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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
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Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)01/10/2013 12:03Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
In caso di sequestro preventivo (Codice di Procedura Penale - art.321 e seguenti) intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, mi chiedevo se e in che modo il curatore può inventariare i beni sottoposti a sequestro (si tratta di una società avente come attività principale la lavorazione di materiale inerte presso una cava, per cui ricca di beni-merce e beni strumentali). E' parere dello scrivente che il curatore faccia un errore nell'inventariare tutto prima di chiedere il dissequestro, in quanto il bene inventariato dovrebbe rientrare immediatamente nell'attivo fallimentare. Se mi confermate questa tesi, la domanda diventa: in che modo tale curatore può risolvere il problema visto che, evidentemente non può liquidare l'attivo inventariato? Se viceversa è una "facoltà" che per prassi viene lasciata al curatore (ovvero inventariare comunque) in che modo lo stesso può procedere con le finalità della procedura di ottenere la liquidazione dell'attivo per soddisfare i creditori?
Un'ultima questio, la richiesta di dissequestro dei beni, nel caso fosse rigettato dal Tribunale Penale, comporta come penso, l'obbligo di chiusura della procedura ex art. 118 lf? grazie mille.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/10/2013 20:34RE: Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 24/05/2004 n. 29951, hanno chiarito che è necessario distinguere tra il sequestro c.d. impeditivo di cui al 1 comma dell'art. 321 c.p.p. e quello funzionale alla confisca, di cui al 2^ comma.
Nel caso di sequestro c.d. impeditivo, presupposto della misura cautelare è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, per cui il sequestro è finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della "cosa", per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi.
Tale sequestro è quindi compatibile con il fallimento e "il giudice - a fronte di una dichiarazione di fallimento del soggetto a cui il bene si appartenga - ben può disporre l'applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro previsto dal 1 comma dell'art. 321 c.p.p., senza essere vincolato dagli effetti di cui all'art. 42 L.F.; lo stesso giudice, però, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, dovrà effettuare una valutazione di bilanciamento (e darne conto con adeguata motivazione) del motivo della cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale. Alla stregua di tale valutazione, il bene sequestrato potrà anche essere restituito all'ufficio fallimentare, ferma restando, ovviamente, la possibilità di nuova applicazione della misura di cautela reale nei casi in cui ritorni attuale la sussistenza dei presupposti".
Nel sequestro funzionale alla confisca, disciplinato dal 2 comma dell'art. 321 c.p.p., il periculum si ricollega alla "confiscabilità" del bene, che non è correlata alla pericolosità sociale dell'agente ma a quella della "res".
Nel caso di confisca obbligatoria (prevista dall'art. 240, 2^ comma, cod. pen. ovvero da leggi speciali) il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato è interamente assorbito nella verifica della "confiscabilità" del bene e la illegittimità del sequestro può essere affermata solo nel caso in cui tale confiscabilità sia da escludere ictu oculi, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche; per cui il sequestro avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare.
Più complesso è il discorso riferito al sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa, per la quale è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, sia cioè specificamente predisposta, fin dall'origine, per l'azione criminosa. In tale ipotesi il sequestro non svolge alcuna funzione strumentale rispetto al procedimento penale e, a differenza della confisca obbligatoria, il provvedimento non è finalizzato ad impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito, per cui non può escludersi che l'intervento della procedura fallimentare possa costituire fatto sopravvenuto determinante il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura.
Il curatore del fallimento è, pertanto, sicuramente legittimato a proporre sia l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo sia quella di revoca della misura, ai sensi dell'art. 322 c.p.p. (nonché a proporre ricorso per Cassazione, ex art. 325 c.p.p., avverso le relative ordinanze emesse dal Tribunale per il riesame) perché egli agisce in tal modo per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell'attivo fallimentare.
In conclusione, deve preventivamente appurare di quale tipo di sequestro si tratta e regolarsi di conseguenza alla linea tracciata dalle S.U..
