Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

  • Carlo Del Torto

    TERAMO
    20/05/2021 12:28

    DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

    Sono Avvocato e nell'ambito di una procedura fallimentare, per ragioni particolari, il Tribunale, in composizione collegiale: "rilevato che l'art 107 comma 2 LF consente di procedere alla vendita dei beni immobili secondo le disposizioni del codice di procedura civile; considerato che occorre procedere ai sensi degli art.570 e segg. cpc , dispone che la vendita di tutto il compendio immobiliare della procedura avvenga nelle forme del codice di procedura civile , nominando all'uopo l'avv.................quale professionista delegato e custode .Manda al curatore per la integrazione e modifica del programma di liquidazione in conformità del presente decreto."
    Gli avvisi di vendita sono stati redatti in conformità e richiamano le disposizioni, del codice di procedura civile, quelle del DM. 227/2015 e quelle di cui all'art.63 disp.att.cod.civ..
    Agli aggiudicatari, secondo la previsione contenuta nell'avviso di vendita, approvato da CdC , dal curatore e dallo stesso G.D., nel frattempo sostituito, è stata richiesta la quota parte del compenso prevista dal D.M. prima di procedere alle cancellazioni.
    Sorge questione sulla legittimità di detta richiesta, sulla qualificazione del soggetto delegato, ossia se intendersi professionista delegato oppure coadiutore del curatore e questo ovviamente ai fini anche della determinazione riferite al compenso.
    Si sostiene che il citato DM. 227/2015 non sia applicabile alla procedura fallimentare.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/05/2021 20:01

      RE: DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

      Dalla sua descrizione sembra che il tribunale abbia di sua iniziativa disposto di procedere alla vendita dei beni immobili secondo le disposizioni del codice di procedura civile, dando poi incarico al curatore di adeguare il programma di liquidazione, nel mentre il secondo comma dell'art. 107 l. fall.- richiamato nel provvedimento- lascia chiaramente l'iniziativa al curatore il quale, appunto "può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili".
      Probabilmente ci sbagliamo o ci saranno state delle ragioni per procedere in tal modo, ma citiamo la vicenda per dire che un tale provvedimento, non essendo stato impugnato, anche se fosse "irregolare" è quello che regola la fattispecie.
      In sostanza, come ha chiarito la S. Corte "L'art. 107 l.fall. … nel prevedere che le operazioni di vendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere disposte direttamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile." (Cass. 19/10/2011, n. 21645). Tuttavia "qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito" (Cass. 11/04/2018, n. 9017), restando esclusa la possibilità di applicare gli istituti delle vendite fallimentari.
      In sostanza, quindi, una volta che il tribunale ha disposto, su iniziativa del curatore o d'ufficio, che la vendita di tutto il compendio immobiliare della procedura avvenisse nelle forme del codice di procedura civile, "nominando all'uopo l'avv.................quale professionista delegato e custode", non può mettersi in dubbio che costui abbia svolto il suo incarico nella veste di delegato. L'alternativa prospettata del coadiutore è completamente estranea alla fattispecie, se si considera che, al di là delle funzioni specifiche demandate di svolgere le funzioni tipiche di delegato alla vendita di cui all'art. 591bis cpc, il delegato è stato nominato dal tribunale ed questo risponde, nel mentre il coadiutore viene nominato dal curatore previa autorizzazione del comitato dei creditoria ed opera, come specifica il secondo comma dell'art. 32 l. fall. sotto la responsabilità del curatore stesso.
      Si può anche discutere se la figura del delegato sia ammissibile nel sistema deformalizzato delle vendite eseguite dal curatore e se la previsione di cui al quarto comma dell'art. 104 ter l.fall. individui un delegato, ma nell'ipotesi in cui sia il giudice delegato o il tribunale, ai sensi dell'art. 107, II co. l.f., a procedere alle vendite non vi è dubbio che l0'organo giudiziario possa delegare ex art. 591 bis cpc le operazioni di vendita ad un professionista, che pertanto, a nostro avviso, va pagato secondo le disposizioni del d.m. n. 227 del 2015.
      Se una quota del compenso è posta espressamente a carico dell'aggiudicatario nell'avviso di vendita, chi ha partecipato all'incanto o alla vendita senza incanto era a conoscenza che doveva sopportare tale onere, per cui non può sottrarsi al pagamento.
      Zucchetti Sg srl
      • Carlo Del Torto

        TERAMO
        21/05/2021 12:10

        RE: RE: DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

        Intanto grato per il sollecito e puntuale riscontro e partendo dalla condivisa applicabilità del D.M. 227/2015, pongo una ulteriore problematica riferita al caso in cui, nell'ambito della stessa procedura, vengano posti in vendita ed aggiudicati più lotti di un unico avviso.
        Il comma secondo dell'art. 2 prende in considerazione il caso della vendita di più lotti e stabilisce che "Quando le attivita' di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano piu' lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti puo' essere liquidato per ciascun lotto."
        Il dettaglio delle attività svolte e la complessità della procedura possono costituire, da soli, elementi utili ad integrare i giusti motivi ?
        Esiste casistica a Voi nota o giurisprudenza di merito da me non rinvenuta?

