Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Incompatibilità del legale della procedura alla carica di mebro del comitato dei creditori

  • Alberto Bombardelli

    Trento
    05/09/2011 16:07

    Incompatibilità del legale della procedura alla carica di mebro del comitato dei creditori

    E' incompatibile la carica di membro del comitato dei creditori con quella di legale della procedura? L'art. 41 della Legge Fallimentare fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale (art. 2407 C.C.) in tema di azione di responsabilità, ma non fa nessun richiamo all'art. 2399 in tema di incompatibilità, per cui non mi sembrerebbero estendibili al comitato dei creditori le norme di incompatibilità previste dall'art 2399 C.C. in capo al collegio sindacale.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2011 17:20

      RE: Incompatibilità del legale della procedura alla carica di mebro del comitato dei creditori

      Siamo d'accordo sulla inapplicabilità dell'art. 2399 c.c. al comitato dei creditori, però il conflitto di interessi è egualmente contemplato in sede fallimentare dall'art. 40, lì dove al quinto comma, prevede che il componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi deve astenersi dalla votazione.
      E' chiaro che detta norma prende in considerazione il caso concreto del conflitto di interessi con riferimento a singole decisioni, e non esclude a priori e in via generale determinati soggetti dal far parte del comitato, tuttavia è chiaro l'intento perseguito dal legislatore di evitare che decisioni di interesse comune siano influenzate da interessi esterni riconducili alla posizione del singolo.
      Per questo motivo a noi sembra inopportuno, in primo luogo, che il curatore nomini quale legale della procedura un professionista che sia creditore della stessa (requisito per far parte del comitato dei creditori è essere creditore); a maggior ragione ci sembra poco trasparente che quello stesso legale faccia anche parte del comitato dei creditori, che potrebbe esprimere un parere sull'esercizio di una azione che porterebbe avanti quel legale, che deve autorizzare una eventuale transazione di una causa trattata da quel legale, e così via.
      Ossia i momenti in cui potrebbe presentarsi un concreto conflitto di interessi, in cui il legale dovrebbe astenersi, sono tali da sconsigliare, a nostro parere la nomina da lei indicata.
      Zucchetti Sg Srl