Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento del socio di una srl unipersonale

  • Oriana Tenaglia

    cirò marina (KR)
    25/06/2012 19:31

    fallimento del socio di una srl unipersonale

    salve, in qualità di curatore di una srl uniersonale dove il capitael sociale è completamente versato e sono state regolarmente depositate le generalità dell'unico socio presso il registro delle imprese a norma dell'art. 2497 cc il socio, teoricamente, non può essere chiamato a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali ma: nel controllare la contabilità a me consegnata si evidenzia quanto segue:
    si parla di conferimento della ditta individuale ovvero persona fisica con conferimento di merci, know-out, attrezzature ed automezzi nella costituzione della srl unipersonale nel dicembre 2007. Nella contabilità 2008 e 2009 (dal 2010 non mi è stato consegnato nulla) risultano registrate fattura di acquisto con la partita p.iva della vecchia ditta individuale, che è stata cessata, contratti di mutuo bancario con tanto di atto notarile ma intestati alla persona fisica poi utilizzato per finanziare la società; nella movimentazione finanziaria i vari conti delle varie banche interessate sono intestati alla persona fisica e non alla società unipersonale ma i movimenti evidenziani pagamenti di fatture, pos, carte di credito e tanto ancora...ora la ia domanda e questa: posso chiedere il fallimento anche del socio in base all'art. 2497 cc perchè in tutto si evidenzia la responsabilità personale dell'amministartore ovvero del socio nei confronti dei creditori sociali?
    vi ringrazio sentitamente
    oriana tenaglia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2012 13:28

      RE: fallimento del socio di una srl unipersonale

      Il secondo comma dell'attuale art. 2462 c.c. prevede che i caratteri salienti della s.r.l. uni personale sono l'effettuazione dei conferimenti ex art. 2464 c.c. nonché l'attuazione della pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.
      Non c'è quindi da stupirsi se lei trova che il socio unico al momento della costituzione della società abbia conferito la sua azienda nella nuova società ( a norma dell'art. 2464 c.c. possono essere conferiti "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"); l'importante è che abbia seguito le regole prescritte e cioè che ci sia stata l'integrale liberazione (art. 2462 comma 5 c.c.) e sia stata effettuata la stima, ma è molto probabile che ciò sia avvenuto, altrimenti non sarebbe stato stipulato l'atto costitutivo.
      L'altro elemento sostanziale, come accennato, è l'effettuazione degli adempimenti pubblicitari a carico dell'unico socio, che lei dice sono stati eseguiti.
      In sostanza la costituzione della società uni personale dovrebbe essere regolare, con la conseguente limitazione della responsabilità del socio unico, ma, tale tipo di società, una volta costituita, a parte le esemplificazioni dovute alla unipersonalità. va gestita secondo le regole tipiche di una società pluripersonale (può, infatti, avere gli stessi sistemi di amministrazione, amministratore unico o consiglio di amministrazione), per cui non è possibile quella commistione che lei descrive tra patrimonio personale e sociale e che si verifica abbastanza spesso quando l'unico socio sia anche amministratore unico. La concentrazione dei poteri in un unico soggetto costituisce uno dei motivi per cui si fa ricorso a questo tipo di società, ma la violazione della separazione patrimoniale comporta che il socio unico diventi responsabile illimitatamente nei confronti dei terzi.
      In queste condizioni la domanda da farsi è: è prospettabile soltanto una azione di responsabilità nei confronti del socio in quanto amministratore (dando per scontato che il curatore possa esercitare l'azione di responsabilità verso i terzi) oppure si può estendere il fallimento al socio unico per la sua responsabilità verso i terzi?
      La risposta è sicura; noi propendiamo per la prima soluzione sia per la nuova formulazione dell'art. 146 l.f., ma principalmente perché l'attività di commistione patrimoniale è attribuibile all'amministratore; il socio, una volta costituita la società secondo le accennate regole gode della sua limitata responsabilità, e ciò che in seguito può essere messo in discussione per atti della gestione è ascrivibile a chi gestisce, ossia all'amministratore, come in una società pluripersonale.
      Zucchetti SG Srl
      • Francesco Bellesia

        Modena
        28/03/2014 20:59

        RE: RE: fallimento del socio di una srl unipersonale

        nel caso che la srl non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicità, è possibile chiedere la estensione del fallimento al socio unico oppure anche in questo caso prevale, come mi sembra, la tesi della inestensibilità ex art. 147 L. fall al socio unico illimitatamente responsabile, rimanendo solo l'azione di responsabilità ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/03/2014 18:37

          RE: RE: RE: fallimento del socio di una srl unipersonale

          Secondo il testo attuale dell'art. 147 riformato, oggi possono essere dichiarati falliti per ripercussione soltanto i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita per azioni, ossia i soci accomandatari di queste. E' chiaro, quindi, che il legislatore, abbandonando la pregressa e imprecisa formula, non considera più la responsabilità illimitata del socio come evento idoneo a determinare il suo fallimento, ma coinvolge il socio nel dissesto per la sua appartenenza a società strutturalmente costituite con soci i quali rispondono verso i terzi con l'intero loro patrimonio delle obbligazioni contratte dalla società.
          Questo riferimento alle tre tipologie di società contenuto nell'art. 147, individua in positivo le società nelle quali l'insolvenza può estendersi ai soci illimitatamente responsabili, ma, in negativo, segna una netta demarcazione con tutte le altre società di capitali per le quali viene definitivamente esclusa il fenomeno dell'estensione del fallimento ai soci che, per qualsiasi motivo abbiano assunto, anche per periodi limitati, la responsabilità illimitata. Ossia, l'art. 147 non può essere più invocato per giustificare l'estensione del fallimento della società agli azionisti o ai quotisti unici, sia nell'ipotesi di costituzione della società per azioni o della società a responsabilità limitata per atto unilaterale, sia nel caso in cui la concentrazione delle azioni o delle quote in unica mano sia sopravvenuta nel corso della vita della società.
          Zucchetti SG srl
          • Mattia Callegari

            Venezia
            20/06/2017 10:35

            RE: RE: RE: RE: fallimento del socio di una srl unipersonale

            Assodato che il fallimento non può essere esteso al socio unico di srl in mancanza della pubblicità prescritta dal c.c. rimane il fatto che il socio unico risulta essere illimitatamente responsabile. Pertanto mi chiedo: il curatore è legittimato ad agire nei confronti di questo per chiamarlo a pagare il passivo fallimentare che non sarà soddisfatto con la liquidazione dell'attivo (senza farlo fallire per estensione ovviamente)?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              20/06/2017 20:31

              RE: RE: RE: RE: RE: fallimento del socio di una srl unipersonale

              Se abbiamo ben capito la fattispecie rappresentata è quella del fallimento di una srl unipersonale in cui non era stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c., per cui il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, a norma del secondo comma dell'art. 2462 c.c.. Nonostante la responsabilità illimitata, tale socio non può essere dichiarato fallito, stante la tipizzazione fatta dall'art. 147 l.fall. delle società nelle quali è possibile l'estensione al socio.
              Stante questa situazione- se abbiamo ben inteso- le chiede se, nella sua qualità di curatore del fallimento della società può chiedere al socio illimitatamente responsabile, ma non fallito, il pagamento dei debiti sociali. A nostro avviso non può farlo, perché non ne ha titolo, essendo i singoli creditori legittimati a chiedere il pagamento, oltre che alla società fallita, a chiunque altro ne risponda, sia il socio unico illimitatamente responsabile, sia un fideiussore o comunque in qualche modo coobbligato.
              Zucchetti Sg srl