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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
AMMISSIONE PRIVILEGIO EX ERT.2751 BIS N.2) S.R.L.
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Adele Labruna
Verona10/10/2017 20:17AMMISSIONE PRIVILEGIO EX ERT.2751 BIS N.2) S.R.L.
Buonasera,
ho ricevuto la richiesta di ammissione al passivo con riconoscimento del privilegio ex art.2751 bis n.2) da parte di una s.r.l. costituita da due soci dei quali uno solo è ingegnere. Il preventivo è stato rilasciato dalla società a firma dell'ingegnere che è legale rappresentante della società oltre che socio di maggioranza.
Il privilegio è da riconoscere?
Vi ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2017 19:11RE: AMMISSIONE PRIVILEGIO EX ERT.2751 BIS N.2) S.R.L.
La questione è stata già trattata altre volte in questo Forum, e, a seguito di un ulteriore approfondimento e aggiornamento, ci sentiamo di escludere, come già in passato, il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in favore di un prestatore di opera intellettuale costituito sotto forma di srl, sia per ragioni letterali che sistematiche.
Sotto il profilo letterale va ricordato che la norma citata parla di privilegio per i crediti dei "professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale", che è terminologia che fa implicito riferimento al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma. Inoltre, al n. 2 dell'art. 2751 bis c.c. viene utilizzata l'espressione "retribuzione", identica, nella formulazione lessicale, all'espressione usata al n 1, per identificare il credito dei prestatori di lavoro subordinato, per definizione soggetti fisici individuali. Ciò dimostra che la volontà del legislatore era ed è quella di garantire solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore di opera, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; ipotesi quest'ultima necessariamente ricorrente nei compensi dovuti a società, per l'espletamento della propria attività. (Cass. 18 aprile 2000, n. 5002).
Sotto il profilo sistematico non vi è dubbio che l'art. 2751bis cod. civ. - giusta l'opinione più diffusa in dottrina e giurisprudenza - ha la funzione di attuare nella fase di realizzazione dei crediti il principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le forme ed applicazioni mediante l'attribuzione di un privilegio di grado eminente non solo ai crediti di lavoro subordinato, ma a tutti i crediti che, derivando da prestazioni di attività lavorative, hanno in comune la funzione di procurare al lavoratore i mezzi di sostentamento per sé e per la sua famiglia. Ed invero, i crediti considerati dall'art. 2751bis c.c. - ad eccezione di quelli derivanti dal rapporto di agenzia - sono tutti riferiti a prestazioni di lavoro, subordinato o autonomo, eseguite personalmente dal titolare del diritto. il privilegio di cui all'art. 2751 bis è sì attribuito anche a crediti derivanti da attività svolte in forma associata (numeri 5 e 5-bis), ma solo quando si tratti di società aventi scopo mutualistico (cooperative di produzione e lavoro e di trasformazione di prodotti agricoli) o in cui "la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e (a condizione) che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale", secondo la previsione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato). E ciò sulla premessa che i crediti che derivano, per le cooperative o le imprese artigiane, dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi rappresentano il corrispettivo di un'attività lavorativa.
Come già accennato soltanto il n. 3 dell'art. 2751 bis c.c.- diversamente dalle altre ipotesi contenute nel medesimo art. 2751bis - riconosce il privilegio con riferimento non già ai soggetti titolari dei crediti, ma al tipo di credito ("le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia ... e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo"), con esclusione di qualsiasi considerazione di natura soggettiva. Eppure, anche in questo caso la Corte Cost. 07 gennaio 2000, n. 1, dopo aver spiegato che la ratio dell'intero articolo 2751-bis c.c. è quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, così conclude: "L'assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di capitali alle persone fisiche comporterebbe, dunque, una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Pertanto, alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla ratio legis e di quello, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui tra più significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere interpretate nel senso di escludere dal loro ambito applicativo i crediti delle società di capitali, per la diversità causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare".
Ritornando al privilegio dei professionisti, il Trib. Milano 01/06/2007 ha precisato che "In materia di società di revisione contabile, il privilegio sui mobili previsto nell'art. 2751 bis n. 2 c.c. fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (o prestatore d'opera intellettuale) individuale e un'interpretazione estensiva di essa, a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche a quelle delle professioni intellettuali protette (revisione e certificazione dei bilanci), non può aver luogo in considerazione della confusione, nell'ambito societario, tra la remunerazione del capitale e della retribuzione del lavoro". Lo stesso tribunale (Trib. Milano 20/01/ 2003), ha statuito che "Il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. per le retribuzioni dovute a professionisti e prestatori d'opera non può essere riconosciuto, se le prestazioni sono state seguite da società, anche se di persone"; ed ancora (Trib. Milano, 24/09/2002, che ha ripreso Cass. 8/04/2000, n. 5002, del medesimo contenuto) che eguale principio vale se l'attività è stata esplicata nella forma della società semplice.
L'unica apertura la giurisprudenza l'ha fatta per gli studi associati, con riferimento alle quali la Cassazione (Cass. 16/11/2016, n. 23309; Cass. 05/03/2015 n. 4485 e n. 4486) ha statuito che "Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Concetto più dettagliatamente illustrato dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 18/04/2007) quando ha chiarito che "Il credito per le prestazioni svolte nell'ambito di un'associazione professionale è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 c.c. qualora: a) il professionista sia inserito in una struttura diversa dalla società commerciale e nella quale operino esclusivamente o in misura nettamente prevalente professionisti, con oggetto sociale tipico ed esclusivo dell'attività professionale; b) abbia ricevuto mandato anche in ragione della sua persona o della sua appartenenza all'associazione; c) abbia svolto il lavoro con i caratteri della esclusività o prevalenza in modo da generare in capo a se stesso il diritto di credito, solo formalmente richiesto dall'associazione; d) l'associazione professionale sia priva di una struttura e di un'organizzazione talmente articolate da garantire una ripartizione del rischio lavorativo del singolo tra gli associati, sia in ordine all'entità del corrispettivo, sia in ordine all'effettività della retribuzione".
Zucchetti SG Srl:
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