Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compensazione

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    10/11/2015 18:59

    Compensazione

    Buonasera vorrei un parere sul seguente caso.
    Fallimento di ditta individuale, con attività di commercio al minuto.
    Il fornitore dei beni ha un credito verso la ditta ed un debito verso la fallita perché la stessa era anche agente e nel periodo ante fallimento ha maturato delle competenze per provvigioni ancora da fatturare.
    I miei quesiti sono:
    - posso compensare le due partite?
    - devo emettere le fatture?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/11/2015 14:32

      RE: Compensazione

      Per l'imprenditore individuale non si attua una separazione tra patrimonio destinato all'attività commerciale e quello residuo personale, ma il patrimonio rimane unitario, per cui quando fallisce un imprenditore individuale, la curatela acquisisce l'intero suo patrimonio, comprensivo dei beni nella sua disponibilità per qualunque fine utilizzati, e si forma un unico stato passivo per individuare la collettività dei creditori (commerciali e personali) che vanno soddisfatti con quel patrimonio. In questa situazione, se nei confronti dello stesso soggetto il fallito ha crediti e debiti questi sono debiti e crediti del fallito, per cui se ricorrono gli altri requisiti de per la compensazione e, principalmente, la anteriorità di entrambi alla procedura, trova applicazione l'art. 56.
      Zucchetti SG srl
      • Patrizia Rossi

        san clemente (RN)
        11/11/2015 14:46

        RE: RE: Compensazione

        Ringrazio per la risposta, però se effettuo la compensazione nel caso di emissione di fattura la procedura come versa l'iva?
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/11/2015 19:29

          RE: RE: RE: Compensazione

          Della problematica riguardante l'obbligo o meno di emissione della fattura, in caso di estinzione della relativa obbligazione non mediante pagamento ma mediante compensazione, si è occupata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15441 del 30/6/2010.

          In essa, richiamando quanto già affermato con la sentenza n. 6120 del 13/3/2009, essa ha (a nostro parere, condivisibilmente) affermato che "la ... fattura deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell'accordo raggiunto tra le parti, si verifica l'estinzione del credito".


          Molto più delicata è invece la sorte della relativa IVA, che a nostro avviso è debito concorsuale e, ancorchè ricompresa nella dichiarazione annuale, non deve essere versata dal Curatore come debito della massa.

          Tale opinione nasce dal percorso argomentativo che abbiamo già esposto in risposta a quesiti analoghi e che riproponiamo qui di seguito.

          Nella ben nota vicenda del privilegio sull'IVA dei professionisti, la massima della sentenza n. 2438 del 3/2/2006 della Corte di Cassazione afferma che "la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
          Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., ....
          Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale".

          Ora, se applichiamo tale principio (che continua a non convincerci ma che la Cassazione ha ben chiaramente scritto e ribadito), la fattura viene emessa in corso di procedura, ma l' "evento generatore" è ante fallimento, quindi la relativa imposta, ancorchè da indicare in una dichiarazione IVA endoconcorsuale, è debito della massa, da pagare solo previa ammissione al passivo e riparto.

          La Cassazione ha anche specificato che nel caso in questione non si verifica indebito arricchimento della procedura perchè "tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale", che individua quale criterio di distinzione fra debiti concorsuali e debiti della massa il fatto che l'evento generatore degli stessi si sia verificato prima o dopo il fallimento.

          Non vediamo perchè il medesimo principio non debba applicarsi anche nella fattispecie qui in esame: la fattura viene emessa in corso di procedura, deve essere inserite nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel quale è stata emessa, ma poiché il suo "evento generatore" si è verificato ante fallimento, la relativa IVA è debito della massa, con ciò che ne consegue.


          Tutto ciò premesso sul lato sostanziale, passiamo ad affrontare l'aspetto formale/procedurale.

          Registrando la fattura, ricomprendendola nella dichiarazione annuale ma non versando la relativa IVA, è molto probabile che in esito al controllo automatico della dichiarazione venga emesso un avviso di irregolarità per omesso versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione, ovvero di parte di essa.

          Tale avviso di irregolarità potrà essere contestato alla luce delle considerazioni esposte qui sopra e comunque, sia per precostituirsi una difesa contro tale avviso, sia per consentire all'Ufficio di presentare l'istanza tardiva, riteniamo che il Curatore debba tempestivamente comunicare l'accaduto e il suo comportamento all'Agenzia delle Entrate.

          Come potrebbero essere evitate queste conseguenze? Non vediamo che due strade, entrambe poco convincenti:
          - la proposizione di interpello, che ha però tempi lunghi e non dà alcuna possibilità di discussione, contestazione o impugnazione: qualora la risposta fosse sfavorevole alla procedura, non ci sarebbe alcun modo di metterla in discussione
          - il versamento dell'IVA, l'immediata presentazione di istanza di rimborso e la proposizione dei ricorso contro il molto probabile silenzio-rifiuto dell'Ufficio; in questo modo a decidere non sarebbe l'Agenzia ma gli organi del contenzioso tributario. E' però strada assai lunga, ben difficilmente compatibile con la necessità di ridurre al massimo i tempi della procedura.