Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RIVALSA IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI

  • Francesco Rocchi

    ROMA
    03/02/2014 20:31

    RIVALSA IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI

    Buonasera,
    ci servirebbe una conferma in ordine al fatto che spetta il privilegio sull'IVA da rivalsa ex art. 2758 L.F. oltre che per la cessione di beni, anche per le prestazioni di servizi relative a beni acquistati dalla società fallita, mentre non spetta il privilegio sull'IVA da rivalsa per prestazioni di servizi non riferibili ai beni acquistati.
    Ad esempio:
    1) servizio di manutenzione di una fotocopiatrice acquistata dalla società fallita e rinvenuta in sede di inventario: privilegio sull'IVA da rivalsa --> SI.
    2) servizio di consulenza professionale (legale e/o fiscale): privilegio sull'IVA da rivalsa --> NO.
    Sempre sulla medesima tematica ci servirebbe avere la conferma che, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il riconoscimento o meno del privilegio per IVA da rivalsa nei due esempi indicati prescinde dal rinvenimento del bene.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/02/2014 20:34

      RE: RIVALSA IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI

      Il privilegio per rivalsa Iva è esteso dall'art. 2758, comma secondo, c.c., a tutti i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. Trattandosi, come si vede, di un privilegio speciale, è necessario che esista il bene sul quale esercitarsi, da cui la semplificazione che il privilegio non assiste i crediti per prestazione di servizi professionali. in realtà il privilegio assiste anche questi crediti, solo che poichè l'oggetto di una prestazione professionale è immateriale, manca il bene su cui esercitare il privilegio, al che, negli stati passivi fallimentari, detti crediti vengono ammessi direttamente in chirografo sapendo che il bene oggetto del privilegio manca e non potrà essere recuperato, senza attendere il momento del riparto, al quale per tutti i privilegi di natura speciale va effettuata la verifica della presenza del bene (o meglio, del ricavo del bene) e, in mancanza, quel credito, pur ammesso in via privilegiata nello sttao passivo va declassato a chirografo.
      Nel concordato- e veniamo alla seconda domanda- la soddisfazione dei creditori prelatizi deve essere integrale, a meno che il debitore non ricorra alla stima di cui al secondo comma dell'art. 160. E' sorto il problema se la stima sia necessaria soltanto quando il bene da valutare esista e si tratta di stabilirne il valore per determinare la quota di soddisfazione del creditore prelatizio, ovvero sia necessaria anche quando manca il bene oggetto del privilegio, in cui la stima avrebbe al finalità di appurare appunto che il bene oggetto del privilegio non è compreso nel patrimonio del debitore.
      Di recente, la S. C. (Cass. 6‐11‐2013, n. 24970) ha optato per questa seconda soluzione affermando (seppur in modo non espresso, ma il succo è questo), che il creditore privilegiato speciale ha diritto all'integrale soddisfazione anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore, a meno la inesistenza del bene non sia accertata dalla stima di cui al secondo comma dell'art. 160.
      Zucchetti Sg Srl
      • Angela Berte'

        PRATO
        16/04/2018 19:33

        RE: RE: RIVALSA IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI

        Buonasera, sono liquidatore di un concordato preventivo in cui è stato stabilito di pagare il 100% dei privilegi. Tra i crediti è stato inserito il totale credito vantato dal locatore di immobili per i canoni ante deposito del ricorso, sia per la parte di canone che per l'iva di rivalsa. Il canone di locazione ha il privilegio sui beni presenti nell'immobile e quindi non si discute la natura privilegiata, per quanto riguarda l'iva di rivalsa invece non vi è e non vi può essere un bene si cui esercitare il privilegio in quanto trattasi dell'iva non su una vendita di bene ma su un canone di locazione. Come mi devo comportare? Devo degradare l'iva in chirografo?
        Grazie
        Angela
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/04/2018 19:49

