Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

opposizione piano di riparto finale

  • Chiara Zizza

    Crotone
    02/07/2012 12:02

    opposizione piano di riparto finale

    In data 31/05 c.a. il G.D. ordina il deposito in cancelleria di un paino di riparto finale (procedura vecchio rito) dando 10 gg agli aventi diritto di proporre reclamo. Effettuate tutte le comunicazioni, tramite mail, fax, raccomandate a/r, e non essendo a conoscenza di nessuna opposizione la sottoscritta chiede l'esecutività dello stato. Il G.D. lo rende esecutivo in data 27/06/2012.
    Nelle more (precisamente il giorno dopo il deposito della richiesta di esecutività da parte della sottoscritta ed il giorno prima del Provvedimento del G.D. che lo dichiara esecutivo) uno dei soci accomandanti della snc fa personalemente (senza difensore) opposizione del paino di riparto, sostenendo che uno dei creditori ammessi al pagamento era stato già integralmente soddisfatto dalla società in bonis.
    A mio parere:
    1) l'opposizione è abbondantemente fuori termine ( 04/06 comunicazione al fallito e 26/06 deposito di opposizione);
    2) l'opposzione andava fatta sotto forma di reclamo ai sensi dell'art. 36 l.fl (reclamo contro gli atti del curatore) ovvero attendendo l'esecutività del piano di riparto e comunque con l'assistenza di un legale;
    3) semmai sarebbe stato opportuno fare reclamo avverso l'esecutività dello stato passivo.
    Vorrei un Vs parere.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2012 19:36

      RE: opposizione piano di riparto finale

      Secondo il vecchio art. 110, applicabile alla fattispecie, i creditori (ed essi soltanto) potevano far pervenire osservazioni 8proponibili anche direttamente, senza l'assistenza di un legale) al progetto di riparto entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso dell'avvenuto deposito. Se il soggetto che contesta non è creditore o comunque ha fatto pervenire le sue osservazioni oltre il termine indicato, le stesse non potevano essere prese in considerazione dal giudice delegato e quel soggetto avrebbe potuto, al più, impugnare il provvedimento del giudice ex art. 26, posto che nel vecchio rito il progetto di riparto, predisposto dal curatore, veniva fatto proprio dal giudice per cui l'impugnazione proponibile era quella di cui all'art. 26 e non 36, come è oggi, ove detto progetto è atto del curatore.
      Corretta riteniamo anche la sua ultima considerazione circa l'estraneità delle presunte osservazioni dall'oggetto del riparto, essendo materia attinente allo stato passivo, in particolare materia di impugnazione o revocazione del credito ammesso, cui era però legittimato sempre un creditore.
      Zucchetti SG Srl