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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Affitto di azienda - Contratti di lavoro subordinato
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Giulio Bergomi
Modena14/05/2013 19:36Affitto di azienda - Contratti di lavoro subordinato
Il caso è quello di un contratto di affitto stipulato da una società prima della dichiarazione di suo fallimento. Tale contratto è efficace verso il fallimento, considerato che il curatore non ha receduto dal contratto di affitto ai sensi dell'art. 79 lfall. Durante tale contratto l'affittuario ha assunto alcuni nuovi dipendenti, con contratto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che determinato).
La domanda è: al momento della cessazione dell'efficacia del contratto di affitto (che potrebbe avvenire per i più disparati motivi) i lavoratori assunti direttamente ex novo dall'affittuario in costanza di rapporto, "tornano"o meno al fallimento ?
Grazie e cordiali saluti
Giulio Bergomi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/05/2013 20:32RE: Affitto di azienda - Contratti di lavoro subordinato
Secondo la nozione lata di trasferimento, ormai patrimonio comune di dottrina e giurisprudenza, questo fenomeno si attua non solo nelle ipotesi di alienazione, usufrutto e affitto d'azienda, ma anche negli altri casi in cui ricorra la sostituzione, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa, sicchè un fenomeno circolatorio è ravvisabile anche nella retrocessione dell'azienda dall'affittuario al locatore, con la conseguente integrale applicazione della normativa in materia dettata.
Di conseguenza, in mancanza di regolamentazione pattizia della circa la sorte dei contratti, al momento della costituzione dell'affitto, non vi è dubbio che i contratti già facenti parte dell'azienda e tuttora ineseguiti da entrambe le parti si trasferiscano al concedente, così come quelli nuovi costituiti dall'affittuario per l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda ancora ineseguiti, totalmente o parzialmente, al momento della retrocessione, secondo la regola generale esaminata contenuta nell'art. 2558 c.c., seppur con alcuni limiti di non poco conto, tra cui anche l'applicazione del sesto comma dell'art 104bis, che regola il contratto di affittto stipulato dal curatore, ma nel sesto comma detta una regola generale applicabile anche ai contratti pregressi, del seguente tenore: "La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II".
Ossia sono esclusi i debiti, ma dovrebbe trovare applicazione, per quanto attiene ai rapporti pendenti l'art. 2558 c.c. e per i rapporti di lavoro l'art. 2112 c.c..
Abbiamo usato il condizionale perché vi sono molte perplessità che si realizzino tale conseguenze nel caso di restituzione dell'azienda al locatore fallito.
In primo luogo perchè l'art. 2112 c.c. può trovare applicazione in caso di retrocessione ove si accerti che l'organizzazione dei beni, che costituisce l'oggetto dell'attività imprenditoriale, rimanga immutata e che venga svolta la medesima attività. Inoltre, nessuna fase di consultazione è prevista, nè è configurabile, al momento della retrocessione così, come invece, nel momento dell'affitto, nè potrebbe essere richiesto per i dipendenti trasferiti alla curatela del locatore fallito il trattamento di integrazione salariale di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 223/1991, essendo questa norma diretta a disciplinare le conseguenze derivanti dall'apertura della procedura fallimentare sui rapporti in quel momento pendenti e non già su quelli proseguiti con l'affittuario o da questi instaurati e poi ritrasferiti al locatore.
Da queste considerazioni può dedursi o che i rapporti di lavoro non vengono ritrasferiti al locatore, con tutte le relative conseguenze, o anche che la successione si realizzi, solo che il curatore, non potendo presentare un piano di ristrutturazione o conversione per chiedere il trattamento di integrazione, dovrà attuare il licenziamento, mediante l'avvio dell'iter per la collocazione in mobilità.
Zucchetti Sg Srl
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Mattia Callegari
Venezia05/12/2016 17:19RE: RE: Affitto di azienda - Contratti di lavoro subordinato
Buona sera,
la società ancora in bonis concedeva in affitto l'azienda con i dipendenti. Successivamente fallisce. Il curatore subentra nel contratto di affitto d'azienda. Al termine del contratto il consulente del lavoro redige tutta la documentazione necessaria affinché vi sia il ritrasferimento dei lavoratori in capo alla procedura fallimentare. Ora, io come curatore devo procedere al licenziamento del personale e mi chiedo: basta l'invio della lettera di licenziamento ai dipendenti, o serve anche fare le comunicazioni ai vari enti come se fosse un normale licenziamento nell'ambito di una società in attività? Chiedo perché in quest'ultimo caso dovrei rivolgermi ad un consulente del lavoro, ma non ho attivo. Come posso risolvere la questione?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2016 19:47RE: RE: RE: Affitto di azienda - Contratti di lavoro subordinato
Si tratta di un normale licenziamento per cessazione dell'attività e mancanza di prospettive di ripresa, e se ha bisogno di un consulente del lavoro dve trovarne uno che sia disponibile ad aspettare ad essere pagato quando ci sarà attivo. Se non vi sono prospettive del genere, si può tentare di nominare il consulente come coadiutore 8anche se non è del tutto lineare) e poi porre il pagamento del compenso di coadiutore, quale ausiliario del giudice, tra le spese anticipate dall'Erario ex art. 146 DPR n. 115 del 2002.
Zucchetti SG srl
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