Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Comunicazione ai creditori via PEC del progetto di stato passivo

  • Giovanni Peli

    Brescia
    06/03/2013 14:14

    Comunicazione ai creditori via PEC del progetto di stato passivo

    Buongiorno, per cortesia mi potete confermare che, per le procedure "nuove" (dopo il 19/12) il curatore è tenuto a inviare a tutti i creditori istanti il progetto, oltre che a depositarlo in tribunale?
    Grazie, cordialità
    Dott. Giovanni Peli Brescia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/03/2013 20:19

      RE: Comunicazione ai creditori via PEC del progetto di stato passivo

      Si, se, come lei dice, si tratta di fallimento dichiarato dopo il 19.12.2012, in quanto ad esse è applicabile il nuovo secondo comma dell'art. 95, per il quale "il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almen0o quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo".
      Zucchetti SG Srl
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        10/03/2013 10:55

        RE: RE: Comunicazione ai creditori via PEC del progetto di stato passivo

        Chiedo scusa, ma la data del 19.12.2012 non è la data limite relativa all'invio della comunicazione ex art. 92 L.F.? Cioè, anche per un falliemto dichiarato prima del 19.12.2012, relativamente al quale, tuttavia, il Curatore ha inviato la comunicazione citata dopo tale data si dovrebbe procedere con la nuova normativa. E' corretto?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/03/2013 20:07

          RE: RE: RE: Comunicazione ai creditori via PEC del progetto di stato passivo

          Noi abbiamo dato risposta alla sua domanda con cui ci chiedeva informazioni "per le procedure "nuove" (dopo il 19/12)", per cui abbiamo pensato che si riferisse a fallimento dichiarato successivamente al 19.12.2012.
          Se poi lei vuole avere una informazione più generale, le ricordiamo che, a norma dell'art. 17 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 dello stesso articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) "si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
          Posto che la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ossia la legge 17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 92 l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del Dlgs 8 luglio 1999, n. 270 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
          Zucchetti SG Srl