Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

reclamo contro gli atti del curatore - art. 36 L.F.

  • Giuseppe Rinaldi

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    17/11/2014 19:35

    reclamo contro gli atti del curatore - art. 36 L.F.

    Il richiamato articolo prevede tra i soggetti legittimati ad agire contro gli atti del curatore o del CdC, oltre al fallito, "ogni altro interessato". Orbene, in tale ultima categoria di soggetti può rientrare qualunque terzo interessato oppure c'è necessità di provare un concreto interesse ad agire da parte del reclamate?
    Inoltre è possibile impugnare con tale rimedio il provvedimento con cui il G.D. ha ammesso allo stato passivo un credito?
    Ed ancora, è possibile impugnare ex art. 36 L.F., la valutazione effettuata dai difensori della curatela in merito alla quantificazione del danno nell'azione ex art. 146 L.F. nonchè l'atto di gestione del curatore, autorizzato ex artt. 35 e 41 L.F. dal GD, con il quale la curatela della società fallita(opponente in bonis) ha deciso di non costituirsi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente sul presupposto che il creditore avrebbe poi dovuto provare il proprio credito ex artt. 93 e ss. L.F.
    A mio modesto avviso ritengo che il provvedimento di ammissione al passivo di un credito non sia reclamabile ex art. 36 L.F., in quanto tale atto costituisce decreto del G.D. e il parere reso dal curatore in sede di progetto costituisce una mera dichiarazione di scienza dalla quale il GD può anche discostarsi, con la conseguenza che la legge fallimentare ha espressamente previsto i rimedi per tali atti (artt. 98 e 99 L.F.). Per ciò che concerne, invece, la mancata costituzione della curatela in un giudizio già pendente e relativo all'accertamento di una ragione di credito di un terzo soggetto, si ritiene che tale atto, soprattutto alla,luce delle disposizioni di cui all'art. 93 e ss. L.F. non costituisca una violazione di legge, atteso che ogni ragione creditoria anteriore al fallimento vada accertata secondo le regole del concorso.
    Infine, ma non da ultimo, sulla legittimazione ad agire e sull'interesse ad agire, si ritiene dubbio che possa attivare il rimedio del reclamo ex art. 36 L.F. per ciò che attiene i suddetti atti l'ex amministratore della società fallita che abbia subito l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. che tenta di sottrarsi alla stessa reclamando l'operato del curatore per presunte violazione di legge che attengono solo ed esclusivamente alla quantificazione del danno, basando il proprio convincimento sull'errato presupposto che l'ammontare dello stesso non possa essere superiore a quello del passivo accertato.
    Avv. Giuseppe Rinaldi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/11/2014 21:25

      RE: reclamo contro gli atti del curatore - art. 36 L.F.

      Classificazione: CURATORE / ALTRO
      In primo luogo va chiarito che il reclamo ex art. 36 può essere proposto "contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi", per cui non può essere utilizzato per impugnare un provvedimento del giudice delegato. Questi ultimi sono impugnabili ai sensi dell'art. 26, e, comunque, entrambi i reclami sono mezzi residuali di impugnazione, ammessi quando non sussistano specifici rimedi all'uopo dettati dalla legge; di conseguenza i provvedimenti emessi dal giudice in sede di verifica del passivo, teoricamente impugnabili ex art. 26 l.f., non sono soggetti a tale mezzo in quanto avverso gli stessi sono previsti gli strumenti specifici di cui all'art. 98 l.f..
      Egualmente non possono essere impugnati gli atti dei difensori della curatela non essendo la loro attività soggetta al controllo di cui all'art. 36 ma alla valutazione interna del rapporto con il cliente; né possono essere impugnati gli atti gli atti interni del curatore tipo le sue proposte per la formazione dello stato passivo, e quelli comunque coperti da autorizzazioni del giudice o del comitato dei creditori. Probabilmente il curatore avrà richiesto una autorizzazione a non costituirsi nel giudizio di opposizione, ma non era neanche necessaria in quanto non aveva alcun interesse a farlo se, ammesso che abbiamo ben capito, si trattava di un credito di un terzo che, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, doveva essere insinuato nel fallimento essendo diventato improcedibile il giudizio ordinario nei confronti del curatore; peraltro, sempre se abbiamo ben capito, si tratterebbe di una opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore poi fallito, per cui il decreto ingiuntivo non era passato in giudicato al momento del fallimento e il creditore non può utilizzarlo nell'ammissione. Di conseguenza, ammesso che il curatore non abbia chiesto autorizzazioni, l'impugnazione della sua rinuncia a continuare il giudizio, sarebbe destinata all'insuccesso, tanto più che il reclamo ex art. 36 è previsto soltanto per violazione di legge e non per motivi di merito o di opportunità.
      Infine tra i soggetti legittimati all'impugnazione ex art. 36 sono compresi, oltre al fallito, altri interessati, che sono tutti quelli che dal provvedimento impugnati risentono un pregiudizio non diversamente tutelabile, e sempre che dimistrono l'esistenza del pregiudizio. Nel caso da lei indicato pare difficile ammettere la legittimazione dall'impugnazione dell'ex amministratore convenuto per accertamento della sua responsabilità, sia perché vi è un giudizio in corso nel quale può far valere le sue difese, sia perché la presunta contestazione riguarderebbe il quantum del danno vantato, e, come detto, l'impugnazione ex art. 36 è riservata alle sole violazioni di legge.
      Zucchetti SG Srl