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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
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Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)11/10/2022 18:46Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
In base all'art. 2855 solo gli interessi corrispettivi maturati nel triennio privilegiato godono dello stesso grado di privilegio del credito a cui sono riferiti. Gli interessi di mora invece godono del privilegio ipotecario se relativi al periodo che va dalla dichiarazione di fallimento e fino alla vendita. Nel caso però sia presente un decreto ingiuntivo che già ricomprende nell'intimazione gli interessi di mora calcolati dal momento in cui è divenuto esigibile il credito all'intimazione stessa, questi interessi seguono lo stesso criterio? Possono quindi godere del privilegio ipotecario?
Inoltre devono comunque essere esplicitati nella nota di iscrizione ipotecaria o è sufficiente che l'importo ipotecato sia superiore al capitale ?
Il creditore richiede inoltre il privilegio preferenziale ex art. 2755 e 2777 per le spese legali sostenute per la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi effettuata successivamente l'emissione del Decreto Ingiuntivo, rimasta infruttuosa, in quanto le ritiene spese di giustizia per atti di espropriazione. Io non sarei molto d'accordo con tale pretesa in quanto la procedura attivata da tale creditore non è stata di utilità alla procedura fallimentare.
Mi date un'opinione in merito?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2022 20:13RE: Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale e fino alla vendita. (giur. costante, in termini Cass. 02/03/2018, n.4927)
Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nell'art. 2855 c.c. trova applicazione anche per i crediti ipotecari fatti valere nella procedura fallimentare, ove deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 l. fall., alla data della dichiarazione di fallimento, di modo che si può dire che nel fallimento, gli interessi maturati dopo l'annata in corso alla data dello stesso, opera l'iscrizione preventiva purché essi siano menzionati nella stessa, ma tale operatività incontra un duplice ordine di limiti: per un verso, tali interessi sono garantiti solo nella misura legale e, per altro verso, sono garantiti solo fino alla data della vendita allo scopo di evitare il pregiudizio che agli altri creditori e al terzo acquirente potrebbe derivare dalle lungaggini della procedura esecutiva.
A questo punto diventa del tutto superflua la qualificazione degli natura degli interessi, in quanto comunque si qualifichino essi decorrono sempre al tasso legale e fino al momento della vendita e questo doppio limite fa sì che è sufficiente che nell'iscrizione siano indicati gli interessi successivi al pignoramento, essendo superfluo indicarne il tasso, previsto dalla legge, e impossibile quantificarli in relazione alla durata non potendosi prefissare il momento della vendita.
In presenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato che condanni al pagamento di interessi diversi da quelli che la legge consente si è sempre discusso se prevalga il giudicato che non può essere modificato dal giudice, ovvero se questo debba piegarsi alla disposizione specifica richiamata. E' preferibile questa seconda opinione in quanto l'art. 2855 c.c. regola il trattamento degli interessi generati da crediti ipotecari in caso di esecuzione individuale o collettiva, che diventa la legge specifica applicabile e di cui il giudice, che ha condannato al pagamento degli interessi il debitore quando era in bonis non ha potuto tenere conto.
Sul privilegio per le spese di giustizia siamo d'accordo con la sua opinione in quanto sia l'art. 2755 c.c. che l'art. 2770 c.c. concedono il privilegio per le spese del processo esecutivo che siano risultate di interesse per i creditori; ed è evidente che una esecuzione negativa o che comunque non abbia consentito il trattenimento di un bene o di un credito nel patrimonio del debitore è priva di interesse per la massa dei creditori.
Zucchetti SG srl-
Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)24/10/2022 11:13RE: RE: Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
Torno sul discorso degli interessi moratori in precetto che ho escluso dal privilegio ipotecario, anche se espressamente richiamati e richiesti nel ricorso e liquidati dal decreto ingiuntivo dal Tribunale, esecutivo e definitivo.
