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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
ART. 1 PARAMETRI DIMENSIONALI: ATTIVO AL NETTO OD AL LORDO DI FDI AMMTO E FONDI SVALUTAZIONE?
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Anna Rondinelli
Bologna12/11/2010 19:06ART. 1 PARAMETRI DIMENSIONALI: ATTIVO AL NETTO OD AL LORDO DI FDI AMMTO E FONDI SVALUTAZIONE?
Gentilissimi,
innanzitutto sono a congratularmi con Voi per l'eccellente consulenza che rendete ai Curatori iscritti al Vs. Spett.le Forum, la cui importanza si sta diffondendo in tutta Italia.
Cio' premesso, sono a formulare il seguente quesito:
per quanto riguarda il parametro dimensionale di cui all'art.1 L.F. c. lett a) "un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila" , la giurisprudenza e gli orientamenti dottrinali prevalenti lo consdiderano al lordo od al netto dei Fondi Ammortamento, Fondi Svalutazioni crediti etc?
Queste Poste Rettificative dell'Attivo vengono solitamente esposte, per le società di maggiori dimensioni, in Avere dello Stato patrimoniale, ma potrebbero fare una significativa differenza poichè altro sono, ad esempio, Attrezzature Industriali e Commerciali per € 500.000
come valore storico d'acquisto ed altro sono le stesse, ad esempio con un Fondo di Ammortamento per € 300.000 che le riduce al valore residuo di € 200.000.
Grazie nuovamente per la Vostra sempre preziosissima collaborazione.
Anna Rondinelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/11/2010 19:24RE: ART. 1 PARAMETRI DIMENSIONALI: ATTIVO AL NETTO OD AL LORDO DI FDI AMMTO E FONDI SVALUTAZIONE?
Il criterio dell'ammontare dell'attivo dell'attivo patrimoniale è stato introdotto con il correttivo del 2007 per superare i dubbi che aveva immediatamente determinato il parametro dell'ammontare degli investimenti, che aveva adoperato il legislatore del 2006. Il risultato di chiarezza è stato sicuramente conseguito perché ad un concetto vago ed incerto è stato sostituito un dato molto più preciso, pur rimanendo alcuni dubbi, tra i quali quelli da lei sollevati.
Dato atto che, in considerazione della relativa vicinanza temporale della norma, non si riscontrano interventi giurisprudenziali chiarificatori (Cass. n. 11309/2009 si è interessata dell'onere della prova) ed anche la dottrina è di scarsa entità non potendo essere utilizzato tutto ciò che è stato scritto prima del correttivo, va detto che l'intera dottrina condivide l'idea che con il richiamo dell'attivo patrimoniale il legislatore abbia voluto fare riferimento al totale dell'attivo dello stato patrimoniale rappresentato da tutte le voci di cui alle lett. A, B, C e D dell'art. 2424 c.c. o, quanto meno, quelle da inserire nel bilancio redatto in forma abbreviata ex art. 2435bis c.c. "In via generale- scrive Ventoruzzo in Riv. Soc. 2009, 1045- l'attivo patrimoniale corrisponde al totale delle attività risultanti dalla colonna sinistra dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio e, comunque, deve essere determinato − per quanto possibile e alla luce degli elementi di prova a disposizione − nel rispetto delle disposizioni sul bilancio".
I primi dubbi cominciano a sorgere sull'estensione del concetto di attivo patrimoniale (i casi più spinosi riguardano i beni in leasing, i crediti verso soci, gli imprenditori individuali nel caso questi abbia più imprese), ma anche sul punto si nota una certa concordanza di tutti gli autori che si sono interessati la materia, nel senso che la nozione di attivo patrimoniale è abbastanza ampia e comprensiva "sia dell'attivo immobilizzato (immob. materiali e immateriali- quali costi di impianto e di ampliamento, di sviluppo e di ricerca, avviamento, costi pubblicità, fabbricati macchinari- e finanziari), sia dell'attivo circolante (rimannenze e consistenze di magazzino, crediti verso terzi, crediti a breve e liquidità disponibile, attività finanziarie diverse da immobilizzazioni)" (così Abete in Codice Commentato del fallimento, a cura di G. Lo Cascio, Ipsoa 2008).
