Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Possono essere incassati dal curatore del fallimento gli assegni emessi da terzi a copertura delle spese di una procedur...
-
Fabiola Capparelli
Altomonte (CS)11/02/2018 09:32Possono essere incassati dal curatore del fallimento gli assegni emessi da terzi a copertura delle spese di una procedura concordataria che, al momento del deposito dei titoli stessi, era in effetti già chiusa?
Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente quesito:
La società Alfa S.r.L., a seguito di domanda di concordato "in bianco" e
successiva regolare integrazione, viene ammessa alla procedura di
concordato preventivo con provvedimento che assegna altresì all'istante
termine al 31/12/2015 per il versamento delle spese di procedura nella
misura della metà delle spese complessive, senza riconoscere alcuna
prededuzione alle spese stesse e senza autorizzare alcun terzo al
versamento. Alfa S.r.L. non ottempera al provvedimento. Senza alcun
accordo con la società Alfa S.r.L. (non essendovi delibere nè contratti)
la signora Beta (socia di Alfa) e la società terza Gamma S.r.L.
provvedono di loro iniziativa a depositare tardivamente presso la
cancelleria fallimentare due assegni a coperatura delle spese
concordatarie nella misura determinata dal Tribunale (deposito avvenuto
con un primo assegno circolare intestato a "Proc. conc. Alfa S.r.L."
depositato il 04.01.2016 ed un secondo assegno circolare con identica
intestazione il successivo 22.01.2016). Rilevata la tardività del
deposito, il Tribunale revoca la ammissione di Alfa S.r.L. e ne dichiara
il Fallimento. A questo punto, si chiede di sapere se:
a) i suddetti assegni circolari intestati alla procedura concordataria -
per come espressamente richiesto dal Tribunale nel provvedimento di
ammissione - possono essere incassati dal curatore del fallimento Alfa
S.r.L. ed acquisiti all'attivo oppure se i titoli, non incassati dal
commissario nominato in sede concordataria, debbano essere restituiti
alla signora Beta ed alla società Gamma (che peraltro hanno presentato
domanda di rivendica);
b) ove si proceda all'incasso dei titoli da parte del Curatore, se
quest'ultimo debba riaccreditare in favore della signora Beta e della
società Gamma l'importo corrispondente senza necessità di ammettere al
passivo Beta e Gamma (e dunque accogliendo l'istanza di rivendica sia
pure con restituzione dell'equivalente) ovvero debba ammettere al
passivo Beta e Gamma considerato che questi ultimi i quali, oltre alla
rivendica, hanno in effetti avanzato anche domanda di ammissione al
passivo del fallimento Alfa (in prededuzione);
c) infine, in caso di ammissione al passivo fallimentare, Beta e Gamma
devono essere ammessi in prededuzione per come richiesto (111 L.F.), in
chirografo o addirittura in postergazione (2467 c.c.).
Ad avviso di chi scrive la soluzione corretta dovrebbe consistere nella
restituzione dei titoli posto che si tratta di assegni emessi da Beta
(sul proprio conto corrente personale) e da Gamma S.r.L. (sul c/c della
società) a copertura delle spese di una procedura concordataria che, al
momento del deposito dei titoli stessi, era in effetti già chiusa: il
provvedimento di revoca della ammissione alla procedura concordataria
preventiva ha, difatti, accertato il mancato deposito dei titoli alla
data del 31/12/2015 con conseguente revoca dell'ammissione. Dubito
dunque che i titoli possano essere considearti come finanziamento alla
società Alfa e dubito ancora che il fallimento della società Alfa possa
acquisire i titoli (incassando i relativi importi) alla massa attiva del
fallimento. Grazie anticipatamente
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2018 20:43RE: Possono essere incassati dal curatore del fallimento gli assegni emessi da terzi a copertura delle spese di una procedura concordataria che, al momento del deposito dei titoli stessi, era in effetti già chiusa?
E' difficile dare una risposta sicura al suo primo quesito, da cui discendono gli altri in quanto la soluzione dipende dalla qualificazione che si dà al versamento effettuato da Beta e Gamma. Se questi si intendono come un finanziamento alla società Alfa, i traenti possono solo chiedere al curatore, crediamo in prededuzione, la restituzione delle somme corrispondenti agli importi degli assegni versati, e ciò anche ove si ritenesse che si tratta di un finanziamento con scopo definito a consentire l'apertura e la permanenza della procedura di concordato preventivo di Alfa in quanto dovrebbe comunque ritenersi che le somme portate dagli assegni siano entrate nel patrimonio del debitore concordatario e, quindi, facenti parte dell'attivo disponibile. Se, invece, si ritiene che i terzi si siano spontaneamente determinati ad offrire alla procedura, e non al debitore concordatario, le somme in questione, seppur al fine di consentire l'apertura e la continuazione del concordato, si dovrebbe concludere che nel momento in cui lo scopo non è stato raggiuto la procedura non posa incassare gli assegno che devono essere restituiti ai traenti.
La qualificazione discende da una valutazione degli aspetti concreti della fattispecie; dalle modalità che ha descritto saremmo più favorevoli alla seconda opzione.
Se, invece, si opta per l'incasso degli assegni, la somma va versata sul libretto della procedura e gli aventi diritto dovrebbero chiedere la restituzione delle somme in prededuzione.
Zucchetti Sg srl
-