Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Insinuazione credito ipotecario e fideiussione

  • Livia Cappelletti

    Pesaro (PU)
    10/10/2014 16:40

    Insinuazione credito ipotecario e fideiussione

    Vorrei sottoporre il seguente quesito: mutuo ipotecario bancario stipulato da società A, nel quale risultano tra i terzi datori di ipoteca cinque persone fisiche comproprietarie fra loro dello stesso immobile, delle quali una - chiamiamola B - fallisce (l'ipoteca era stata iscritta per ogni comproprietario immobiliare per la sua quota di appartenenza).
    B risulta anche fideiussore, insieme ad altri due soggetti, per il mutuo bancario con la clausola "senza preventiva escussione del debitore principale".
    A questo punto la banca, in via privilegiata, propone insinuazione al passivo del fallimento di B per l'intero importo del mutuo ancora da riscuotere.
    E' giusta l'insinuazione per l'intero o doveva essere promossa solo per la quota di comproprietà del fallito B?
    E ancora la stessa banca intendere procedere a cessione dell'immobile oggetto di ipoteca e poi rifondere al fallimento di B il corrispettivo relativo alla quota di comproprietà dell'immobile di quest'ultimo. Anche in questo caso è attuabile tale operazione o alla banca, essendo intervenuta la procedura concorsuale, sono precluse azioni individuali di recupero?
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:43

      RE: Insinuazione credito ipotecario e fideiussione

      Il fallito B, avendo dato fideiussione alla banca a garanzia di un debito altrui, è diventato debitore solidale della banca stessa, sicchè l'ipoteca sulla propria quota è data a garanzia del debito proprio di fideiussore e non di un debito altrui, anche se alla fine è proprio così.
      Questo comporta che la banca può far valere nel fallimento di B l'intero credito del quale questi è tenuto a rispondere in forza della fideiussione data, tanto più che è espressamente esclusa la preventiva escussione dell'obbligato principale.
      Cosa diversa è la liquidazione del bene ipotecato, di cui il fallito è comproprietario per una quota. Questa quota è stata acquisita all'attivo fallimentare e sulla stessa la banca non può agire in via esecutiva per il divieto di cui all'art. 51, a meno che la banca non abbia concesso un mutuo fondiario, nel qual caso, a norma dell'art. 41 TUB, godrebbe del privilegio processuale di poter espropriare il bene, nel caso la quota, anche in pendenza del fallimento. Vista la proposta della banca pensiamo che non sia questa l'ipotesi; ciò nonostante la proposta della banca è estremamente conveniente sia perché consente di vendere in via esecutiva il bene nella sua interezza, invece che i 4/5, e alla curatela di evitare la liquidazione di un quinto difficilmente realizzabile, sia perché la banca rifonderebbe, come lei dice, al fallimento di B il corrispettivo relativo alla quota di comproprietà dell'immobile di quest'ultimo.
      Ovviamente bisognerà trovare il mezzo per realizzare la vendita unitaria 8sempre che non si tratti di mutuo fondiario) e il più semplice potrebbe essere quello di un suo intervento ex art. 107 nell'esecuzione individuale al posto del creditore procedente limitatamente alla quota del fallito.
      Zucchetti SG Srl