Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Provvedimento di convocazione formale G.D.

  • Simone Obertini

    Moniga del Garda (BS)
    01/02/2016 16:34

    Provvedimento di convocazione formale G.D.

    Buongiorno, in caso di Amministratore di cooperativa fallita, il quale ritira ma ignora la convocazione da parte del curatore, secondo il parere dell'UGDCEC sarebbe opportuno ottenere un decreto di convocazione formale a mezzo della forza pubblica da parte del G.D..

    Non ho trovato però riferimenti normativi a questi fatti e prima di procedere ero interessato al parere di altri Colleghi.

    Simone Obertini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/02/2016 20:07

      RE: Provvedimento di convocazione formale G.D.

      Fa bene a porsi il problema dell'accompagnamento del fallito o del legale rappresentate dell'ente fallito a mezzo della Forza Pubblica, dato che il secondo comma dell'art. 49 L.f, che lo prevedeva ("Il giudice delegato può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi"), è stato eliminato dalla riforma del 2006. L'attuale secondo comma dell'art. 49 stabilisce, infatti, che "Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma (ossia, l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento) devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori". E il terzo comma della stessa norma aggiunge che in caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, "il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario".
      Sappiamo che l'UDCEC ha fornito in passato il seguente suggerimento circa il comportamento del curatore:
      - il curatore convoca ritualmente il Fallito;
      - in caso di omessa presentazione procede ad una nuova convocazione formale;
      - perdurando l'inadempimento ingiustificato del Fallito, il Curatore chiede al GD l'emissione di un provvedimento di convocazione formale, da notificarsi a mani a mezzo della forza pubblica;
      - perdurando ancora l'inadempimento ingiustificato, il Curatore provvede a sporgere denuncia alla Procura nei confronti del Fallito (o amministratore di società fallita) in ordine al reato previsto dall'art. 220 LF;
      - il GD adotta, su richiesta del Curatore, il provvedimento di accompagnamento coattivo.
      Tutto bene, tranne quest'ultima indicazione non più attuale a seguito della citata modifica legislativa. Ed infatti nel parere tale potere è giustificato dal fatto che permane comunque la norma di carattere generale prevista dall'art. 68 comma 3 c.p.c. in base alla quale "il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica".
      Questo richiamo normativo ci sembra abbastanza forzato perché i casi in cui il giudice può avvalersi della forza pubblica sono tassativi, per cui non si può, attraverso il richiamo di norme dettate per altri fini, dare forza coercitiva a provvedimenti che chiaramente il legislatore ha voluto ne fossero privi, come quello dell'accompagnamento del fallito dato che questo era previsto nel vecchio testo ed è stato eliminato. Seguendo la opposta tesi, l'abrogazione del secondo comma dell'art. 49- che a sua volta si ricollega ad una visione non più punitiva e limitativa del fallimento, come dimostrano appunto gli artt. 48 e 49- sarebbe vanificata completamente; infine ci sembra che il legislatore abbia posto altri rimedi alla mancata collaborazione del fallito quale quello in tema di negata esdebitazione.
      Zucchetti SG Srl
      • Simone Obertini

        Moniga del Garda (BS)
        02/02/2016 00:46

        RE: RE: Provvedimento di convocazione formale G.D.

        Assodato che il novellato rito fallimentare limiti i poteri del G.D. e non consenta l'accompagnamento coattivo degli amministratori falliti, per quanto riguarda invece la notifica a mezzo forza pubblica?

        La ratio di un tale provvedimento risiederebbe nell'avere la certezza che la persona che ritira effettivamente l'intimazione a presentarsi al curatore sia nessun altro che il destinatario.

        Oppure in questi casi sono sufficienti come prova per il nostro dovere di curatori solo le ricevute di ritorno delle raccomandate o le compiute giacenze?

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/02/2016 20:05

          RE: RE: RE: Provvedimento di convocazione formale G.D.

          In primo luogo il curatore non può rivolgersi alla Forza Pubblica (intesa in senso lato) perché notifichi un atto, deputato a tanto sono gli Ufficiali Giudiziari. Al più potrebbe farlo il giudice delegato che, venuto meno il potere di disporre l'accompagnamento coattivo, convochi il fallito (o l'amministratore della società fallita) ordinando che la notifica all'interessato venga fatta tramite Polizia Giudiziaria. Questa modalità, ad esempio, era il sistema in uso presso il Tribunale di Milano (che non sappiamo se perdura), sottoposto a serrata e, a nostro avviso, condivisibile critica, che si consiglia di leggere (cfr. cfr. Trib. Milano, 11 marzo 2013, con nota di G. La Croce in Il Fallimento 2014, 214).
          In sostanza, a nostro avviso, basta la raccomandata RR.
          Zucchetti SG srl
          • Simone Obertini

            Moniga del Garda (BS)
            03/02/2016 12:51

            RE: RE: RE: RE: Provvedimento di convocazione formale G.D.

            Grazie per la solerte risposta, vi informo comunque che in questo caso nel tribunale di Brescia il G.D. di sua iniziativa mi ha raccomandato di predisporre e depositare in cancelleria il dispositivo per la notifica a mezzo della forza pubblica prima di rivolgermi alla procura per sporgere denuncia.

            Grazie e buon lavoro.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              03/02/2016 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: Provvedimento di convocazione formale G.D.

              Ne prendiamo atto, anche se, a questo punto, non capiamo il motivo del suo quesito al Forum, visto che il giudice aveva già deciso in un certo modo che il curatore deve seguire, se non impugna il provvedimento. Ad ogni modo, la domanda è stata utile per chiarire il nostro pensiero sulle modalità della convocazione del fallito.
              Zucchetti SG Srl