Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Comunicazione al Comitato dei creditori ed al Fallito prima del deposito dell' Istanza art. 102 l.f.

  • Michele Apollo

    Lucera (FG)
    19/10/2014 21:27

    Comunicazione al Comitato dei creditori ed al Fallito prima del deposito dell' Istanza art. 102 l.f.

    L'art.102 l.f. comma 2^ prevede che il curatore, sentito il comitato dei creditori ed il fallito, con apposita istanza chiede la chiusura del fallimento per insufficiente realizzo dell'attivo anche se le condizioni di insufficiente realizzo sono intervenute successivamente alla verifica dello Stato Passivo.
    La mia situazione è la seguente:
    premetto che il fallimento è stato dichiarato a metà maggio 2014
    1) insufficiente realizzo dell'attivo (euro 44,00 circa);
    2) comitato dei creditori non costitito;
    3) prima udienza di stato passivo per le insinuazioni tempestive effettuata a fine settembre;
    4) nessuna data di udienza fissata successivamente;
    La mia intenzione, valutata l'impossibilità di recuperare attivo per assenza di beni immobili e mobili, assenza quasi totale di crediti commerciali ( esistenza di un credito di euro 1.000,00 di difficile realizzo in quanto contestato dal creditore, estrema onerosità di recupero del credito incagliato...... è di fare istanza di chiusura del fallimento per mancanza di realizzo dell' attivo ai sensi dell'art 102 comma 2^.
    Le mie domande sono le seguenti:
    - Visto che il comitato dei creditori non si è costituito devo inviare richiesta di parere a tutti i creditori insinuati e non?
    - Devo redigere contestualmente il rendiconto di gestione e allegarlo all'istanza di chiusura del fallimento?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/10/2014 19:31

      RE: Comunicazione al Comitato dei creditori ed al Fallito prima del deposito dell' Istanza art. 102 l.f.

      L'art. 102 l.f. non riguarda la chiusura del fallimento, bensì la possibilità di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo quando risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. Le condizioni, quindi per l'applicazione dell'art. 102 sono due:
      - che ci siano domande di insinuazione da verificare o nella prima udienza o, dopo la chiusura dello stato passivo, nelle udienze per l'esame delle tardive;
      - che non si possa chiudere già il fallimento in quanto vi è la possibilità di soddisfare i creditori prededucibili, posto che lo stato passivo, in linea id massima, riguarda i crediti concorsuali;
      Nel suo caso mancano entrambe queste condizioni perché, a quanto capiamo non vi sono più domande da esaminare e, comunque, anche se vene fossero, non vi è attivo alcuno, per cui sicuramente non possono essere soddisfatti né i creeitori concorsuali nè quelli prededucibili. Questo è il caso previsto dal n. 4 del primo comma dell'art. 118,per il quale, appunto, va disposta la chiusura del fallimento "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura".
      Anche in questo caso è necessario presentare, prima della chiusura, il conto gestione, anche se, a volte, per ragioni di economia, vi si soprassiede. Si informi della prassi esistente presso il tribunale interessato.
      Zucchetti SG Srl
      • Michele Apollo

        Lucera (FG)
        20/10/2014 20:37

        RE: RE: Comunicazione al Comitato dei creditori ed al Fallito prima del deposito dell' Istanza art. 102 l.f.

        Buona sera, proprio oggi ho ricevuto altre due domande di insinuazione (tardive). Penso di procedere così:
        1) chiedo ex art 102 l.f.il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativo alle domande pervenute tardivamente.
        2) successivamente chiedo la chiusura del fallimento comma n.4 art 118 per insussistenza dell'attivo allegando il conto di gestione.
        Per il primo punto mi chiedevo dato che il comitato dei creditori non si è costituito se inviare richiesta di parere a tutti i creditori insinuati e non.
        Grazie anticipatamente
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/10/2014 17:05

          RE: RE: RE: Comunicazione al Comitato dei creditori ed al Fallito prima del deposito dell' Istanza art. 102 l.f.

          Noi le consigliamo comunque di chiudere il fallimento, e la chiusura supera automaticamente la necessità di esaminare le domande .Comunque, se per una qualsiasi ragione, ritiene che i tempi per la chiusura siano lunghi, attui la procedura ex art. 102 l.f.. In mancanza del comitato dei creditori, si fa a meno del parere di tale organo, non potendolo sostituire con il parere di tutti i creditori, tipo votazione, né con il potere sostituivo del giudice di cui all'art. 41 perché non si tratta di una autorizzazione, ma di un parare su una proposta su cui deve poi decidere lo stesso giudice.
          Zucchetti SG Srl
      • Gregorio Suriano

        Roma
        31/01/2024 16:02

        RE: RE: Comunicazione al Fallito dell' Istanza art. 102 l.f.

        Buonasera, alla luce del tenore letterale dell'art. 102 l.f. Vi prego di volermi, gentilmente, riferire se, a parer Vostro, la curatela debba considerarsi gravata dell'onere di notificare l'istanza in oggetto anche al fallito (prima ancora del deposito dell'istanza nel fascicolo di procedura) o se, viceversa, esso incombente debba essere espletato dalla cancelleria su specifico ordine del tribunale, conseguente al deposito dell'istanza. RingraziandoVi in anticipo per il sempre prezioso supporto invio, cordiali saluti. Avv. Gregorio Suriano
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/01/2024 19:49

          RE: RE: RE: Comunicazione al Fallito dell' Istanza art. 102 l.f.

          L'art. 102 l. fall. prevede che il tribunale decide di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali, su istanza del curatore corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito. La norma dispone soltanto che anche il fallito ha diritto di esprimersi sulla proposta del curatore e questo fine può essere raggiunto in vari modi, ad eesempio convocando il fallito avanti al collegio o al relatore nominato, mediante assunzione del parare da parte del curatore che lo trasmette al tribunale a tal fine potrà essere o formalmente convocato o, può essere informato mediante invio, da parte del curatore che è il soggetto agente, della relativa richiesta e relazione.
          Zucchetti SG srl