Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compenso del curatore

  • Mirna Maria Rabasco

    Foggia
    11/10/2013 07:54

    compenso del curatore

    Salve.
    In una procedura il curatore fallimentare si è dimesso ed è stato quindi sostituito.
    Il precedente curatore aveva già provveduto all'accertamento del passivo ed alla gran parte della liquidazione dell'attivo.
    Il precedente curatore, inoltre, ha già percepito congrui anticipi sul compenso.
    Il nuovo curatore, quindi, procederà con la liquidazione del restante attivo, con il rendiconto ed il piano di riparto.
    Specifico che trattasi di procedura molto complessa.
    Come ci si può regolare per il compenso del nuovo curatore?
    Verrà calcolato anche sul passivo accertato dal vecchio curatore e sul valore dall'attivo realizzato anche da quest'ultimo?
    Se non è così, quale può essere un criterio equo per il compenso del nuovo curatore?
    Grazie
    • Leonardo Quagliata

      ROMA
      11/10/2013 20:28

      RE: compenso del curatore

      La domanda posta è sicuramente d'interesse generale perchè non è infrequente accada quanto descritto dalla Collega di Foggia. A mio parere, nella liquidazione del compenso del vecchio curatore dovrebbe tenersi conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato sino alle sue dimissioni, mentre, nella liquidazione del compenso del nuovo curatore dovrebbe tenersi conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato a partire dalla sostituzione. In merito all'equità, potrà il Tribunale tenerne conto nel determinare il compenso tra il minimo e il massimo di legge.
      Ma, colgo l'occasione per porre alla redazione di Fallcoweb e a Chi vorrà contribuire a dare argomentata soluzione i due seguenti ulteriori dubbi:
      1) nella determinazione dell'attivo realizzato è giusto tenere conto dell'importo vinto in un giudizio definitivo dove però controparte (una banca, dunque, si spera solvibile), seppure richiesta, non si sia ancora determinata a pagare il dovuto? Oppure di tale attivo beneficierà il curatore subentrante?
      2) nella determinazione del passivo accertato è giusto tenere conto degli importi ammessi con riserva (trattasi di cd. riserva atipica con cui dei fideiussori sono stati ammessi al passivo per importi rilevanti con riserva da sciogliersi sulla base della prova dei pagamenti effettuati), laddove, poi, il Giudice delegato, a seguito degli accertamenti svolti dal curatore e dalle banche garantite (e insinuate al passivo fallimentare), stabilisca di sciogliere la riserva escludendo i crediti originariamente ammessi con riserva?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/10/2013 20:48

        RE: RE: compenso del curatore

        Sulla parte generale rinviamo alla risposta al quesito posto dalla dott.ssa Rabasco. Anche il quesito n. 1 trova risposta in quanto già detto, dal momento che bisogna effttuare una sola liquidazione in cui entrano a far parte tutte le attività.
        Per quanto riguarda il quesito sub 2, non riteniamo che possano essere conmpreso nel passivo i crediti ammessi con riserva e poi esclusi, dal momento che lo scioglimento negativo della riserva o la esclusione, fa s' che quel credito non faccia parte del passivo al momento della liquidazione.
        Zucchetti SG Srl.
        • Leonardo Quagliata

          ROMA
          11/10/2013 20:55

          RE: RE: RE: compenso del curatore

          D'accordo su tutto quanto scritto dalla redazione di Zucchetti SG Srl, salvo un aspetto che non reputo sia stato chiarito:
          stante che l'attivo realizzato sarà determinato una volta sola a fine procedura, a chi compete la parte di attivo derivante da una causa vinta contro una primaria banca con sentenza di cassazione depositata prima delle dimissioni del vecchio curatore, ma, il cui introito, materialmente, è avvenuto dopo le dimissioni del vecchio curatore?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            13/10/2013 18:50