          RE: RE: RE: RIVALSA IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI

          La sua conclusione sarebbe ineccepibile se fosse il curatore di un fallimento, ma nel concordato i crediti privilegiati, generali o speciali, vanno pagati per intero, salvo che, attraverso la stima di cui al secondo comma dell'art. 160 l.f., si stabilisca che il bene gravato abbia un valore che non permette il pagamento integrale, nel qual caso la parte del credito capiente continua ad essere considerata privilegiata e quella incapiente passa in chirografo.
          A questo punto la domanda è: questo meccanismo è applicabile anche quando manca completamente il bene su cui il privilegio speciale dovrebbe esercitarsi, come nel caso dell'Iva di rivalsa?
          Cass. n. 12064/2013 e n. 24970/2013 hanno statuito (seppur con alcune sfumature ratione temporis) che anche nel concordato preventivo, dopo la riforma del d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; "ciò a condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dal novellato art. 160, secondo comma, l. fall., di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato".
          Questa soluzione ha incontrato non poche critiche e, in motivato contrasto, App. Bologna 24 Dicembre 2015 ha ritenuto che "è legittima la proposta che declassa a chirografo i crediti da rivalsa iva senza alcuna relazione ex art. 160 secondo comma l. fall. ove la proponente ritenga insussistenti i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento del privilegio in quanto le giacenze di magazzino risultano costituite da beni non identificati né identificabili, attesa dunque la carenza delle condizioni per procedere ad alcuna relazione giurata. Ai fini del riconoscimento del privilegio di rivalsa iva, è dunque necessario che il bene sia presente nel patrimonio del debitore e riferibile alle fatture non pagate e non a precedenti cessioni".
          A noi sembra più convincente questo secondo indirizzo, ma scelga lei quale strada seguire.
          Zucchetti SG srl
          • Angela Berte'

            PRATO
            18/04/2018 15:19

            RE: RE: RE: RE: RIVALSA IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI

            Buonasera, ringrazio per la sollecita risposta.
            Solo una richiesta di precisazione.
            Nella sentenza di Bologna citata si dice che "è legittima la proposta che declassa a chirografo i crediti da rivalsa iva senza alcuna relazione ex art. 160".
            Nel mio caso la proposta non fa alcun cenno a tale problematica. Parla solo di pagamento al 100% dei privilegi. In questo caso sarei io, come liquidatore, che in sede di riparto declasserei a chirografo (in quanto manca un bene su cui far valere il privilegio) il credito di rivalsa. Ritenete che possa farlo e questo senza che, come detto, la proposta faccia alcun cenno a questa problematica di declassamento, oppure essendo il credito iva di rivalsa un credito "teoricamente" privilegiato debba pagarlo per intero a prescindere da qualsiasi valutazione in merito all'inesistenza di un bene materiale su cui tale privilegio possa trovare soddisfazione.
            Quindi, volevo sapere, se nel caso in cui la proposta non dice nulla in tal senso, un comportamento del liquidatore che vada a non pagare il credito iva di rivalsa per le ragioni sopra esposte possa essere considerato palesemente sbagliato.
            Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              18/04/2018 18:48

              RE: RE: RE: RE: RE: RIVALSA IVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI

              Quanto detto nella precedente risposta è riferito proprio a lei quale liquidatore, nel senso che, prevedendo la proposta il pagamento integrale dei crediti privilegiati, senza altra specificazione, se ritiene di seguire la via indicata dalla Cassazione, deve provvedere al pagamento anche dell'Iva di rivalsa quale credito privilegiato in mancanza della relazione di cui all'art. 160 co. 2; se invece ritiene di seguire l'indirizzo dell'Appello di Bologna, può passare il credito per rivalsa Iva al chirografo in mancanza del bene su sui esercitare il privilegio speciale.
              Noi le abbiamo indicato le alternative sul tappeto, ma non possiamo sostituirci a lei per effettuare la scelta perché questa coinvolge responsabilità e comunque richiede un esame approfondito della situazione concreta. Noi abbiamo anche accennato alla nostra preferenza per la tesi del giudice di merito, ma si tratta di una adesione teorica ad un indirizzo giurisprudenziale; se proprio dovessimo azzardare un consiglio, nel caso concreto seguiremmo invece la tesi della Cassazione in considerazione della formulazione della proposta, che, contenendo l'impegno al pagamento dei crediti privilegiati al 100% senza altra specificazione, sembra aver proposto ai creditori il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati, indipendentemente dalla natura dei privilegi (generali o speciali) e dalla consistenza dei beni gravati. Ovviamente si tratta di una opinione.
              Zucchetti Sg srl