Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

riconoscimento di debito - interruzione e sospensione del decorso della prescrizione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    28/04/2017 17:30

    riconoscimento di debito - interruzione e sospensione del decorso della prescrizione

    Buonasera,
    con La presente sono a sottoporre alla Vostra gradita attenzione il seguente quesito.
    1) L'annotazione in bilancio di un debito con relativa approvazione del bilancio stesso vale come riconoscimento di debito opponibile al fallimento, e conseguentemente come idoneo effetto interruttivo della prescrizione opponibile al Fallimento.
    2) Ulteriore domanda il fallimento, dalla data di declaratoria, determina la sospensione del decorso della prescrizione.
    RingraziandoVi, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/05/2017 13:29

      RE: riconoscimento di debito - interruzione e sospensione del decorso della prescrizione

      In ordine al quesito sub 1), è pacifico che il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere (Cass., 01/07/2003, n. 10342; Cass., 19/11/1999, n. 12833), sicchè il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della prescrizione, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità.
      Muovendo da questi concetti, la giurisprudenza ha ammesso che costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, che è un atto sottoposto a forma legale di pubblicità, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione quali entità, causale, soggetto creditore (così, Cass., 01/06/1991 n. 6203; Cass. 07/02/1991, n. 1292, nonché, indirettamente, Cass. 6/06/2000, n. 8248 e, con riferimento alle deliberazioni assembleari di condomini, Cass., 09/05/2011, n. 1292; e, da ult. Trib. Roma 17/10/2016, n. 19324).
      In ordine alla domanda sub 2, gli artt.2941 e 2942 c.c. non contemplano il fallimento tra le ipotesi di sospensione della prescrizione, la cui dichiarazione, pertanto, non impedisce, per la durata della procedura, il decorso del termine di prescrizione nei rapporti con i terzi (principio pacifico, cfr. da ult. Cass. 19/07/2016, n. 14737).
      Zucchetti SG srl