Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Somme assegnate al creditore fondiario nell’esecuzione superiori a quelle spettanti

  • Andrea Mancini

    Livorno
    05/12/2023 19:44

    Somme assegnate al creditore fondiario nell’esecuzione superiori a quelle spettanti

    Egr.
    Sono subentrato ad un curatore che era anche delegato alla vendita. Quest'ultimo ha assegnato al creditore fondiario una somma che, a seguito della liquidazione e del compenso del curatore attuale e passato di altre spese della procedura, risulta superiore a quella effettivamente distribuibile.
    A questo punto vi chiedo come potermi attivare per richiedere indietro le somme necessarie a far fronte alle spese secondo la logica dei conti speciali. Più precisamente quali potrebbero essere gli step da seguire.
    Vi ringrazio
    AM
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2023 19:05

      RE: Somme assegnate al creditore fondiario nell’esecuzione superiori a quelle spettanti

      E' presumibile, visto che parla di curatore delegato alla vendita, che l'assegnazione della somma al creditore fondiario sia avvenuta in sede di esecuzione individuale, continuata dal tale creditore anche in pendenza del fallimento, come l'art. 41 TUB consente. Se è così, il creditore fondiario è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare (art. 52, co. 3, l. fall.) e, in questa sede, si fanno i conteggi finali e definitivi di quanto compete a tale creditore in considerazione delle spese prededucibili della procedura concorsuale e di quanto ha ricevuta; con possibilità per il curatore di chiedere la restituzione di quanto versato in più rispetto al dovuto, dato che l'assegnazione in sede individuale ha carattere provvisorio. In tal caso può iniziare con una Pec al creditore fondiario, con la quale elenca i conteggi dai quali risulta che egli ha ricevuto più del dovuto e chiede in restituzione la differenza e poi si regola a seconda della risposta; non è da escludere una resistenza, nel qual caso, se intende insistere, deve agire in giudizio con l'assistenza di un legale.
      Se, invece, l'assegnazione al creditore fondiario è avvenuta in sede fallimentare in quanto quel creditore non aveva iniziato né continuato l'azione esecutiva, l'assegnazione fatta è definitiva in quanto l'art. 114 l. fall. prescrive che "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione".
      Zucchetti SG srl