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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
liquidazione coatta amministrativa - riparto parziale
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Luciano Mauro
Ferrara08/04/2019 12:42liquidazione coatta amministrativa - riparto parziale
Per quanto riguarda una procedura come in oggetto ho redatto un piano di riparto parziale che tenga conto dell'art. 113 LF, l'ho inviato al ministero per l'autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti in esso previsti.
Ottenuta l'autorizzazione ministeriale ad eseguire i pagamenti, ho il dubbio se sia necessario avvisare TUTTI i creditori (io ritengo di si, anche perché non mi pare gli articoli della LF sul punto dispongano in merito e che quindi sia necessario andare per analogia) o se posso procedere con il pagamento dei creditori coinvolti in questo riparto parziale.
Se devo avvisare tutti via pec o raccomandata (ad esempio i dipendenti) devo concedere tempo per opporsi (quanto? 15 gg?), prima di eseguire il riparto.
Tuttavia l'autorizzazione ministeriale non mi dice altro se non di eseguire i pagamenti, cosa che mi fa supporre che non sia necessario avvisare nessuno, nulla dice anche circa il fatto che il riparto parziale vada depositato in Cancelleria fallimentare.
Grazie
Luciano Mauro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/04/2019 20:34RE: liquidazione coatta amministrativa - riparto parziale
Dal fatto che l'art. 212 l.fall. non richiami l'art. 110 si è dedotto che nella liquidazione coatta siano ammissibili solo acconti ma non riparti parziali, ma la dottrina prevalente ritiene che, seppur non vi sia l'obbligo di una periodica ripartizione come previsto dall'art. 110 nel fallimento, non è precluso al commissario liquidatore di effettuare riparti parziali. Il fatto è che non esiste una regolamentazione per questo tipo di riparti, specie per quanto riguarda l'aspetto delle comunicazioni che lei si pone, e, poiché dall'art. 212 e 213 si deducono le modalità di presentazione del riparto finale, si ritiene che le stesse siano applicabili anche ai riparti parziali; queste modalità non prevedono alcuna comunicazione ai creditori, tuttavia dopo l'introduzione della pec anche nella liquidazione coatta si sviluppato un rapporto diretto tra creditori e commissario (come evidenziano gli artt. 207 e 209), per cui riteniamo che, a tutela dei creditori, sia quanto meno opportuna una comunicazione via pec a costoro, così come nel fallimento, concedendo un termine di 15 giorni per eventuali reclami.
Zucchetti SG srl-
Giuliano Cesarini
Fossombrone (PU)10/04/2019 17:08RE: RE: liquidazione coatta amministrativa - riparto parziale
Sono giunto al punto in cui sono trascorsi i 15 giorni assegnati ai creditori per esprimere eventuali reclami.
Ero nel dubbio se sia necessario richiedere al Giudice Delegato il provvedimento di esecutività del piano di riparto parziale.
In realtà l'art. 110 c. 4 non mi sembra sia richiamato in nessuna disposizione relativa alla LCA, quindi direi che, trascorsi i 15 giorni dalla trasmissione del Piano, come Commissario Liquidatore possa tranquillamente procedere con i pagamenti.
Cosa ne pensate?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/04/2019 20:38RE: RE: RE: liquidazione coatta amministrativa - riparto parziale
Come detto nella risposta che precede, l'art. 110 non è richiamato nella liquidazione coatta, tuttavia l'art. 213 regola (tra l'altro) il riparto finale e noi seguiremmo le disposizione di tale articolo anche per il riparti parziali. Tale norma prevede il termine di 20 giorni per proporre contestazione; decorso tale termine senza che siano proposte contestazioni,- dice il comma quarto- "il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori".
Zucchetti SG srl
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