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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
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Barbara Bertagna
Verona07/10/2021 11:04STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
Buongiorno,
sono Commissario Liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo.
Premettendo che:
1)l'art. 202 L.F. stabilisce che:
"Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo."
2) l'art. 2 comma 2 Legge 400/75 stabilisce che:
Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive – provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive - puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge – accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive.
Sono a chiedere come le norme sopra citate si possano coniugare e, pertanto, se sia possibile, una volta depositato lo stato passivo, procedere con la chiusura della procedura "senza ulteriori formalità", quindi, evitando anche di far dichiarare lo stato d'insolvenza.
Ringrazio e saluto cordialmente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2021 18:53RE: STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
La legge 17 luglio 1975, n. 400 contiene "norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi", per cui se la procedura che le è stata assegnata riguarda una cooperativa, è applicabile questa normativa, che in quanto specifica rispetto alla regolamentazione generale, prevale su quest'ultima. Pertanto se si tratta di un ente cooperativo, riteniamo che possa procedere ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge citata; altrimenti trova applicazione la discip lina fallimentare.
Zucchetti SG srlLa legge 17 luglio 1975, n. 400 contiene "norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi", per cui se la procedura che le è stata assegnata riguarda una cooperativa, è applicabile questa normativa, che in quanto specifica rispetto alla regolamentazione generale, prevale su quest'ultima. Pertanto se si tratta di un ente cooperativo, riteniamo che possa procedere ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge citata; altrimenti trova applicazione la discip lina fallimentare.
Zucchetti SG srl -
Giovanni Campanini
REGGIO EMILIA (RE)08/10/2021 10:57RE: STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
Buon giorno,
vorrei soltanto precisare ai fini di facilitare possibilmente l'interpretazione delle norme citate che è certamente condivisibile, quanto segue.
Premettendo che lo scrivente è anch'egli C.L. e che è anche studioso della materia da oltre 25 anni, segnalo che in occasione di specifiche tavole rotonde ai quali hanno partecipato anche i vertici del MiSE per quanto riguarda il settore delle coatte, gli stessi Dirigenti hanno 'suggerito' di procedere comunque al deposito della istanza presso il tribunale competente per la richiesta dello stato di insolvenza a prescindere dalla 'dimensione' della cooperativa ancorché priva di attivo, ritenendola assolutamente necessaria ed obbligatoria.
Si consideri inoltre che per ciascuna regione o 'fasce geografiche' ci sono appositi Dirigenti dedicati alla materia e pertanto sarebbe consigliabile da parte della Collega un contatto diretto con tali Dirigenti al fine di meglio interpretare la normativa vigente.
Sperando di essere stato utile saluto cordialmente.-
Francesco Cappello
ALBA (CN)09/10/2021 07:42RE: RE: STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
Gent.mi,
mi ricollego a quanto riferito dal Dott. Giovanni CAMPANINI: "gli stessi Dirigenti hanno 'suggerito' di procedere comunque al deposito della istanza presso il tribunale competente per la richiesta dello stato di insolvenza a prescindere dalla 'dimensione' della cooperativa ancorché priva di attivo, ritenendola assolutamente necessaria ed obbligatoria".
Chiedo se l'istanza per lo stato di insolvenza debba, a questo punto, essere formulata anche se non si superano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.fall.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2021 19:25RE: RE: RE: STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
La soluzione non è pacifica.
Invero, dalla lettura dell'art. 195, l.fall.- che attiene all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa anteriormente all'apertura del procedimento- si desume che per la dichiarazione di insolvenza non è richiesto il superamento di parametri di tipo quantitativo, dal momento che lo stato di insolvenza può essere dichiarato anche se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa non è soggetta alla dichiarazione di fallimento; questa interpretazione fa tuttavia, sorgere il sospetto di una disparità di trattamento, rispetto alle imprese assoggettabili a fallimento di cui tratta l'art. 202 l. fall., censurabile sul piano costituzionale quale violazione dell'art. 3 Cost., tanto che qualche autore (Panzani - Fauceglia, Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino, 2008.1873) ha proposto una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 195 nel senso di ritenere sempre operanti le soglie dimensionali di fallibilità.
Va segnalata, tuttavia Cass. 30/04/2018, n.10383, che ha provveduto con riferimento agli enti pubblici, i quali in base all'u.c. dell'art. 195 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di detto articolo, nel mentre l'art. 202 non contiene eguale esenzione. Orbene la Cassazione, in questo caso, ha statuito che "In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento preventivo e l'accertamento successivo dello stato di insolvenza restano ancorati, per effetto delle disposizioni della legge fallimentare, ai medesimi presupposti sostanziali, sicché l'accertamento successivo è ammissibile soltanto nei confronti di quegli enti per i quali risulti ammissibile l'accertamento preventivo, anche se in concreto non compiuto, con conseguente esclusione in entrambi i casi degli enti pubblici".
Traducendo questo principio al caso dei limiti dimensionali, tutto dipende dall'interpretazione dell'art. 195: se si ritiene che questo non fissa limiti dimensionale ( che come detto è l'interpretazione più accreditata nella prassi) lo stesso concetto dovrebbe valere per l'accertamento successivo di cui all'art. 202, così come, se si aderisce all'interpretazione costituzionalmente orientata di cui si è fatto cenno, quei limiti valgono in ogni caso.
Zucchetti Sg srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/10/2021 10:47RE: RE: STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
Grazie. L'apporto di chi segue professionalmente una materia ed ha anche esperienze pratiche è sempre opportuno e gradito. Il Forum ha proprio questo scopo di mettere a disposizione di altri le proprie professionalità ed esperienze. Noi cerchiamo di dare risposte alla luce delle leggi e delle interpretazioni della giurisprudenza e della dottrina, nonché delle prassi a nostra conoscenza; particolarmente su quest'ultimo aspetto, diventa interessante poter contare sull'esperienza di chi ha vissuto da vicino determinate vicende,
Zucchetti Sg srl
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Giovanni Campanini
REGGIO EMILIA (RE)11/10/2021 10:53RE: STATO D'INSOLVENZA di una procedura di liquidazione coatta amm.va priva di attivo
Buon giorno,
come ribadito nella mia precedente e dalla mia esperienza sarebbe opportuno procedere comunque alla richiesta di stato di insolvenza, ma suggerisco preventivamente di contattare direttamente i dirigenti del MiSE che si occupano delle coatte della sua regione, per un preventivo consiglio in merito.
Specifico da ultimo che in occasione di una recente Coatta priva di attivo, lo scrivente ha richiesto e ottenuto lo stato di insolvenza presso il Tribunale competente ovvero Reggio Emilia.
Cordiali Saluti.
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