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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
acconto compenso curatore
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Ettore Trippitelli
Rimini08/04/2020 19:10acconto compenso curatore
L'art. 1 comma 2 del Decreto 25.1.2012 n. 30, come noto, riconosce al curatore un compenso supplementare anche sull'ammontare del passivo accertato.
Nel premettere che nel fallimento di cui sono curatore unitamente ad un collega sono stati esclusi crediti insinuati per diverse decine di milioni di euro (ovviamente sono pendenti una decina di giudizi di opposizione) ritengo che nel concetto "passivo accertato" vadano ricompresi anche i crediti esclusi.
Diversamente il legislatore avrebbe usato la locuzione "passivo ammesso".
In altri termini non mi pare vi sia alcun dubbio che per giungere (in sede di progetto di stato passivo) alla motivata conclusione di escludere dei crediti questi siano accertati nel senso che i curatori hanno posto in essere tutta quella attività di verifica e analisi della domanda e della documentazione, al pari dei crediti ammessi.
Ringrazio in anticipo anche i colleghi che vorranno intervenire sulla questione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/04/2020 20:19RE: acconto compenso curatore
Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione.
La dizione "passivo accertato" può destare qualche dubbio in ordine a cosa accade dopo l'accertamento, se cioè bisogna o non tenere conto delle vicende successive all'ammissione (ad esempio rinuncia), ma ci sembra abbastanza chiaro che il legislatore abbia inteso fare riferimento al passivo risultante dallo stato passivo (complessivo) perché solo questo costituisce il passivo accertato, nel mentre i crediti esclusi non costituiscono passivo. I crediti esclusi, o rimangono definitivamente tali perché non impugnati ed allora non entrano né entreranno mai nel passivo, o sono stati impugnato del creditore interessato ed allora, se è accolta l'opposizione, entreranno a far parte del passivo ammesso su cui calcolare il compenso, nel mentre se esclusi, non saranno passivo.
Si può discutere se questo criterio di determinazione del compenso sia congruo ed equo perché indubbiamente, anche l'esclusione di credito richiede un lavoro e un esame, ma ci sembra che la dizione del decreto ministeriale non lasci spazio ad una soluzione in tal senso e trovi la sua ratio nel voler offrire un criterio certo, trasparente e controllabile, qual è l'esito dello stato passivo.
Del resto la sua stessa argomentazione, secondo cui se il legislatore avesse voluto fare riferimento al passivo risultate dallo stato passivo avrebbe usato la locuzione "passivo ammesso", non solo si scontra con il richiamo del passivo, ma potrebbe essere facilmente capovolta per dir e che il legislatore secondario se avesse voluto prendere in considerazione anche i crediti esclusi avrebbe usato la locuzione "entità delle domande esaminate", che non offrirebbe queli margini di sicurezza che dà il passivo accertato ossia ammesso.
Zucchetti SG srl-
Roberto Marinelli
Macerata12/01/2021 20:09RE: RE: acconto compenso curatore
Relativamente al caso di ricorso per revocazione di un credito ammesso presentato dal Curatore, il calcolo del compenso deve tener conto della Sentenza del Tribunale che ha revocato il decreto del G.D. in merito all'esecutività dello stato passivo?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/01/2021 19:20RE: RE: RE: acconto compenso curatore
Riteniamo di si. Come abbiamo detto in altra occasione con riferimento alla rinuncia di un credito ammesso "si potrebbe anche dire che il passivo accertato è quello finale, ma poiché il compenso del curatore calcolato sul passivo accertato ha la funzione di ricompensare il lavoro svolto per l'accertamento del passivo come risultante dallo stato passivo, che riproduce i crediti ammessi, sembra corretto tenere conto anche dei crediti ammessi al passivo e poi rinunciati". Eguale discorso vale nel caso da lei proposto in cui il creditore non ha rinunciato al credito, ma lo stesso è stato espunto dallo stato passivo a seguito di impugnazione del credito ammesso,.
Zucchetti SG srl
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