Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

prescrizione cambiale

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    05/10/2016 21:31

    prescrizione cambiale

    Una cambiale emessa il 30/03/2012 con scadenza 30/04/2012 protestata il 02/05/2012 domanda di insunazione al passivo del 10/08/2016 è prescritta?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2016 20:01

      RE: prescrizione cambiale

      L'azione cambiari diretta del portatore nei confronti del firmatario si si prescrive in tre anni a decorrere dalla data della scadenza. L'azione di regresso rivolta contro i giranti si prescrive in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola "senza spese". Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o da giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (art. 94 l. camb.).
      Probabilmente nel caso il fallito è l'emittente firmatario della cambiale, per cui tutte le azioni cambiarie azionate con la domanda di insinuazione sono prescritte.
      Tuttavia, prescritta l'azione cambiaria per decorso dei termini, il portatore può esercitare l'azione causale, valendosi della cambiale quale prova del proprio credito, in quanto la richiesta di insinuazione implica l'esercizio dell'azione causale sottesa all'emissione del titolo stesso e il suo utilizzo come ordinaria promessa di pagamento con l'effetto, previsto dall'art. 1988 c.c., di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale la cui esistenza si presume, ferma la facoltà per il debitore di provare l'invalida costituzione di tale rapporto o il suo venir meno.
      Per costante giurisprudenza, qualora il portatore della cambiale eserciti l'azione causale, che prescinde dal titolo formale e si fonda esclusivamente sul rapporto sottostante originario cui è collegata la sua emissione o trasmissione (salva l'ipotesi della novazione), è applicabile la prescrizione propria del rapporto sottostante, che decorre non già dal rilascio del titolo e dalla sottoscrizione della scrittura, bensì dalla data di scadenza del medesimo, e cioè dal momento in cui il diritto di credito può essere fatta valere (art. 2935 c.c.).
      Zucchetti Sg srl