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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Compenso liquidato a perito - richiesta di interessi legali
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Gabriella Andrei
PRATO10/01/2017 22:31Compenso liquidato a perito - richiesta di interessi legali
Buonasera,
in qualità di curatore di una procedura subentrata da pochi anni a un collega defunto mi è stata notificata richiesta dal perito della procedura di pagamento dei suoi compensi spettanti dal lontano 2004, anno in cui gli sono stati liquidati dal GD.
Io non ero al corrente di tale liquidazione, per cui ho chiesto copia del decreto di liquidazione del compenso del 2004 allo steso perito.
Con mia sorpresa, poiché nella mia carriera non mi era mai capitato, i compensi liquidati al perito a titolo di spese della procedura sono stati dallo stesso "maggiorati" degli interessi legali dal 2004, anno della loro liquidazione, ad oggi, poiché il perito ne sostiene la debenza.
Ho cercato conferme di tale richiesta sia a titolo personale che confrontandomi col legale, senza tuttavia avere avuto conforto.
La mia domanda è molto semplice: tali interessi legali spettano al perito?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2017 19:21RE: Compenso liquidato a perito - richiesta di interessi legali
Nel nostro sistema si distinguono tre tipi di interessi:
a)-quelli moratori, che presuppongono la mora, cioè il ritardo colposo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione e rappresentano la liquidazione operata ex lege del danno prodotto al creditore; sono previsti dall'art. 1224 c.c., che, al secondo comma, attribuisce al creditore che dimostra di aver subito un danno superiore a quello coperto dagli interessi legali, la possibilità di ottenere l'ulteriore risarcimento;
b)-quelli corrispettivi, che sono dovuti indipendentemente dalla mora, in base al principio generale secondo cui l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di cosa dello stesso genere, proporzionalmente (e perciò corrispettiva) al godimento ricavato; essi, quindi, decorrono, a norma dell'art. 1282 c.c., di pieno diritto, senza cioè bisogno di un'apposita previsione o di una messa in mora, dalla data in cui il credito è diventato liquido ed esigibile.
c)-quelli compensativi, che prescindono dalla mora del debitore e dalla scadenza del credito e sono dovuti nei contratti di scambio quando le reciproche prestazioni dei due contraenti- che dovrebbero essere contestuali- non avvengono contemporaneamente, per cui la loro funzione è quella di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altro prima di ricevere da questi la controprestazione (art. 1499 c.c.).
Nel suo caso, è chiaro che il perito della procedura chiede gli interessi corrispettivi (di cui sub b) in quanto è titolare di un credito liquido ed esigibile che doveva essere soddisfatto in prededuzione ossia pagato alla scadenza nel 2004.
Tuttavia, proprio alla luce del fatto che il perito vanta un credito prededucibile che doveva essere pagato già nel 2004, lei può eccepire la estinzione del credito per intervenuta prescrizione che matura in dieci anni (prescrizione, quindi ordinaria e non presuntiva che potrebbe anche starci, ma cui è sconsigliabile ricorrere per un curatore), sempre che non vi siano state interruzioni del periodo di prescrizione con richieste di pagamento; in ogni caso, anche se non è prescritto il credito, va ricordato che, a norma dell'art. 2948, co. 1, n. 4, si prescrivono in cinque anni gli interessi, per cui, al massimo lei dovrebbe pagare gli interessi legali degli ultimi cinque anni.
Zucchetti SG srl
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