Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pagamento contributi consortili di bonifica

  • Anna Lina Gentili

    Civitanova Marche (MC)
    06/07/2016 10:42

    pagamento contributi consortili di bonifica

    Buongiorno,
    in relazione ai contributi consortili di bonifica chiedo gentilmente se:
    1. per gli immobili compresi nel fallimento, il curatore è tenuto al versamento dei contributi di bonifica che maturano durante la procedura secondo le regolari scadenze oppure gli stessi sono "sospesi" (analogamente a quanto avviene per l'IMU) e dovranno poi essere versati dal curatore per l'importo complessivo, in un'unica soluzione, una volta che sia stato venduto l'immobile oggetto del contributo stesso;
    2. in caso di affitto del terreno, i contributi di bonifica sono dovuti dal proprietario del terreno o dall'affittuario.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2016 17:21

      RE: pagamento contributi consortili di bonifica

      Il contributo ai consorzi di bonifica non ha come presupposto impositivo la esistenza di un bene immobile ma il fatto che vi sia un beneficio –anche se solo ipotetico a volte- che è dato all'immobile dall'attività consortile, per cui non può essere paragonato all'Ici o all'Imu. Di conseguenza i contributi che scadono nel corso del fallimento sono crediti prededucibili da pagare alle relative scadenze. Tenuto al pagamento dei contributi è il proprietario dell'immobile e, quindi, in caso di fallimento, il curatore, e non l'affittuario, salvi patti diversi al momento della stipula o diverse previsione degli statuti consortili.
      Zucchetti Sg Srl

      • Franca Maieron

        Udine
        07/11/2016 12:18

        RE: RE: pagamento contributi consortili di bonifica

        A seguito della risposta al quesito del collega chiedo se il contributo consortile sia dovuto anche qualora sia stata autorizzata la rinuncia alla liquidazione degli immobili ex artt. 35 – 104 ter. 7 l.f..
        Se non vi sono presupposti per poterli escludere, non essendo stati realizzati proventi immobiliari e trattandosi di crediti prededucibili, è corretto farvi fronte con la massa mobiliare ex art. 111 bis c.2.
        Ringrazio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/11/2016 19:54

          RE: RE: RE: pagamento contributi consortili di bonifica

          Il contributo consortile di bonifica, come detto nella precedente risposta, pur non gravando come un peso reale su un bene immobile che benefici dell'attività del consorzio, è comunque finalizzato a retribuire una attività che, anche se solo in via ipotetica, può addurre un beneficio agli immobili di una determinata della zona ove opera il consorzio; di conseguenza, ove il bene immobile del fallito non sia stato acquisito al fallimento ai sensi dell'art. 104ter, poiché in tal caso, la proprietà e anche la disponibilità del bene appartengono al fallito, il fallimento non risponde, a nostro avviso, dei contributi successivi al fallimento o, comunque, successivi alla dismissione. ovviamente sono dovuti i contributi anteriori al fallimento in quanto crediti concorsuali di cui rispondeva al fallito ed ora vanno soddisfatti nel fallimento.
          Zucchetti Sg srl