Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Bene pignorato venduto successivamente al fallimento

  • Cinzia Cioni

    PRATO
    20/03/2018 17:07

    Bene pignorato venduto successivamente al fallimento

    Buonasera,
    con la presente sono ad esporre il seguente caso:
    sono curatore di un fallimento dichiarato in data 24.1.2018, pubblicato il 30.1.2018.
    Appurata la presenza di veicoli intestati all'azienda fallita, ho trascritto la sentenza di fallimento. Si precisa che, da visura estratta al PRA, risultavano iscritti su un veicolo, in particolare, vari fermi amministrativi di Equitalia.
    Successivamente a detta trascrizione, sono venuta a conoscenza, tramite corrispondenza pervenuta presso la sede della ditta fallita, dell'avvenuta vendita del veicolo in questione da parte di ISVEG. Nella specie, la vendita (come si evince dalla fattura inviata dall'ISVEG stessa) si sarebbe perfezionata in data 26.1.2018, dunque antecedentemente al fallimento, ma non è stata trascritta presso il pubblico registro automobilistico.
    Per tale motivo ho preso contatti con Equitalia (creditore che ha promosso la vendita) che, confermatomi che il verbale di aggiudicazione era successivo all'intervenuto fallimento, mi ha inviato una visura del veicolo. Dalla medesima risulta un gravame non presente nella mia precedente ispezione al PRA: si tratta nella fattispecie dell'annotazione del verbale di pignoramento di Equitalia del 22.11.2017.
    Posto che, a norma dell'art. 45 L.f. "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori", dovrei quindi acquisire materialmente il veicolo al fallimento ed esperire le consuete vendite competitive.
    Mi chiedo: come posso impedire al terzo acquirente in buona fede di circolare con il mezzo? Il verbale di pignoramento trascritto in data antecedente al fallimento cambia i termini della questione?
    Faccio infine presente che Equitalia si è dimostrata disponibile a girare al fallimento il retratto attivo della vendita. Si tratta infatti di circa €. 350. Eventualmente potrei incassare tali somme in luogo della materiale apprensione del bene (evidentemente se è stato aggiudicato a tale esiguo valore dopo numerose aste, dubito che in ambito fallimentare avrebbe diversa sorte)? In tale ultima ipotesi dovrei comunque fare istanza al Giudice Delegato di cancellazione della sentenza di fallimento ex art. 108, 2 co., L.f.?
    Ringrazio anticipatamente per eventuali soluzioni da voi proposte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/03/2018 19:25

      RE: Bene pignorato venduto successivamente al fallimento

      Se è vero, come avrà potuto constatare dal verbale di vendita, che l'automezzo è stato aggiudicato alla somma di euro 350,00 le conviene senza dubbio accettare l'offerta di Equitalia, in quanto è presumibile che, qualora riuscisse a superare tutti gli ostacoli 8e non sono pochi) per far accertare la inefficacia della vendita, si troverebbe a disposizione, fra qualche anno, un mezzo che vale nulla che probabilmente non riuscirà a vendere.
      Ovviamente se chiude l'accordo con Equitalia, deve chiedere al giudice delegato l'ordine di cancellazione della trascrizione della snetenza di fallimento.
      Zucchetti Sg srl