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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
TERMINE IMPUGNAZIONE
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Daniela De Angelis
Roma10/01/2024 18:50TERMINE IMPUGNAZIONE
in ipotesi di domanda di ammissione al passivo di Agenzia delle Entrate riscossione in relazione a cartelle non notificate e/o in ipotesi di nullità della notifica, il Curatore che voglia contestare il credito ha l'onere di ammettere con riserva e impugnare dinanzi alla Commissione Tributaria? Se si, da quando decorre il termine? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/01/2024 18:44RE: TERMINE IMPUGNAZIONE
Salva l'ipotesi di prescrizione, rilevabile anche dal Giudice Delegato, in tutte le altre ipotesi di contestazione della pretesa erariale il credito dovrà essere ammesso al passivo con riserva e contestualmente si dovrà impugnare la pretesa avanti gli organi della Giustizia Tributaria.
In assenza di valida precedente notifica, i termini per l'impugnazione decorrono da quando il Curatore viene messo a conoscenza della pretesa erariale, quindi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo.-
Daniela De Angelis
Roma19/01/2024 19:00RE: RE: TERMINE IMPUGNAZIONE
Non sono cosi convinta che il termine possa farsi decorrere dal deposito dell'istanza per due ordini di ragioni: 1) innanzitutto perchè il deposito non equivale a notifica e il Curatore non ha l'onere di esaminare le domande appena arrivano; 2) in secondo luogo perchè a fronte della proposta del Curatore di ammettere solo con riserva, il G.D. potrebbe decidere di ammettere e a quel punto l'impugnazione sarebbe inutile. Questa risposta si fonda su qualche sentenza? Se si potrei avere gli estremi? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/01/2024 19:43RE: RE: RE: TERMINE IMPUGNAZIONE
La riproposizione del quesito richiede senza dubbio una disamina più approfondita, prendendo atto delle perplessità sulla nostra precedente, assai stringata, risposta; approfondimento che volentieri affrontiamo.
La questione è infatti ancora assolutamente controversa, non esistendo una precisa disposizione normativa e mancando anche precise posizioni giurisprudenziali; anzi, la giurisprudenza pare legittimare due tesi diverse (se riteniamo sufficienti a supportare una tesi degli incisi talmente minimi da non potersi nemmeno considerare obiter dicta), tesi a nostro avviso talmente deboli che personalmente ignoreremmo (e nella risposta precedente abbiamo effettivamente ignorato) entrambe ... ma procediamo con ordine.
A) Una prima tesi, già citata in questo Forum, muove dalla (isolata sul punto) sentenza Cass 18002 del 14/9/2016, la quale, con qualche cautela, afferma che "l'interesse concreto del curatore ad impugnare il titolo della pretesa tributaria sembrerebbe divenire attuale solo all'esito della decisione del Giudice delegato, in sede di accertamento del passivo fallimentare. Infatti ... all'esito del c.d. "contraddittorio incrociato" tra le parti ... il Giudice delegato potrebbe anche statuire l'ammissione integrale del credito", precisando inoltre che poi tale provvedimento potrebbe essere impugnato sia dal Curatore che dalla parte.
Di conseguenza, il Curatore avrebbe interesse a proporre ricorso non dal momento in cui è avvenuta l'ammissione al passivo con riserva, ma da quando tale ammissione non è più impugnabile, e quindi decorsi trenta giorni dalla notifica dello stato passivo a tutti i creditori.
Muovendo da tali considerazioni, si potrebbe sostenere, seguendo e anzi andando addirittura oltre quanto esposto al punto 2 del quesito, che solo da tale momento decorrono i termini per l'impugnazione.
B) Una seconda tesi muove invece dalla sentenza Cass. 12117/2016, nel seguente stralcio citato testualmente dalla successiva Cass. 20784/2017: "per l'ammissione al passivo ... è sufficiente ... la produzione dell'estratto di ruolo ... il concessionario ha l'onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente (e dunque al curatore) per impugnare l'atto davanti al giudice tributario".
Seguendo questa tesi, poiché dopo l'insinuazione al passivo il concessionario mai notifica la cartella al curatore, tale termine rimarrebbe addirittura sospeso indefinitamente.
C) Personalmente nessuna di tali tesi ci pare talmente solida da non ammettere una interpretazione diversa, che personalmente preferiamo, che fissa in termine iniziale per il decorso dei sessanta giorni nella ricezione da parte del curatore dell'istanza di ammissione al passivo.
I motivi a supporto di tale opinione ci paiono più di uno, nessuno preso da solo dirimente, ma letti unitariamente non ci paiono meno convincenti delle alternative proposte sopra:
- il Curatore viene a conoscenza della pretesa dell'Ufficio con la presentazione della domanda corredata dal ruolo o dall'estratto di ruolo
- l'art. 19, I comma, lettera "d" del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che "Il ricorso può essere proposto avverso: ... d) il ruolo e la cartella di pagamento"
- la proposizione del ricorso è soggetta ad autorizzazione del Giudice Delegato a norma dell'art. 125, I comma, n. 6 l.fall. ovvero dell'art. 123, I comma, lettera "f" CCII, pertanto non può accadere che sulla proposta di ammissione con riserva, dopo aver autorizzato la proposizione del ricorso, il Giudice Delegato ammetta o escluda il credito tout court
- stante l'ammissione con riserva né il Curatore, che l'ha chiesta, né l'Ufficio, che deve rimettersi al disposto dell'art. 88, I comma, del D.P.R. 602/1973, possono impugnare lo stato passivo sul punto
- né ci pare utile quanto affermato al punto 1 del quesito, ovvero che il Curatore non sia tenuto a esaminare le domande appena arrivano, perché deve comunque depositare il progetto di stato passivo entro 105 giorni dalla sentenza di fallimento (135, nei casi di particolare complessità) e la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione di fatto prolungano a 150 giorni il termine per l'impugnazione (non dalla sentenza, ricordiamo, ma dalla successiva ricezione dell'istanza di ammissione al passivo dell'Agente per la Riscossione).
Conclusivamente, non esiste una risposta certa ma, data la delicatezza della questione e le possibili conseguenze di una tardività del ricorso, suggeriamo di aderire alla nostra tesi: comprendiamo che essa costringe il Curatore a occuparsi dell'impugnazione dei ruoli nei primi furibondi mesi subito dopo l'apertura della procedura, ma non dimentichiamo che il suo compito è solo quello di esaminare sommariamente la questione e nominare un professionista che la approfondisca e predisponga, se opportuno, il ricorso: se dopo tale esame il contenzioso dovesse rivelarsi non opportuno, basterà non proporlo e l'ammissione con riserva diverrà definitiva, senza ulteriori rischi e oneri per la procedura.
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