Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

revocatoria art. 64 comma 2 LF - atti a titolo gratuito

  • Gian Antonio Guaraldi

    Ferrara
    15/03/2022 16:42

    revocatoria art. 64 comma 2 LF - atti a titolo gratuito

    Buona sera
    devo trascrivere una sentenza di fallimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 coma 2 L.F., per recuperare dunque all'attivo del fallimento un immobile in precedenza ceduto a titolo gratuito.
    Al momento il fallimento non ha all'attivo alcun bene immobile, poichè l'unico immobile venne alienato a titolo gratuito dal soggetto fallito poco prima della dichiarazione di fallimento.
    Sulla questione ho preso visione di due sentenze, una del Tribunale di Reggio Emilia 13.10.2016 e l'altra del Tribunale di Siracusa del 8.03.2016, che indicherebbero di procedere come segue:
    Redigere due distinte note:
    - una prima avente ad oggetto la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88, comma 2, LF, da effettuarsi (codice 617) in funzione di pubblicità notizia a favore della massa dei creditori e contro il fallito e da riferirsi a tutti i beni immobili di sua proprietà;
    - una seconda nota, finalizzata all'acquisizione dei beni ex art. 64, comma 2, LF, da effettuarsi (codice 600) a favore della massa dei creditori contro l'avente causa del fallito ed il medesimo fallito, e da riferire ai soli beni oggetto di alienazione a titolo gratuito.
    Non mi è chiara la ragione della presentazione della prima nota, e secondo me nel caso di specie non può essere presentata, per la semplice ragione che il fallimento non ha all'attivo alcun bene immobile; lo avrà infatti solamente dopo la trascrizione della sentenza ai sensi del 64 comma 2 LF.
    D'altra parte qualora si dovesse trascrivere la sentenza con la prima nota, quali immobili si dovrebbero indicare visto che ancora non ce ne sono ?
    E difatti l'art. 88 prevede la trascrizione della sentenza "Se il fallito possiede immobili ..."; il che non sarà prima della trascrizione della seconda, ed unica a mio avviso, nota.
    Ed ancora:
    indicando come soggetto a favore la "massa dei creditori" tale soggetto deve avere un codice fiscale autonomo e diverso da quello del fallimento o può essere indicato il medesimo codice fiscale ?
    Credo che sia corretta la seconda soluzione, dato che la "massa" altro non è che il fallimento, ma non vorrei che ciò generasse problemi con il Servizio di pubblicità immobiliare (Conservatoria) che vedrebbe un medesimo codice fiscale utilizzato per una trascrizione reciproca, a favore e contro.
    Grazie per l'attenzione.
    avvv. Gian Antonio Guaraldi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/03/2022 19:09

