Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ripartizioni parziali

  • Attilio Pecora

    ANCONA
    21/04/2015 11:23

    ripartizioni parziali

    Vi sarei grato se poteste rispondere al seguente quesito.
    Se a Vostro parere sussista o meno il diritto a partecipare alla ripartizione parziale dell'attivo in capo a quei creditori privilegiati di grado inferiore rispetto a quelli i cui crediti sarebbero ad essi antergati nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione, pendente in cassazione, si concludesse con l'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo, rigettata nei due gradi precedenti.
    Stante il tenore letterale dell'art. 113, comma 1 n. 3, della L.F., sembrerebbe che gli accantonamenti ivi previsti riguardino unicamente i creditori opponenti la cui domanda è stata accolta, ma la sentenza non è passata in giudicato.
    Ciò deporrebbe per la sussistenza del diritto a realizzare il proprio credito da parte dei creditori di grado inferiore, definitivamente ammessi.
    Ringrazio e porgo i migliori saluti.
    Attilio Pecora
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/04/2015 12:39

      RE: ripartizioni parziali

      Non esiste alcuna garanzia per i creditori esclusi dal passivo che abbiano proposto opposizione, dato che il curatore non è tenuto ad effettuare accantonamenti in loro favore nè e' oobbligato ad attendere l'esito della opposizione per procedere al riparto in favore degli altri creditori ammessi al passivo o per procedere alla chiusura del fallimento. Peraltro i pagamenti effettuati in base ai riparti sono irripetibili, giusto il disposto dell'art. 114 l.f..
      L'unica garanzia e' data dalla diligenza e oculatezza del curatore, che, in casi del genere, farebbe bene ad attendere l'esito delle opposizioni, se l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutti, a meno che non abbia la più che ragionevole convinzione della infondatezza d elle opposizioni.
      zucchetti Sg Srl