        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/05/2021 19:22

          RE: RE: RE: DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

          Non ci risultano precedenti specifici, ma il criterio da lei indicato ci sembra del tutto ragionevole in quanto la complessità dell'incarico è alla base della determinazione dei compensi per qualunque collaboratore, a cominciare dal curatore.
          Zucchetti SG srl
    • Carlo Del Torto

      TERAMO
      25/06/2021 17:34

      RE: DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE OFFERTA IN AUMENTO

      Nell'ambito della stessa procedura, nella quale sono professionista delegato, per come precedentemente i specificato, le vendite su esplicito provvedimento del Tribunale vengono eseguite ai sensi dell'art.170 secondo comma e 570 c.p.c. ed in tal senso modificato il PDL.
      L'avviso di vendita pubblicato ad opera di aste giudiziarie, incaricato anche dell'assistenza, prevede il richiamo a detto provvedimento con modalità asincrona senza incanto, con riferimento esplicito alle predette norme ed a quelle del codice di procedura civile in quanto applicabili.
      Esperito il tentativo, l'aggiudicazione provvisoria viene effettuata a favore dell'unico offerente.
      Entro i dieci giorni successivi, viene depositata in cancelleria, con le modalità di rito, offerta di acquisto in aumento ex art.584 c.p.c..
      Pur avendo conoscenza dal Forum della Vostra generale opinione, trattandosi di caso particolare come da Voi stessi sostenuto nel precedente riscontro, sono a chiedere se la stessa sia ammissibile e quali saranno i compiti del delegato il quale, sommessamente, ritiene che la sospensione della vendita, debba avvenire su disposizione del Giudice con esclusione di qualsiasi intervento del curatore.
      Nel ringraziare cordialmente saluto.
      Avv. Carlo Del Torto
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        25/06/2021 19:18

        RE: RE: DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE OFFERTA IN AUMENTO


        I quesiti che lei pone sono implicitamente due. Il primo riguarda la possibilità dell'offerta migliorativa dopo l'aggiudicazione e l'altro chi deve provvedere nel caso di risposta positiva al primo quesito.
        Nel caso, come detto nella prima risposta che precede questo dibattito, una volta optato, a norma del secondo comma dell'art. 107 l. fall., per le vendite effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, sono queste ultime che trovano applicazione e non quelle fallimentari. Di conseguenze, a seguito dell'offerta migliorativa, non è il curatore che, utilizzato il quarto comma dell'art. 107, possa sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, ma si applica l'art. 584 cpc, che, nel caso dell'offerta che abbia le caratteristiche di cui al primo comma, demanda al giudice di verificare la regolarità dell'offerta e provvedere ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dello stesso articolo.
        Escluso che sia il curatore, in tale veste, a dover provvedere, si pone il problema finale di chi debba prendere questi provvedimenti quando è stato nominato un delegato alla vendita; e qui soccorre l'art. 591bis, comma terzo, n. 6 cpc, il quale dispone che il professionista delegato provvede "sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584.."
        Tirando le somme, è lei che deve provvedere e prendere i provvedimenti di cui all'art. 584 cpc non in quanto curatore del fallimento ma in quanto professionista delegato alla vendita.
        Zucchetti Sg srl
        • Carlo Del Torto

          TERAMO
          25/06/2021 19:31

          RE: RE: RE: DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE OFFERTA IN AUMENTO

          Grazie, sempre solleciti e puntuali nel riscontro.
          Mi rimane un dubbio.
          Ritenuta ammessa, l'offerta migliorativa,seppur trattasi di vendita senza incanto?
          Ancora grato cordialmente saluto
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            29/06/2021 12:53

            RE: RE: RE: RE: DELEGATO ALLA VENDITA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE OFFERTA IN AUMENTO

            Il suo dubbio è fondato. L'istituto dell'offerta in aumento non si applichi alla vendita senza incanto (Cass. 15 settembre 2000, n. 12164; Trib. Torino, 28 gennaio 1988).
            E' una interpretazione senza dubbio corretta anche perchp l'art. 584 cpc è collocato nella apposita sezione dedicata alle vendite con incanto è non tra le norme richiamate dall'art. 574.
            Tuttavia è necessaria qualche riflessione. Invero, secondo la Cassazione "qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l'istituto della sospensione della vendita che l'art. 107, quarto comma, l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, primo comma, l. fall. riconosce al giudice delegato" (che è l'indirizzo da noi seguito nelle precedenti risposti); il che comporta che se si fa ricorso alla vendita senza incanto non è ammissibile l'offerta in aumento di cui all'art. 584 cpc e né il curatore né il giudice possono sospendere la vendita in caso di offerta migli9orativa, il cje contrasta con la funzione stessa della competitività insita nella concorsualità, che tende al miglior realizzo. Pur riconoscendo la bontà delle soluzioni esposte, crediamo che in caso di vendita fallimentare effettuata con il rito della vendita senza incanto, o si riconosce la possibilità di accettare offerte in aumento ai sensi dell'art. 584 cpc o si riconosce, quanto meno, al giudice delegato di esercitare i poteri di cui al secondo comma dell'art. 108 l. fall. (che era la conclusione cui era pervenuta la decisione del 2000, in applicazione della legge fallimentare ante riforma).
            Sono considerazioni da sviluppare, che offriamo come spunto.
            Zucchetti Sg srl