Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

privilegio per imposta di registro

  • Giovanni Massera

    Parma
    10/10/2011 13:23

    privilegio per imposta di registro

    L'agente della riscossione ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento con il privilegio di grado 7 ° ex art. 2758/2778 per l'imposta di registro dovuta dalla ditta fallita ( o meglio dalla sua controllante poi fusa con fusione inversa ) per la approvazione di una precedente proposta di concordato relativa ad una amministrazione straordinaria che aveva interessato la società.
    Trattandosi di privilegio speciale e non potendosi identificare il bene a cui afferisce l'imposta ( trattandosi della approvazione della proposta di concordato non si riesce a capire quale potrebbe essere il bene relativo ) ritengo che debba essere ammessa in chirografo.

    Avete valutazioni sull'argomento.

    grazie

    Massera Giovanni

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2011 19:51

      RE: privilegio per imposta di registro

      La questione da lei prospettata è stata in passato molto dibattuta. In particolare, fermo restando che il privilegiato speciale va soddisfatto in via prelatizia con il ricavato del bene gravato, era controverso il momento in cui doveva essere verificata la sussistenza nel patrimonio del fallito del bene oggetto della prelazione, e cioè se il giudice, all'atto della verifica dei crediti, dovesse limitarsi ad accertare l'esistenza del credito e della natura prelatizia (in tal senso, Cass. 18 giugno 1982, n. 3728; Cass. S.U. 9 aprile 1984 n. 2255 in via incidentale; egualmente in via incidentale Cass. 9 agosto 1991, n. 8685; Cass. 26 gennaio 1985, n. 391, ecc.), ovvero se, già in quella sede, dovesse pronunciarsi anche sulla concreta esperibilità della prelazione e, di conseguenza, escluderla qualora i beni che ne siano gravati non risultino acquisiti all'attivo (in tal senso, Cass. 2 febbraio 1995, n. 1227; Cass. 15 novembre 1976, n. 4218; Cass. 25 luglio 1975 n. 2901; Cass. 20 marzo 1972, n. 843, ecc.).
      Il contrasto giurisprudenziale tra questi due orientamenti è stato sanato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. 20 dicembre 2001, n. 16060), secondo le quali l'ammissione al passivo di un credito assistito da privilegio speciale su beni non presenti nella massa attiva non è condizionata da tale circostanza, dovendosi demandare alla fase della ripartizione la verifica della insussistenza dei beni da cui dipende la realizzazione del privilegio.
      Nonostante questo autorevole precedente, la discussione è ripresa dopo la riforma alla luce della nuova formulazione dell'art. 93, in particolare del comma terzo n. 4) che, richiedendo che nella domanda i insinuazione sia descritto il bene sul quale la prelazione si esercita, induce a ritenere che già al momento della verifica si debba esercitare il controllo circa l'esistenza del bene.
      Contestualmente, però, la questione ha perso di interesse perché la scelta tra i due indicato orientamenti rilevava nel caso si fosse aprto un concordato fallimentare giacchè l'ammissione privilegiata al passivo comportava il pagamento integrale del credito nel concordato; oggi, poiché l'art. 124 consente di proporzione il pagamento dei creditori ammessi in privilegio all'effettiva consistenza dei beni gravati attraverso una stima, è evidente che chi propone il concordato può considerare in chirografo i privilegiati speciali se nell'attivo non sono presenti i beni oggetto della prelazione 8è da vedere se in questi casi è egualmente necessaria la nomina di uno stimatore che accerti la mancanza dei beni o sia sufficiente la dichiarazione del curatore suffragata dall'inventario).
      In conclusione, a nostro parare il credito da lei indicato andrebbe ammesso in chirografo perché non solo non esiste il bene gravato ma concettualmente non può esistere né venire in esistenza in futuro. Tuttavia se vuole evitare eventuali opposizioni, può anche ammetterlo in privilegio di grado settimo speciale, fermo restando che al momento del riparto, quel creditore retrocederà tra i chirografi, in mancanza del bene.
      Zucchetti Sg Srl