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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Accesso ex art 86 L.F. del Socio di una SRL
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Leopoldo Mutinelli
Padova14/05/2014 19:32Accesso ex art 86 L.F. del Socio di una SRL
Spettabile Zucchetti Software Giuridico,
uno dei soci di una SRL dichiarata fallita ha avanzato richiesta di prendere visione dei documenti contabili, adducendo come motivazione non meglio precisati dubbi su alcune operazioni effettuate dall'Amministratore Unico nei mesi precedenti il fallimento.
L'articolo 86 della legge fallimentare risulta vago quando definisce "a chi ne abbia DIRITTO" per l'accesso alle scritture contabili della società oltre al fallito ed ai componenti il Comitato dei creditori, nonché non delinea alcun margine circa la discrezionalità del curatore per la valutazione della richiesta avanzata.
Considerato che non si tratta di atti e documenti della procedura, la cui esibizione a terzi, ex art. 90 L.F., deve essere concessa solo in caso di uno specifico ed attuale interesse, non si comprende quale sia l'intendimento del Legislatore circa il comportamento che il curatore debba seguire nel valutare la richiesta di esibizione.
L'art. 2476 c.c. prevede in ambito di Srl "in bonis" il controllo dei singoli soci, come pure l'eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori.
L'attuale testo dell'art. 146 L.F. prevede genericamente che il Curatore può esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori senza precisare se nelle stesse sia ricompresa l'azione sociale, quella dei creditori sociali e quella dei soci e terzi direttamente danneggiati di cui all'art. 2476, 6° comma c.c.
Chiedo un vostro gradito parere su quale possa essere la corrente prevalente della giurisprudenza ovvero della dottrina sul punto, posto che non si sono trovati ampi riferimenti sul tema.
Ringrazio dell'attenzione e porgo i più cordiali saluti.
Leopoldo Mutinelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2014 20:06RE: Accesso ex art 86 L.F. del Socio di una SRL
Classificazione: ATTIVO / SIGILLAZIONE E INVENTARIOLei correttamente distingue tra il disposto dell'art. 86 e quello dell'art. 90 in quanto nella specie trova applicazione il primo trattandosi dei documenti contabili della società fallita e non della documentazione della procedura. Questa distinzione è importante in qaunto l'art. 86, co. 2 stabilisce, tra l'altro, che "In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto", nel mentre il quarto comma dell'art. 90 prevede che "Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore".
In sostanza la documentazione contabile della società può essere incondizionatamente consultata dal fallito e da chiunque ne abbia diritto, sicchè, se la richiesta di consultazione proviene da un soggetto diverso dal fallito è sufficiente che questi indichi la fonte contrattuale o legale da cui deriva il suo diritto alla consultazione.
Per quanto riguarda i soci, lei stesso indica la fonte legale di tale diritto, che è costituita dal secondo comma dell'art. 2476 c.c.. Giustamente si pone il problema se questa norma sia applicabile solo ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità, per cui se l'azione di cui al sesto comma di detta norma compete al curatore verrebbe meno l'interesse del socio alla consultazione, ma a nostro avviso, senza inoltrarci nel grande tema di quali azioni l'art. 146 l.f. attribuisca al curatore, la norma civilistica di cui al secondo comma dell'art. 2476 c.c. dà ai soci un diritto alla consultazione dei libri contabili e della relativa documentazione ampio e generalizzato, che permane anche in caso di fallimento, indipendentemente dal fatto che il curatore sia o non legittimato all'azione che compete ai soci. Quand'anche, infatti, il curatore avesse tale legittimazione, sussisterebbe comunque l'interesse dei soci a visionare la documentazione per sollecitare il curatore e apportare elementi a sostegno; ovviamente, a maggior ragione, il diritto alla consultazione esisterebbe ove non si riconoscesse al curatore detta legittimazione, che, quindi rimarrebbe in capo ai soci.
Zucchetti Sg Srl
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