Se non ho male interpretato il riferimento all'art. 2855 tende ad escludere dal privilegio di cui gode il credito principale gli interessi moratori maturati in epoca pre-fallimentare. Infatti per tale periodo rilevano solo gli interessi corrispettivi maturati nelle due annate privilegiate..
Se questa è la linea che occorre seguire il fatto che tali interessi moratori siano liquidati in un decreto ingiuntivo esecutivo e definitivo modifica la situazione? L'inserimento in decreto concede il privilegio del credito principale? Dalla risposta precedente ho dedotto che ciò non avviene in quanto al momento della condanna al pagamento degli interessi il debitore era in bonis e il giudice non poteva tenere conto dell'art. 2855, che ora si rende applicabile. E' corretto?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2022 19:41RE: RE: RE: Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
Situazione abbastanza anomala in quanto, a fronte di un decreto di omologazione del novembre 2014 che contemplava nell'attivo da distribuire ai creditori l'incasso di differenze da consolidamento derivanti dal contratto di consolidato fiscale in essere con la controllante per il periodo 2013 – 2015, che avrebbe comportato un incremento della percentuale di soddisfazione del 2,20%, nel febbraio del 2019 veniva dichiarata , dopo l'esecuzione del riparto finale, la completa esecuzione del concordato in questione, e la società ammessa al concordato è stata cancellata dal registro imprese, con cancellazione della partita IVA.
A questo punto il concordato è chiuso e gli organi della procedura sono decaduti, se non per gestire il deposito fatto in favore dei creditori irreperibili che, a quanto capiamo, è stato effettuato mantenendo aperto il conto della procedura, che ha permesso l'accredito delle somme future, considerate nel decreto di omologazione, ma neglette nel decreto di avvenuta esecuzione del concordato.
In queste condizioni la soluzione da lei proposta di distribuire il sopravvenuto ai creditori chirografari è sicuramente la più pratica ed anche equa, ma giuridicamente non vediamo come giustificarla, dal momento che il tribunale ha già decretato che il concordato è stato eseguito. Le somme sopravvenute, pertanto dovrebbero essere destinate ai soci della società e cancellata, a meno che non si ritenga possibile la revoca del decreto di avvenuta esecuzione del concordato (non ci risultano precedenti in tal senso), che attuerebbe una specie di riapertura della procedura nell'ambito della quale procedere al riparto supplementare. .
Zucchetti SG srl-
Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)25/10/2022 09:37RE: RE: RE: RE: Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
Credo che abbiate sbagliato discussione...la risposta non mi sembra pertinente. -
Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)25/10/2022 09:44RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
Ripropongo il quesito.
Torno sul discorso degli interessi moratori in precetto che ho escluso dal privilegio ipotecario, anche se espressamente richiamati e richiesti nel ricorso e liquidati dal decreto ingiuntivo dal Tribunale, esecutivo e definitivo.
Se non ho male interpretato il riferimento all'art. 2855 tende ad escludere dal privilegio di cui gode il credito principale gli interessi moratori maturati in epoca pre-fallimentare. Infatti per tale periodo rilevano solo gli interessi corrispettivi maturati nelle due annate privilegiate..
Se questa è la linea che occorre seguire il fatto che tali interessi moratori siano liquidati in un decreto ingiuntivo esecutivo e definitivo modifica la situazione? L'inserimento in decreto concede il privilegio del credito principale? Dalla risposta precedente ho dedotto che ciò non avviene in quanto al momento della condanna al pagamento degli interessi il debitore era in bonis e il giudice non poteva tenere conto dell'art. 2855, che ora si rende applicabile. E' corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2022 17:02RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Ipotecario in presenza di Decreto ingiuntivo Esecutivo
Effettivamente l'addetto all'inserimento delle risposte ha posto in calce alla sua domanda una risposta destinata ad altro quesito., probabilmente perchè la risposta alla sua era brevissima e cioè "esatto".
Ci scusi. per l'equivoco.
Zucchetti SG srl
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