Zucchetti Sg Srl
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Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)03/10/2013 12:08RE: RE: Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
Pertanto è corretto affermare che il curatore dovrebbe prima procedere alla individuazione della tipologia di sequestro che interessa la ditta fallita e quindi presentare istanza di riesame del provvedimento e/o revoca della misura e, solo dopo una risposta affermativa del Tribunale Penale, solo allora, inventariare e liquidare i beni aziendali? Oppure potrebbe comunque procedere ad un inventario "provvisorio" (magari senza l'ausilio di periti) e attendere l'esito delle istanze presentate (visto l'obbligo di tempestività di redigere l'inventario posto dalla LF)? Infine, in caso di risposte negative da parte del Tribunale Penale, diventa palese che il curatore debba attivarsi alla chiusura della procedura fallimentare?
Grazie
dott. Fabrizio Condemi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2013 20:01RE: RE: RE: Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
Corretta la valutazione iniziale che il curatore deve svolgere e corretto il ricorso alla richiesta di revoca, ove possibile secondo l'elencazione fatta dalle S.U.
Sul momento in cui il curatore deve procedere all'inventario, non ci risukltano precedenti; noi pensiamo che nojn sia necessario l'inventario fin quando esiste il sequestro perché la funzione di impedire al debitore fallito la dispopnibilità dei beni è già raggiunta con questa misura, che consente anche quelle misure di conservazione dei beni stessi che normalmente potrebbe svolgere il curatore.
In caso di risposta definitiva negativa alla domanda di revoca del sequestro, il curatore dovrà valutare la situazione senza contare sui beni oggetto del sequestro e può provvedere alla chiusura ove ne ricorrano i presupposti.
Zucchetti SG Srl
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Rossella Fenini
Pavia28/11/2023 13:09RE: RE: Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione per chiedere una ulteriore precisazione.
Sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 CPP (D.L.vo 74/2000) eseguito ante procedura concorsuale, che riguarda la totalità dell'attivo di procedura.
Istanza inoltrata al P.M. rigettata e pertanto é certo che la procedura non riuscirà a liquidare detti beni.
Procederei pertanto con la chiusura per insussistenza di attivo ma mi sono fermata di fronte al seguente dubbio: come posso procedere a cancellare dal registro delle imprese e estinguere (sia codice fiscale che partita iva) di un soggetto giuridico che rimane intestatario di beni (in questo caso immobili) di cui viene tutt'ora svolta la gestione da parte dell'Amministratore Giudiziario (ad esempio per la fatturazione degli affitti attivi immobiliari già in essere)? Adempimenti oggi svolti dalla Curatela.
Colgo l'occasione per ringraziarVi per il costante supporto offerto ai Curatori.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2023 20:06RE: RE: RE: Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
Riteniamo che lei alla chiusura della procedura fallimentare, debba fare, come la legge prescrive, la comunicazione al registro imprese per la cancellazione, ma il responsabile del registro non vi provvederà essendo aperta altra procedura.
Zucchetti SG srl-
Rossella Fenini
Pavia28/11/2023 20:12RE: RE: RE: RE: Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
Quando al registro imprese, preciso che il sequestro ha ad oggetto i soli immobili, senza coinvolgere la società integralmente.
Mi chiedo pertanto come possa rilevare la questione il registro delle imprese, dato che non risulta iscritto alcunché e neppure il decreto di chiusura ne farà menzione.
Quando invece al codice fiscale ed alla partita iva, dovrei provvedere all'estinzione e ad alla chiusura, ma non mi é mai capitato di dover provvedere avendo la società ancora intestati beni immobili e mi pongo dubbi sulla fattibilità.
Vi ringrazio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2023 19:59RE: RE: RE: Sequestro preventivo e Fallimento - Inventario e liquidazione attivo.
Se il sequestro ex art. 321 , co. 2 cpp ha per oggetto solo immobili,mlo stesso non va trascritto al registro imprese, ma nei registri immobiliari; il che non impedisce la chiusura della procedura di fallimento. Il fatto che la società mantenga alla chiusura dei beni, compresi beni immobili, era un tempo inconcepibile in quanto la liquidazione fallimentare doveva essere completata, ma oggi non è più anomalo in quanto è possibile che il curatore non acquisisca all'attivo dei beni, anche immobili, o li dismetta una volta acquisti, e x art. 104 ter l. fall.; in questi casi la proprietà dei beni passa pro quota ai soci in una sorta di comunione.
Zucchetti SG srl
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