Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Accesso banche dati ex art. 492 bis

  • Maria Vanessa Russo

    Reggio Calabria (RC)
    08/11/2023 15:34

    Accesso banche dati ex art. 492 bis

    Buon pomeriggio,
    con riguardo alle procedure ex legge fallimentare, alla luce della riforma Cartabia, al fine di avere accesso alle banche dati, occorre depositare apposita istanza ex art. 492 bis al Giudice Fallimentare ai fini dell'autorizzazione, o la richiesta puo essere formulata direttamente all'Agenzia delle entrate? Ed inoltre occorre procedere al pagamento mod. F24 per i relativi tributi ?.
    grazie anticipatamente
    MVR
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/11/2023 17:59

      RE: Accesso banche dati ex art. 492 bis

      L'art. 155 sexies dosp. att. cod. proc. civ. stabilisce che "Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento". Le disposizioni cui fa riferimento la norma- che non è stata modificata dalla Riforma Cartabia- sono quelle dettate dagli articoli precedenti, che si ricollegano all'art. 492 bis cod. proc. civ., che è stato completamente riscritto dalla Riforma Cartabia. Tuttavia, quanto al problema posto, dette modifiche non interessano in quanto è la riportata previsione delle disposizioni di attuazione che richiede l'autorizzazione del giudice del procedimento, che nel fallimento è il giudice delegato.
      Quanto alle modalità di pagamento, trasmettiamo la domanda alla sezione fiscale.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        11/11/2023 11:29

        RE: RE: Accesso banche dati ex art. 492 bis

        Dopo la formulazione della richiesta, sulla base del numero dei documenti disponibili l'Agenzia delle Entrate comunica l'importo da pagare.

        Il pagamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24, codice tributo 1538. La quietanza deve poi essere trasmessa all'Ufficio.

        Siccome è possibile che le prassi mutino leggermente fra le varie sedi dell'Agenzia, suggeriamo di richiedere a quella competente se tale procedura sia per essa corretta.