Del problema posto da lei se ne occupa l'Autore sopra richiamato, il quale scrive: "E' discussa la questione relativa alle modalità di rappresentazione dei valori dell'attivo, se cioè, le immobilizzazioni debbano essere valutate al lordo o al netto dei fondi di rettifica; il riferimento alle immobilizzazioni al netto dei fondi rettificativi (che esprimono la misura del deperimento e del consumo che i beni aziendali hanno avuto per effetto della gestione dell'impresa) appare più corretto in quanto rappresenta il valore complessivo dell'effettivo capitale residuo, depurato di quello consumato".
A nostro parere questa conclusione non è molto convincente. Più puntuale, infatti, ci sembra il già citato Ventoruzzo, il quale scrive: "Una volta stabilito il principio secondo cui il bilancio d'esercizio, redatto in conformità con le applicabili norme civilistiche, fornisce una rappresentazione veritiera dell'economia dell'impresa, non ritengo opportuno "disapplicare" le risultanze del consuntivo contabile dell'esercizio, per tenere conto di possibili rettifiche e integrazioni (seppure, nel caso del leasing, in parte emergenti dalla nota integrativa); rettifiche e integrazioni che, oltre a risultare talvolta di dubbio fondamento sul piano tecnico-contabile e valutativo, renderebbero più complessa e meno rapida l'applicazione del test dimensionale per l'esenzione dal fallimento. Quest'interpretazione, ancora una volta, è sostenuta anche dal già citato passo della Relazione illustrativa, ove si fa espressamente riferimento alla necessità di considerare unicamente l'elencazione delle voci risultanti dall'art. 2424 c.c. ".
Questo ci sembra al momento il panorama dottrinario più interessante.
Zucchetti Sg Srl
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Mattia Villan
Porto Viro (RO)13/09/2017 18:43RE: RE: ART. 1 PARAMETRI DIMENSIONALI: ATTIVO AL NETTO OD AL LORDO DI FDI AMMTO E FONDI SVALUTAZIONE?
Mi unisco alla discussione per chiederVi se la questione abbia riportato - in questi ultimi anni - sviluppi degni nota.
Grazie.
Mattia Villan-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/09/2017 18:32RE: RE: RE: ART. 1 PARAMETRI DIMENSIONALI: ATTIVO AL NETTO OD AL LORDO DI FDI AMMTO E FONDI SVALUTAZIONE?
Ci sono stati interventi della Cassazione sull'attivo patrimoniale di cui all'art. 1 l.fall., ma non specifici sulla determinazione dell'ammontare di tale attivo, essendosi la Corte soffermata sulle modalità di calcolo degli ultimi tre esercizi, stabilendo che "In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento" (in termini Cass. 14/01/2016, n. 501; conf, Cass. 27/05/2015, n. 1095).
Di più si è esercitata la dottrina che ha ribadito quanto da noi anticipato nella risposta del 2010, sostenendo che il legislatore, con la riforma del correttivo, aveva operato un generale rinvio a tutte le norme e a tutti i principi contabili generalmente concernenti la iscrivibilità in bilancio dei beni materiali, immateriali, crediti e altre attività (Sandulli, Fabiani, Aprile, App. Torino 04/03/2011), con l'aggiunta di altra parte della dottrina che la voce normativa è più estesa del richiamo ai principi di cui all'art. 2424 c.c., per cui si è detto bisogna tenere conto anche dei beni utilizzati in leasing (Miccio, Panzani).
Zucchetti SG srl
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Matteo Binelli
Mantova19/02/2018 12:16RE: RE: RE: RE: ART. 1 PARAMETRI DIMENSIONALI: ATTIVO AL NETTO OD AL LORDO DI FDI AMMTO E FONDI SVALUTAZIONE?
Segnalo la recente Cass. n. 611/2017 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 l.f., si esprime nel senso di considerare le immobilizzazioni al netto degli ammortamenti, in conformità del resto a quanto previsto dall'art. 2426 n. 1 e 2 c.c.
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