi sembra di capire che il creditore sia stato ammesso al passivo, con concessione di un termine di 40 giorni per la presentazione della procura; è vero che lei parla solo di concessione del termine e non di ammissione, ma aggiunge poi che lo stato passivo esecutivo contenente tale statuizione è stato comunicato all'interessato, da cui deduciamo che nello stato passivo dovesse essere compreso anche un provvedimento sulla domanda (di ammissione, rigetto o ammissione con riserva) non trovando in esso collocazione la mera concessione di un termine; peraltro se non fosse stato preso un provvedimento sul credito non si saprebbe come considerare la domanda tempestiva presentata, visto che lo stato passivo è stato chiuso e dichiarato esecutivo. Riteniamo, pertanto che il giudice abbia deciso per l'ammissione del credito, dando un termine per la produzione della procura (invero, se avesse respinto il credito non avrebbe senso il termine per la produzione documentale), il che riconduce il provvedimento all'art. 96, comma 2, n. 2, dell'ammissione con riserva di presentazione documenti, con concessione di un termine per la produzione, come appunto la citata norma consente; termine, quindi, che nell'attuale sistema avrebbe lo scopo di limitare temporalmente il potere del creditore di produrre i documenti e sciogliere favorevolmente la riserva.
Se è così, come tutto lascia intendere, la mancata produzione del documento richiesto nel termine, opportunamente comunicato, porta alla constatazione della mancata realizzazione della condizione per cui il credito va escluso; e ciò indipendentemente dalla eventuale parziale prova del credito in quanto l'intero importo è stato assoggettato alla condizione della produzione documentale.
Tale esclusione non va "riesaminata" in sede di verifica delle domande tardive, perché non si tratta, appunto di esame di una domanda tardiva, ma semplicemente della constatazione del mancato verificarsi della condizione posta per l'ammissione, per cui trova applicazione l'art. 113 bis l.f., per il quale "Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente".
Tale norma, come si vede, disciplina la sola ipotesi che si sia verificato l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, nel mentre nulla prevede per il caso contrario che, per usare la stessa terminologia, non si sia verificato l'evento in corso di procedura; si ritiene che anche in questo caso la modifica dello stato passivo possa essere effettuata con le stesse modalità, con la conseguenza di escludere il credito dal passivo e liberare gli accantonamenti in precedenza fatti.
In ogni momento, quindi il curatore può fare presente al giudice il mancato verificarsi della produzione documentale da parte dell'Inps e il giudice disporrà la esclusione del credito dal passivo.
Zucchetti SG srl
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