Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

AMMISSIONI CON RISERVA

  • Doriana Buttarello

    Padova
    19/03/2014 18:19

    AMMISSIONI CON RISERVA

    Si chiede di voler dare un'indicazione sul corretto comportamento da adottare nella seguente situazione.
    Una Società di Leasing ha promosso domanda di insinuazione al passivo chiedendo l'ammissione di un credito derivante da un contratto di locazione finanziaria relativo ad un'imbarcazione.
    Il contratto risultava risolto per morosità in epoca anteriore al fallimento e l'imbarcazione restituita, in virtù della predetta risoluzione contrattuale, alla Società concedente.
    La medesima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma composta dai canoni scaduti, dall'attualizzazione dei canoni a scadere, oltre agli interessi moratori e alle spese del procedimento monitorio.
    In sede di insinuazione la Società di Leasing chiedeva il credito emergente dal decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, detraendo convenzionalmente un certa somma, corrispondente all'asserita migliore valutazione dell'imbarcazione. Si precisa, invero, che l'imbarcazione non risulta attualmente ancora venduta per cui, per il momento, non si configura applicabile il disposto dell'art. 72 quater L.F. il quale stabilisce che: "Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene".
    All'udienza di verifica il G.D. emetteva il seguente provvedimento: "Si rigetta in attesa della vendita dell'imbarcazione". La ratio del provvedimento va individuata nella necessità di verificare il valore attribuito al bene sulla base di criteri oggettivi e non di valutazioni arbitrarie della società concedente. In tal senso il G.D. non ha ritenuto possibile l'ammissione con riserva ritenendo la fattispecie non rientranti nelle ipotesi dell'art.96 L.F.
    La Società di Leasing ha promosso ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. sostenendo che, data la congiuntura attuale, risulta estremamente difficoltoso ricollocare il bene e pertanto invoca la possibilità di individuare un valore di mercato convenzionalmente determinato. L'imbarcazione de quo non è oggetto di valutazione nelle pubblicazioni ufficiali di settore in quanto troppo vetusta.
    In subordine l'opponente chiede l'ammissione al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione con il credito. Sostiene al riguardo che trattasi di riserva ammissibile ai sensi dell'art. 96 L.F. che potrà essere sciolta con il meccanismo dell'art. 113 L.F. al momento dell'intervenuta vendita.
    A questo punto si tratta di capire se la realizzazione del prezzo di vendita dell'imbarcazione sia o meno qualificabile quale "condizione risolutiva" del diritto di credito e quindi se la fattispecie possa o meno essere inclusa nel novero del secondo comma n. 1 dell'art. 96 L.F. nonché se l'esigenza di tutela del creditore istante a partecipare ai riparti debba essere considerata preminente rispetto a quella di certezza del credito ammesso.
    Poiché devo decidere se fare la costituzione nel giudizio di opposizione, e, comunque, trovare una soluzione alla presente situazione, chiedo la Vostra opinione al riguardo.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    Padova 19.03.2014 Rag. Doriana Buttarello
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/03/2014 20:24

      RE: AMMISSIONI CON RISERVA

      Classificazione: STATO PASSIVO / RISERVE
      La vicenda si è sviluppata secondo linee che potevano essere anche diverse, ma ormai avendo ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 72quater e avendo applicato il principio indicato da Cass. 01/03/2010, n. 4862, pensiamo che debba essere seguito fino in fondo tale orientamento per il quale "in tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72 quater legge fall., il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 legge fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge".
      La vendita del bene, quindi, secondo questa ricostruzione non costituisce una condizione cui subordinare l'ammissione, ma un elemento condizionante la possibilità di far valere il credito, al momento in cui si verifica, con una nuova domanda.
      Zucchetti SG Srl
      • Doriana Buttarello

        Padova
        25/03/2014 10:12

        RE: RE: AMMISSIONI CON RISERVA

        Vi ringrazio per la risposta. ho necessità, tuttavia, di un chiarimento in merito a quanto scrivete.
        Ritenete, infatti, che la società di leasing non abbia diritto al pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto contrattuale.
        La tesi del Tribunale di Padova è la seguente: qualora si riconosca l'opponibilità alla massa del contratto di leasing, laddove siano presenti clausole penali che prevedano, in caso di risoluzione anticipata del contratto per morosità dell'utilizzatore, l'addebito di tutti i canoni a scadere, attualizzati, il fallimento deve riconoscere tale credito alla società di leasing.
        Avete una posizione diversa al riguardo? Quale?
        Vi rigrazio e porgo cordiali saluti.
        Doriana Buttarello
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/03/2014 20:06

          RE: RE: RE: AMMISSIONI CON RISERVA

          Avevamo iniziato la precedente risposta dicendo che "La vicenda si è sviluppata secondo linee che potevano essere anche diverse, ma ormai avendo ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 72quater e avendo applicato il principio indicato da Cass. 01/03/2010, n. 4862,….", dal che lei ha giustamente colto un nostro dissenso verso la soluzione adottata, che peraltro è abbastanza diffusa.
          A nostro avviso, per quel che può valere, nel caso in cui sia già intervenuta la risoluzione del contratto di leasing, non è più applicabile l'art. 72quater, che attiene ai contratti in corso dai quali si sciolga il curatore, bensì la norma di cui all'art. 1526 c.c. in caso di leasing traslativo. Neanche tanto convincente ci sembra la sentenza citata, che obbliga il concedente ad una insinuazione tardiva del credito dal momento che la stessa non può essere fatta prima della vendita o diversa sistemazione del bene, quando potrebbe essere più opportuna una quantificazione a mezzo stima del valore del bene, per evitare di pregiudicare eccessivamente il concedente nel caso di difficile o impossibile collocazione del bene. C'è da chiedersi, infatti, come fa valere il suo credito la società di leasing nel caso non riesca a collocare il bene in pendenza del fallimento.
          Zucchetti Sg Srl