      RE: revocatoria art. 64 comma 2 LF - atti a titolo gratuito

      La questione è apparentemente semplice ma, in realtà, abbastanza complessa e, comunque, la soluzione esposta nei precedenti da lei indicata- a nostro avviso condivisibile- non riguarda il numero dei beni ma i soggetti nei confronti dei quali effettuare la trascrizione della sentenza.
      Ma andiamo con ordine. Come è noto la nota di trascrizione presenta quattro campi, tra cui quello della lett. C nel quale vanno indicati i soggetti a favore dei quali e contro i quali viene effettuata la trascrizione. Orbene nel caso della trascrizione ex art. 88 co. 2 l. fall., ossia deli immobili posseduti dal fallito, è pacifico che nel quadro C vanno indicati come soggetto "a favore" la massa dei creditori e come soggetto "contro" il fallito.
      Quando il legislatore, con la mini riforma del 2015, ha introdotto nell'art. 64 l. fal. un secondo comma, secondo il quale "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono
      acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento" non si è preoccupato di dettare una indicazione di come effettuare la trascrizione, visto che questa nuova trascrizione va effettuata, perché abbia funzione, anche "contro" il terzo donatario avente causa dal fallito, il quale non solo è inciso dal provvedimento di acquisizione, ma ha diritto a difendersi promuovendo reclamo avverso la trascrizione, come prevede nella ultima parte il secondo comma dell'art. 64.. del resto, per il principio della continuità delle trascrizioni, solo inserendo il nominativo del terzo avente causa dal fallito tra i soggetti contro i quali la sentenza di fallimento è trascritta, tale principio viene rispettato e risulta, in sede di ispezione ipotecaria, che il bene acquisito da quel soggetto è oggetto di acquisizione al fallimento del suo dante causa.
      Per lo stesso principio deve essere effettuata anche la trascrizione contro il fallito, in modo che sia noto che il bene donato è rientrato nella disponibilità dello stesso e il fallimento vende un tale bene, per cui permane la necessità della trascrizione ex art. 88, co 2, l. fall.
      Da qui è sorto il problema: è sufficiente eseguire la trascrizione ex art. 88, co. 2, indicando tra i soggetti contro i quali è effettuata anche il terzo donatario o è necessaria una apposita trascrizione?
      Questo problema hanno affrontato e risolto il Tribunale di Reggio Emilia di Siracusa da lei richiamati, optando per la seconda alternativa. La ragione è semplice: l'art. 88 l. fall. ha una sua specifica funzione di rendere pubblico che i beni in possesso del fallito 8e non di terzi) sono acquisiti all'attivo fallimentare, per cui se nell'unica nota nel quadro C si scrive che la trascrizione è effettuata a favore della massa dei creditori e contro il fallito e il terzo donatario, oltre ad andare oltre la portata della norma si pubblicizza o comunque si può indurre a ritenere che anche il terzo donatario sia stato dichiarato fallito.
      Ecco allora che la soluzione trovata è stata quella di ricorrere ad una doppia trascrizione (riguardante sempre lo stesso bene da acquisire): la prima avrà "codice 617 – sentenza dichiarativa di fallimento" e sarà eseguita a favore della massa dei creditori e contro il fallito; la seconda avrà "codice 600 – atto generico", riporterà nell'indicazione dell'oggetto "apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma II L. Fall." e sarà effettuata sempre a favore della massa dei creditori ma contro sia il fallito sia il terzo avente causa.
      Rimane l'anomalia da lei giustamente segnalata della prima trascrizione su un bene che non è nel possesso del fallito, ma, come detto, il principio della continuità delle trascrizioni richiede anche la trascrizione contro il fallito ai sensi dell'art. 88 l, fall.; in ogni caso si tratta di superare, sotto il profilo pratico più che giuridico, una impasse e la soluzione trovata sembra conforme, con qualche forzatura della legge, e, principalmente, idonea a chiarire le finalità della trascrizione nei confronti del terzo in applicazione della disposizione dell'art. 64 l. fall.
      Zucchetti Sg srl
      • Gian Antonio Guaraldi

        Ferrara
        16/03/2022 18:35

        RE: RE: revocatoria art. 64 comma 2 LF - atti a titolo gratuito

        Vi ringrazio molto per la tempestiva risposta.
        Mi adeguerò alla prassi suggerita dai due Tribunali, da voi condivisa, redigendo le due note.
        Penso però che, per dare un senso alla continuità delle trascrizioni, sia forse più corretto redigere e presentare prima la nota art. 64, con "recupero" del bene secondo il meccanismo di cui al secondo comma, e poi la nota art. 88, che peraltro ribadirebbe quanto già individuato con la nota precedente (acquisizione del bene dal fallito alla massa dei creditori).
        Cordiali saluti
        Gian Antonio Guaraldi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/03/2022 19:34

          RE: RE: RE: revocatoria art. 64 comma 2 LF - atti a titolo gratuito

          Va bene. Molto dipende, al di là delle discussioni, come la pensa e come si comporta il conservatore del posto.
          Zucchetti SG srl