Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

REQUISTI VOTO CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Marco Scattolini

    Macerata
    26/03/2018 15:47

    REQUISTI VOTO CONCORDATO FALLIMENTARE

    Salve, in merito alla espressione del voto nel concordato fallimentare, vorrei chiedervi quali siano i requisiti formali da rispettare in caso di voto espresso da un soggetto delegato per conto del creditore, se ad esempio la procura debba essere generale o speciale, ed in genere quali siano gli adempimenti da rispettare in quanto la norma poco dice ed i riferimenti giurisprudenziali
    che ho potuto verificare attengono spesso alla procedura di Concordato Preventivo e non so e non credo possano automaticamente traslarsi
    in quella di Concordato Fallimentare, ove ad esempio non è prevista l'Adunanza dei creditori.
    Se ci sono precedenti o riferimenti di giurisprudenza vi sarei grato ove possiate indicarmeli.
    Grazie
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/03/2018 20:57

      RE: REQUISTI VOTO CONCORDATO FALLIMENTARE

      Neanche noi abbiamo trovato precedenti specifici riferiti al concordato fallimentare, tuttavia non saremmo così drastici nell'escludere la normativa dettata per il concordato preventivo. E' vero che in questo è prevista una adunanza dei creditori e in questa ottica e della presenza dei creditori in assemblea è dettato il secondo comma dell'art. 174, per il quale "ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione", pur tuttavia anche nel concordato preventivo si è posto il problema della delega nel caso di voto espresso nei venti giorni successivi all'adunanza; in proposito rileviamo Trib. verona 02 febbraio 2015, secondo cui "Per la comunicazione ex art. 178 L.F., entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale, del voto contrario all'approvazione di una proposta di concordato non è necessario che sia rilasciata preventivamente una procura a favore di un soggetto munito del potere di rappresentanza, poiché la procura, ai sensi dell' art. 174 L.F., è richiesta solo nel caso in cui il creditore non sia presente personalmente in adunanza ed in quanto è espressamente previsto che la comunicazione del voto possa avvenire in modo deformalizzato con vari mezzi tra cui il telegramma, una lettera telefax o la posta elettronica". Rinveniamo anche Trib. Velletri 17 aprile 2014 per la quale, invece, "Nella procedura di voto per l'approvazione del concordato preventivo, dopo le modifiche introdotte dalla riforma fallimentare, non vi è spazio per distinguere fra i voti espressi nel corso dell'adunanza e quelli espressi successivamente, in quanto la relativa portata è identica; da ciò consegue che la regola di cui all'art. 174 L.F., che prevede, per la validità dell'espressione del voto in adunanza da parte del mandatario di un creditore, che questi sia munito di procura speciale, trova applicazione anche per i voti espressi nei venti giorni a seguire".
      Entrambi ammettono la possibilità nel concordato preventivo del voto nei venti giorni successivi espresso a mezzo di un mandatario, differendo nelle modalità della procura e non vediamo ragione per non traslare lo stesso principio anche nel concordato fallimentare, sia perché sul punto presenta un vuoto normativo, sia perché è logico e convincente che se un creditore può dare il voto nel concordato preventivo fuori udienza a mezzo di un mandatario, possa fare lo stesso nel concordato fallimentare. Nel momento in cui si ammette questa applicazione analogica, crediamo che il principio espresso dal Tribunale di Velletri sia più convincente, e cioè che sia necessario che il delegato o mandatario sia legittimato da una procura scritta, seppure informale (non una procura notarile) che indichi un determinato soggetto come autorizzato ad esprimere il voto nella specificata procedura.
      Zucchetti Sg srl