Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cessione credito futuro non avente data certa

  • Lorena Marcugini

    Foligno (PG)
    29/01/2016 18:45

    Cessione credito futuro non avente data certa

    Buonasera, mi trovo di fronte ad un caso di scrittura privata di cessione di credito futuro, ed esattamente crediti da locazione immobile, stipulata l'11.03.2014, data anteriore alla sentenza di fallimento avvenuta in data 16.10.2015, non avente data certa, fra la società fallita e la ex dipendente della stessa nominata quale mandataria a riscuotere le somme del debitore ceduto in nome e per conto degli altri dipendenti.
    Stante quanto disposto dall'art. 1264 c.c. in cui si evince che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (nulla dice in merito alle modalità di notifica), constatato che il debitore ceduto ha iniziato ad effettuare bonifici bancari in un conto corrente appositamente acceso e intestato alla mandataria, si chiede se può l'atto essere considerato o meno inopponibile alla procedura pur non avendo data certa.
    Ringraziandovi sin d'ora, porgo i miei più cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/02/2016 11:33

      RE: Cessione credito futuro non avente data certa

      Se abbiamo ben capito A, che aveva dato in locazione un immobile a B, e per far fronte ai suoi debiti verso i dipendenti, ha ceduto, in data 11.3.2014, i crediti futuri da locazione ai dipendenti stessi, i quali hanno dato mandato a C di procedere alla riscossione anche nel loro interesse. Il conduttore C ha iniziato a pagare i canoni a C bonificando gli importi su un conto corrente appositamente aperto da C. Successivamente, in data 16.10.2015, A stato dichiarato fallito.
      Se questa ricostruzione è esatta, la cessione è, a nostro avviso, solo in parte opponibile al fallimento. Ci spieghiamo.
      Invero, la cessione di crediti si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, a meno che non si tratti di cessione di crediti futuri, il cui trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
      Questa considerazione ha portato nel fallimento ad una netta distinzione tra opponibilità ed efficacia. Circa l'opponibilità è pacifico che la cessione per essere opponibile al fallimento del cedente è necessario che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, in forza del disposto degli artt. art. 2914, n. 2, c.c. e art. 45 l.f.. Orbene, non vi è dubbio che nella specie, sebbene, come lei dice manchi la notifica della cessione al debitore ceduto, questi l'abbia accettata, rendendo superflua la notifica, dal momento che ha iniziato a corrispondere i canoni al cessionario (e meglio al rappresentante comune dei cessionari) e questo comportamento- sintomatico dell'avvenuta accettazione- iniziato e continuato sicuramente prima della dichiarazione di fallimento del cedente, fornisce anche la prova che la cessione è anteriore a detto fallimento. Ciò che conta ai fini della data certa, infatti, non è stabilire il momento esatto della formazione di un documento, ma la certezza che l'atto di cui si discute sia accaduto in un periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento.
      Quanto all'efficacia, va detto che parte della giurisprudenza ritiene che tale notifica o accettazione con atto di data certa sia sufficiente giacché, per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art. 2914 cit., nel mentre, soltanto per i crediti eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza (cfr. Cass. 14 aprile 2010, n. 8961; Cass. 21dicembre 2005, n. 28300; Cass. 26 ottobre 2002 n. 15141). Di contro, secondo altra giurisprudenza, a nostro parere più convincente, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (così Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 agosto 2005 n. 15590); ovvero per una pluralità di crediti futuri ceduti non è opponibile al fallimento la cessione di quelli che vengono ad esistenza dopo la dichiarazione di fallimento perché, in tal caso, il trasferimento avverrebbe dopo la cristallizzazione della massa attiva.
      Zucchetti SG srl