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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
INSINUAZIONE E RIVENDICA
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Maria Luisa Partenope
Foggia08/01/2021 21:15INSINUAZIONE E RIVENDICA
Dovendo analizzare le domande pervenute alla curatela, sono sorte delle questioni particolari che vorrei sottoporre alla vostra attenzione per ottenerne un parere:
1) Un lavoratore ammesso con riserva nel Progetto di Stato Passivo, non forniva la documentazione richiesta pertanto, veniva escluso dallo stesso.
Successivamente, ha riproposto la domanda per gli stessi crediti completa, questa volta, dei documenti giustificativi.
E' possibile, dopo l'esclusione dallo Stato passivo, presentare nuovamente la domanda?
2) E' stata inoltrata una domanda di rivendica per un immobile del genitore del fallito, utilizzato dallo stesso come sede legale. E' possibile rivendicare il detto immobile che, ovviamente, non è stato acquisito al fallimento ma, comunque è occupato da beni ed attrezzature inventariate?
In caso positivo, atteso che il fallimento non ha fondi, come si gestisce la situazione ?
3) E' stata inventariata una barca da diporto presente nella sede della società fallita della quale, però, mancava il libretto di proprietà il cui smarrimento era stato oggetto di denuncia presso le autorità competenti. E' stata presentata domanda di rivendica alla quale, però, è stata allegata soltanto la predetta denuncia. Sarei del parere di non riconoscere il diritto relativo in quanto non provato, atteso che la denuncia di smarrimento è di parte, e ritengo che non spetti al curatore la detta ricerca. Cosa ne pensate?
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli utili che, ancora una volta, vorrete fornirmi.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2021 19:46RE: INSINUAZIONE E RIVENDICA
Quesito sub 1. Assolutamente no. La domanda tardiva deve essere qualificata dalla novità del petitum e della causa petendi, nel mentre nel caso il dipendente ripropone la stessa identica domanda già proposta, esaminata ed esclusa; avverso tale rigetto il creditore avrebbe dovuto proporre opposizione e il non averlo fatto ha determinato la formazione del giudicato endofallimentare della decisione presa, che non può essere modificato, appunto, con una domanda tardiva.
Quesito sub 2. Lei non dice chi ha presentato la domanda di rivendica né a che titolo l'immobile è occupato dal fallito.Le domande di rivendica e di restituzione fanno leva su un diritto prevalente su quello del possessore fallito, per, cui, ad esempio, una cosa è se la rivendica è proposta dal proprietario dell'immobile e atro se proposta da un terzo; egualmente, se anche la domanda è formulata dal proprietario, la stessa potrebbe cedere a fronte di un diritto di locazione o comodato a termine da parte del fallito. Diamo per scontato, infine, che si tratti di immobile commerciale, visto che dice che ivi sono conservati beni e attrezzature del fallito ed inventariate.
Ad ogni modo, nel caso fosse da accogliere la domanda di rivendica, non vi è una norma di protezione per il fallimento; questi è tenuto a restituire l'immobile libero da persone e cose e dovrà trovare un qualche accordo, o con il rivendicante, o con un concessionario alle vendite o con altri disponibili, per il deposito dei beni in attesa della liquidazione.
Quesito sub 3. Vale quanto detto in precedenza. Ossia chi e a che titolo rivendica la barca? E a che titolo era nel possesso del fallito? Dalla denuncia di smarrimento del certificato di proprietà chi risulta essere il proprietario? ecc.
Zucchetti SG srl-
Maria Luisa Partenope
Foggia12/01/2021 18:49RE: RE: INSINUAZIONE E RIVENDICA
Nel ringraziarVi per l'attenzione dedicata, preciso quanto segue, in merito al quesito n.2) e n.3).
- La domanda di rivendica è stata presentata dalla madre del fallito, quale proprietaria dell'immobile al piano terra di un edificio, categoria C/3, utilizzata dal fallito quale sede legale. Il fallito, in sede di ricognizione del patrimonio, dichiarava al curatore che l'attività era passata da padre in figlio trasformando, così, la ditta individuale in una società a responsabilità limitata e precisava, altresì, che le attrezzature ivi rinvenute appartenevano al padre. Successivamente, in sede di inventario con il nominato cancelliere, il fallito dichiarava che tutti i beni all'interno del box erano, invece, della società. Pertanto, ferme le responsabilità per le dichiarazioni contrastanti del fallito, vi è stata, a parere della scrivente, una prosecuzione dell'attività da padre a figlio. in quell' immobile. Quindi, potrebbe prospettarsi una ipotesi di comodato gratuito. Se così fosse, il diritto di proprietà rivendicato dovrebbe cedere di fronte al comodato da parte del fallito.
A vostro avviso, è una ricostruzione corretta?
Il merito al quesito n. 3, si precisa che la società dichiarata fallita nel mese di gennaio 2020 è un cantiere navale e la piccola barca da diporto, rinvenuta nella sede legale ed inventariata dal nominato cancelliere, è stata rivendicata personalmente dal legale rappresentante della società fallita, dichiaratosi proprietario. L'unica prova allegata dal richiedente è stata la denuncia, sporta presso le autorità competenti nel maggio 2018, per lo smarrimento del libretto del dichiarato "proprio" motore fuoribordo. Ad avviso della scrivente, la proprietà non è provata dalla denuncia. E' corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/01/2021 19:15RE: RE: RE: INSINUAZIONE E RIVENDICA
Sembra di capire che sia stato dichiarato il fallimento di una società; lei parla di una società a responsabilità limitata (che peraltro non si costituisce di fatto per la semplice collaborazione tra soci padre e figlio), ma anche di fallito personale (il fallito dichiarava..) e le due cose mal si conciliano.
Comunque, diamo per scontato che sia stato dichiarato il fallimento di una srl che svolgeva attività cantieristica ed aveva sede presso un locale di proprietà della madre del socio (del legale rappresentante?) della società fallita, il cui utilizzo era stato consentito dalla proprietaria. Si può pensare ad un comodato (ammesso che l'occupazione non sia stata abusiva o soltanto tollerata), ma mancando un contratto e un termine di scadenza, il bene va restituito al proprietario essendosi esaurito l'uso da parte dell comodatario (art. 1809 c.c.).
Di conseguenza la domanda di rivendica, ove provato il fatto costitutivo della proprietà della rivendicante e la mancanza di un titolo in capo alla srl, la domanda di rivendica va accolta e il curatore deve provvedere alla diversa sistemazione dei beni che si trovano nei locali, con i mezzi accennati nella precedente risposta.
Quanto alla barca, ritorniamo all'ipotesi del fallimento della società e di un rivendicante che è il legale rappresentante della stessa, presumibilmente in bonis. A suffragare la prova della proprietà della barca da parte del rivendicante, che peraltro è il legale rappresentante della società fallita, non è sufficiente la dichiarazione di smarrimento del certificatoi di proprietà, per cui la domanda può essere respinta e il rivendicante dovrà fornire una prova più completa in sede di opposizione allo stato passivo.
Zucchetti SG srl
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