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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Liquidazione coatta amministrativa - impugnativa atti - ripartizione competenza tra tribunale ordinario e sezione specia...
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Antonello Bruno
Cosenza05/10/2017 10:48Liquidazione coatta amministrativa - impugnativa atti - ripartizione competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata in materia di impresa
Buongiorno, pongo il seguente tema di discussione.
Il commissario liquidatore di una soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa promuove dinanzi al tribunale ordinario un giudizio avente ad oggetto, in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta di un atto di cessione di ramo d'azienda effettuato dalla coop. in bonis in favore di un consorzio nonchè del successivo atto di scissione, con il quale il consorzio cessionario si scindeva mediante attribuzione di una parte del proprio patrimonio (costituito dal ramo d'azienda acquisito) ad un ulteriore consorzio di nuova costituzione; in via gradatamente subordinata chiedeva la revocatoria, ordinaria e fallimentare, dei suddetti atti.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepiscono il difetto di competenza ratione materiae del tribunale ordinario adìto per violazione dell'art. 3, comma 2, lettera B d.lgs. n. 168/203.
In un caso apparentemente analogo, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 01 febbraio 2016, ha ritenuto non sussistere la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa con riferimento all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto l'atto di conferimento di azienda in s.r.l., perfezionato contestualmente alla costituzione di quest'ultima.
"L'azione revocatoria ordinaria dedotta, esperita da soggetto terzo rispetto all'atto di conferimento in esame, non rientra infatti nell'ambito del c.d. rapporti societari diretti, cui fa riferimento la lett. a) dell'art. 3 comma 2 del d. lgs. 168/2003; invero, detta azione revocatoria, il cui risultato è qualificato dall'art. 2901 c.c. in chiave di semplice inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti unicamente del creditore che ha svolto l'azione, in ragione della relatività dei suoi effetti, non inciderebbe in alcun modo sul contratto sociale, sulla struttura e sul funzionamento del sodalizio e per ciò non potrebbe essere di per sé devoluta alla Sezione Specializzata.
Non trova neppure applicazione il terzo comma dell'art. 3 del d. lgs. 168/2003, in carenza della proposizione di ulteriori domande, che attribuisce la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause connesse a quelle previste dal secondo comma del citato articolo".
Personalmente ritengo che la fattispecie esaminata dal Tribunale di Bologna possa ritenersi simile a quella innanzi esposta, atteso che anche nel caso da me rappresentato il commissario liquidatore è estraneo al rapporto sociale ed agisce esclusivamente in rappresentanza del ceto creditorio ed a tutela degli interessi di quest'ultimo.
Gradirei molto un Vs. parere in merito.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/10/2017 20:14RE: Liquidazione coatta amministrativa - impugnativa atti - ripartizione competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata in materia di impresa
Premesso che nella specie trovano applicazione le regole ordinarie in ordine alla competenza, trattandosi di azione promossa dal commissario liquidatore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, crediamo che, al fine di risolvere il problema posto, non si possa prescindere dalla constatazione che oggetto dell'azione promossa dal commissario è, come lei riferisce, "in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta di un atto di cessione di ramo d'azienda effettuato dalla coop. in bonis in favore di un consorzio nonchè del successivo atto di scissione, con il quale il consorzio cessionario si scindeva mediante attribuzione di una parte del proprio patrimonio (costituito dal ramo d'azienda acquisito) ad un ulteriore consorzio di nuova costituzione; in via gradatamente subordinata chiedeva la revocatoria, ordinaria e fallimentare, dei suddetti atti".
E' chiaro che il problema della competenza del tribunale delle imprese sorge in ordine alla domanda di dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di scissione, in via principale e della revocatoria ordinaria e fallimentare in via subordinata.
Se si parte da questa constatazione, risulta chiaro che le argomentazioni contenute nella decisione del Tribunale di Bologna da lei richiamata in ordine alla revocatoria, per quanto correte, perdono importanza, dal momento che primariamente bisogna decidere sulla richiesta di simulazione assoluta della scissione (sempre che sia accolta la domanda sulla simulazione della cessione del ramo di azienda). E, diversamente dalla revocatoria che comporta la sola inefficacia relativa, l'accertamento della simulazione assoluta determina (a seconda delle teorie in materia) la dichiarazione di nullità del negozio simulato oppure la sua inefficacia assoluta e ab origine, sicchè questa è un'azione il cui esito vittorioso è destinato ad incidere in modo assoluto e irreversibile sull'atto colpito da simulazione e, se si tratta di un atto societario, determina la modificazione, appunto irreversibile, degli assetti societari attuati con l'atto impugnato.
Orbene, posto che ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 168/2003, come riformato dall'art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27., il Tribunale delle Imprese è competente, tra l'altro, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile (e quindi anche dei consorzi in applicazione dell'art. 2545 septies c.c.), per i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, si tratta di vedere se la scissione rientra in una di queste fattispecie. .
Il discorso sarebbe alquanto complesso, ma sinteticamente si può dire che, in prevalenza, la scissione viene considerata come modificazione della struttura societaria produttiva anche di effetti lato sensu traslativi, che si attua attraverso una fattispecie negoziale a formazione progressiva, nella quale le varie fasi in cui si snoda il procedimento (progetto di scissione, delibera, atto di scissione) costituiscono tutti elementi sorretti dalla medesima causa e finalisticamente orientati al raggiungimento di unico scopo.
Così inquadrato il fenomeno della scissione, ci sembra inevitabile affermare la competenza del tribunale delle imprese (in tal senso Trib. Napoli Nord 25.7.2016) che, peraltro, secondo la giurisprudenza (cfr. Trib. Imprese Napoli 11.11.2015), deve essere affermata per le cause "strettamente incidenti, in ogni sua possibile forma, sul rapporto societario, inteso nella sua struttura costitutiva", come appunto si verifica per la scissione societaria.
Zucchetti SG srl
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