Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Vendita immobile strumentale fallimento e pro rata

  • Silvia Fabbroni

    Forlì (FC)
    17/01/2018 20:12

    Vendita immobile strumentale fallimento e pro rata

    Ho venduto un immobile classificato come strumentale categoria D di proprietà di una società fallita in esenzione iva art. 10.
    Nel momento in cui predisporrò la dichiarazione iva l'anno successivo si può considerare tale operazione occasionale in modo tale da evitare il calcolo del pro rata iva?
    Silvia F.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/02/2018 23:33

      RE: Vendita immobile strumentale fallimento e pro rata

      Dato che la questione è estremamente delicata, gli importi in questione possono essere rilevanti e si presenta abbastanza frequentemente, anche se non è materia strettamente fallimentare riteniamo opportuno esaminare con attenzione il meccanismo del pro-rata e delle sue variazioni.


      I commi del D.P.R. 633/72 da tenere in considerazione, per quanto qui ci interessa, sono:

      a) art. 19-bis, I comma: "La percentuale di detrazione è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo"

      b) art, 19-bis, II comma: "Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto ..., quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10"

      c) art. 19-bis.2. I comma: "La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi".

      d) art. 19-bis.2. II comma: "Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio"

      e) art. 19-bis.2, IV comma: "La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili nonche' alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi,... è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti"

      f) art. 19-bis.2, VIII comma: "Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni".


      In linea generale quindi una cessione esente, comportando l'applicazione del pro-rata, ha (senza scendere in dettagli che appesantirebbbero ulteriormente questa già lunga risposta) due conseguenze:

      1) genera idetraibilità parziale dell'IVA sugli acquisti di quell'anno (vedi norme sub "a" e "b")

      2) genera recupero dell'IVA detratta sull'acquisto di quel bene specifico, per tanti qunti (decimi se immobili) quanti anni mancano allo spirare del quinquennio (decennio se immobili)
      (vedi norme sub "c", "d" ed "!f")

      3) genera recupero di parte della detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali effettuati nei 5 anni precedenti (10 se si tratta di immobili) e sulle spese di trasformazione, riattamento o ristrutturazione di essi.



      La conseguenza di cui al punto 2 si verifica in ogni caso,

      quella di cui al punto 1 si verifica solo se le cessioni esenti "formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo",

      quella di cui al punto 3 si verifica solo se le cessioni esenti "formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo" e la variazione del pro-rata è superiore al 10%.



      Di conseguenza, come giustamente ricordato nel quesito, è necessario comprendere se la cessione dell'immobile formi o no attività propria della società fallita.

      Per quanto riguarda cosa si debba intendere per "attività propria", possiamo citare la Circolare 71 del 26/11/1987 e la Risoluzione 41 del 5/4/2011 che espressamente ne riporta il seguente passo: "la nozione di 'attività propria', specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l'oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e quindi nota ai terzi".

      E sempre la Risoluzione 41/2011 si rifà anche alla sentenza di Corte di Cassazione n. 11085 del 7/5/2008, affermando che tale pronuncia ha stabilito che vadano escluse dal calcolo della percentuale di detrazione "tutte le attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa".

      Per contro, la Risoluzione 305 del 21/7/2008, citando giurisprudenza comunitaria, introduce il principio che per l'effettuazione dell'attività esente (proposta di finanziamenti, da cui conseguono appunto provvigioni esenti) vengano utilizzate risorse "non limitatissime" e quindi, siccome nel caso esaminato a tale attività venivano destinate risolrse non trascurabili, "i corrispettivi conseguiti nell'ambito dell'attività di finanziamento dovranno essere computati nel calcolo del pro rata di detrazione".

      Infine, l'unica sentenza della Corte di Cassazione che siamo riusciti a reperire, che abbia affrontato il problema in ambito fallimentare, la n. 4613 del 9/3/2016, occupandosi del caso di una locazione iniziata dall'impresa in bonis, ha affermato che "A tal fine [di verificare sa l'attività esente rientri o meno fra quelle proprie dell'impresa e rilevi quindi ai fini del pro-rata, n.d.a.] … oltre agli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine produttivo enunciato nell'atto costitutivo dell'ente, occorre avere riguardo anche a quelle attività ulteriori che si raccordino con detto fine secondo parametri di regolarità causale, o che siano comunque ad esso legate da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale (Cass. 6194/01, 9762/03, 11073/06, 6574/08, 5970/2014)", concludendo per la rilevanza dei canoni di locazione esenti ai fini della determinazione del pro-rata.


      Non possiamo quindi dare una risposta certa al quesito, ma personalmente riteniamo che la mera cessione di un immobile di proprietà di una società non immobiliare, non rientri nell' "attività propria" dell'impresa, nè in bonis nè tantomeno in fallimento, anche se in caso di verifica riteniamo probabile che l'Agenzia delle Entrate possa essere di diverso avviso, e non possiamo essere certi dell'esito di un eventuale contenzioso.
      • Rosa Aiezzo

        S.MARIA C.V. (CE)
        03/09/2019 13:13

        RE: RE: Vendita immobile strumentale fallimento e pro rata

        Buongiorno vorrei allacciarmi al VS intervento , chiedendo conferma di quanto da me dedotto.
        Ho effettuato, in un fallimento, una cessione in esenzione IVA di immobile non "oggetto dell'attività propria del soggetto passivo" ed in un altro fallimento una cessione, in esenzione I.V.A. di immobile "oggetto dell'attività propria".
        In entrambi i casi sono trascorsi 10 anni dall'acquisto e non vi è stato acquisto di altri beni strumentali né spese di trasformazione o ristrutturazione degli stessi nei 10 anni antecedenti la vendita, pertanto mi sono limitata alla indetraibilità parziale dell'iva sugli acquisti dell'anno in corso (al momento della vendita) per l'immobile ceduto, solo nel caso di "oggetto dell'attività propria del soggetto passivo".
        Il tutto dovrebbe essere conforme anche a quanto da Voi sostenuto,vero?
        Ringrazio anticipatamente per un Vs sollecito conforto.
        • Rosa Aiezzo

          S.MARIA C.V. (CE)
          06/09/2019 17:05

          RE: RE: RE: Vendita immobile strumentale fallimento e pro rata

          Vorrei sollecitare il Vs cortese intervento in merito.
          Grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            06/09/2019 19:30

            RE: RE: RE: RE: Vendita immobile strumentale fallimento e pro rata

            Il comportamento descritto è conforme a quanto da noi esposto nel precedente intervento.

            Come abbiamo scritto nell'ultimo periodo di esso, riteniamo lo stesso conforme al dettato legislativo e agli interventi sia di prassi che di giurisprudenza (anche comunitaria) sulla questione, anche se in caso di verifica l'Agenzia delle Entrate potrebbe essere di diverso avviso e non possiamo essere certi dell'esito di un eventuale contenzioso, non esistendo pronunce di legittimità sul caso specifico.