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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Nomina liquidatore giudiziale e compenso in prededuzione
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Claudio Bartolucci Miceli
Firenze27/10/2016 01:19Nomina liquidatore giudiziale e compenso in prededuzione
Buonasera,
mi si presenta questa situazione. Sono curatore di una società di persone, e una socia anch'essa fallita e' titolare di una quota in una società di persone, dove i soci stanno litigando , la società si trova in uno stallo. Ho fatto presente cio' al Giudice Delegato al fallimento, che mi ha invitato a presentarle un'istanza di autorizzazione alla presentazione di altra istanza di nomina di liquidatore al Giudice della Volontaria Giurisdizione.
In sostanza il liquidatore giudiziale, non viene nominato dal Giudice Delegato, ma da quella della Volontaria, e cosi' e' successo. Volevo sapere se vi e' una norma particolare che in casi come questi obblighi il Giudice Delegato, a non nominare direttamente lui il liquidatore giudiziale. Mi pare strano in quanto il liquidatore con la sua attività è anche di ausilio alla procedura fallimentare, come potrebbe essere un avvocato, un ctu etc...
Il compenso per tale attività, che in questo caso verrà determinato ritengo dal Giudice della Volontaria e che in prima battuta sarà a carico della società (quella non fallita) ma anche in solido con gli altri soci, se la società non paga, il compenso puo' essere fatto valere in prededuzione nel fallimento della socia fallita ? Ringrazio per la risposta. Claudio Miceli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2016 13:07RE: Nomina liquidatore giudiziale e compenso in prededuzione
Se abbiamo ben capito la fattispecie, è stato dichiarato il fallimento della snc X e dei soci della stessa B e C e lei è stato nominato curatore del fallimento della società e personale dei soci; uno dei soci, ad esempio B, è, a sua volta, socio di altra snc Y ed è quest'ultima società che si trova in una situazione di stallo per l'insanabile contrasto tra i soci.
Se è così, la snc Y non è fallita, ma è fallito il suo socio B (in quanto socio della snc X) e il fallimento di un suo socio determina l'esclusione di diritto di questo dalla società, giusto il disposto dell'art. 2288 c.c. e la conseguente liquidazione della quota a norma dell'art. 2289 c.c. Secondo la costante giurisprudenza l'esclusione del socio fallito opera di diritto, sicchè gli effetti risalgono al momento del deposito della sentenza di fallimento, da un lato, per evitare alla società l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludere al fallimento di vendere la quota a terzi in via esecutiva, e, dall'altro, per rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota (cfr. da ult. Cass. 18/03/2015, n. 5449).
Così stando le cose, il curatore del fallimento di B poteva limitarsi a chiedere la liquidazione della quota alla soc. Y: tuttavia poiché quest'ultima era in una situazione di stallo, per ottenere la liquidazione della quota del socio B, aveva la sola possibilità di chiedere, previa autorizzazione del giudice delegato, al presidente del tribunale di provvede alla messa in liquidazione della società con la seguente nomina del liquidatore ex art. 2275 c.c., dato che l'insanabile dissidio tra i soci determinava lo scioglimento della compagine sociale per impossibilità di poter conseguire l'oggetto sociale.
A nostro avviso, quindi, il giudice delegato si è correttamente comportato. Del resto lei non deve andare alla ricerca della norma che impedisce a questi di nominare il liquidatore, ma della norma che eventualmente glielo consenta nell'ambito del sistema societario che, come detto, attribuisce il compito in questione al presidente del tribunale che decide attraverso una procedura di volontaria giurisdizione. Una norma speciale del genere, tale da poter prevalere sulle regole generali, non c'è e, non si vede perché dovrebbe esserci, visto che si sta parlando della sorte di una società in bonis che si collega all'ufficio fallimentare per il solo fatto che un suo socio è stato dichiarato fallito per altre vicende.
Neanche la liquidazione del compenso al liquidatore va fatta dal giudice delegato e il compenso dovrà essere pagato dalla società Y; questo compenso ovviamente diminuirà l'attivo societario con conseguente diminuzione del valore della quota spettante ai soci, i quali ne rispondono nel caso in cui, attraverso la liquidazione, non si riesca a soddisfare il credito del liquidatore, così come rispondono degli altri crediti (anche se sul punto si potrebbe innestare una discussione se vi sia tenuto anche il socio escluso di diritto in seguito al suo fallimento, data la accennata efficacia della esclusione).
Zucchetti SG srl
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Claudio Bartolucci Miceli
Firenze28/10/2016 22:17RE: RE: Nomina liquidatore giudiziale e compenso in prededuzione
La ringrazio, per l'esauriente risposta.
cbm
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