            RE: RE: RE: RE: compenso del curatore

            Nella parte finale della nostra precedente risposta abbiamo richiamato la giurisprudenza della S.C. che richiede la partecipazione al procedimento di liquidazione del compenso di ambedue i soggetti che hanno rivestito la qualità di curatore, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio, per sottolineare come la divisone tra i due o più curatori succedutisi nel tempo vada effettuata dal tribunale in contraddittorio con gli interessati; di conseguenza noi abbiamo fornito i criteri per la liquidazione e il sistema che deve essere usato, ma la ripartizione interna è questione di fatto che va basata principalmente, secondo l'indicazione del terzo comma dell'art. 39, su criteri di proporzionalità. In questa valutazione della proporzionalità rientra l'esame dell'opera prestata da ciascuno dei curatori, dei risultati a ciascuno ascrivibili, della sollecitudine con cui ciascuno si è mosso e così via; indubbiamente nei risultati ottenuti rientra anche l'entità dell'attivo da ciascuno realizzato nel corso del tempo, ma non può essere fatta una rigida segmentazione perché anche quell'attivo (tenuto presente per la liquidazione del compenso unitario) va considerato in relazione all'opera prestata. E così, il risultato di una causa vinta dovrebbe essere ascritto a merito di chi ha promosso e seguito la causa stessa e non a chi ne ha raccolto i frutti con la sentenza per la quale non ha svolto alcuna attività, ma tutto cambia se ciascun curatore ha seguito la causa per un certo periodo, fermo restando che chi l'ha iniziata ha evidentemente dato un maggiore apporto di studio e di professionalità.
            Intendiamo dire che non è possibile fissare un criterio di divisione interno, ma solo dare delle linee direttive che sono quelle già indicate, e la fattispecie posta dalla dott.ssa Rabasco ne è un esempio. In quel caso, infatti, poiché alla liquidazione dell'attivo e alla formazione del passivo ha provveduto il primo curatore, se si seguissero soltanto i criteri delle percentuali basate su tali voci, nulla competerebbe al curatore successivo, ma questi ha portato a termine la procedura, ha provvedendo evidentemente alla definizione delle ultime questioni, e, quanto meno, al riparto finale, per cui una parte del compenso spetta sicuramente anche a lui. Quale parte?, qui noi dobbiamo fermarci perché sarà il tribunale a stabilire, nel caso concreto e in base alla documentazione di cui dispone, l'importanza dell'opera prestata dal secondo curatore i fini del compenso e valorizzare tale attività nei limiti che riterrà proporzionali.
            Zucchetti SG Srl
        • Mirna Maria Rabasco

          Foggia
          12/10/2013 07:19

          RE: RE: RE: compenso del curatore

          Sul testo della normativa non sussistono dubbi.
          Il problema però è questo.
          E' evidente che non può tenersi solo conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato, ciò in quanto magari il vecchio curatore ha liquidato tutti i beni ed accertato il passivo quindici anni prima e poi si è bloccato.
          Ed infatti la norma indica chiaramente che deve tenersi conto dei risultati e della celerità nella gestione della procedura.
          Ragion per cui se un fallimento con liquidazione dell'attivo avvenuta e accertamento del passivo definitivo alla data di nomina del nuovo curatore, ma bloccato da anni, viene poi celermente chiuso dal nuovo curatore (parliamo di fallimento con circa 1000 creditori, migliaia di documenti da esaminare per il rendiconto finale e piano di riparto, con tutte le difficoltà dovute alla "anzianità" della procedura), come avviene la ripartizione?
          AveTe notizia di un criterio equo di ripartizione?
          A prescindere dai principi di diritto della Corte di Cassazione, potrebbe essere utile conoscere eventuale Giurisprudenza di merito sull'argomento che abbia trattato la questione delle percentuali di riparto.
          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            13/10/2013 18:55

            RE: RE: RE: RE: compenso del curatore

            Cfr. risposta alla domanda che precede del dott. Quagliata.
            Zucchetti SG Srl

            • Maurizio Fratantonio

              PALERMO
              13/10/2013 19:46

              RE: RE: RE: RE: RE: compenso del curatore

              In qualche occasione in cui mi è capitato di sostituire, per vari motivi, un precedente curatore, al momento della liquidazione del compenso, fermo restando l'avviso al curatore dimissionario e/o revocato - quindi nel rispetto del contraddittorio - il Tribunale di Palermo ha risolto il problema ritenendo di individuare quattro fasi principali della procedura e cioè 1.accertamento del passivo; 2. acquisizione dell'attivo; 3.realizzazione dell'attivo;4 riparto finale e chiusura.
              Quindi ha provveduto ad unica liquidazione, in favore di entrambi i curatori ( senza mai superare il massimo previsto dalla legge)in misura corrispondente alle fasi effettivamente seguite da ciascuno di essi, quantificabili in ragione del 25% dell'intero compenso per ciascuna fase.
              Salvo casi particolari, in cui potrebbe sussistere una più marcata differenza nell'operato dei curatori, tale da determinarne la necessità di una più specifica valutazione e conseguente diversa misura del compenso liquidato, il criterio sopra richiamato mi sembra abbastanza equo e rispondente agli interessi dei professionisti succedutisi nel tempo.

              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                15/10/2013 19:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: compenso del curatore

                Grazie per la segnalazione che costituisce una conferma della soluzione da noi prospettata. Il tribunale di Palermo per attuare la divisione interna ha utilizzato un criterio che, con tutte le pecche di qualsiasi generalizzazione, riflette abbastanza la proporzione tra le attività svolte dai più curatori succedutisi.
                Zucchetti SG Srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2013 20:39

      RE: compenso del curatore

      La situazione da lei rappresentata è regolata dal terzo comma dell'art. 39 l.f., che pone il principio della unicità secondo cui il compenso da liquidare, al termine della procedura, deve essere unico e non può superare il limite posto dal decreto ministeriale, e il principio della proporzionalità, secondo cui l'unico compenso liquidato va suddiviso tra i più curatori che si sono succeduti nel tempo in proporzione all'opera prestata, alle attività svolte e ai risultati ottenuti da ciascuno; a questi criteri si richiama anche l'art.2 del D.M. n. 30 del 2012, che non tratta della pluralità di curatori, ma dispone come va liquidato il compenso al curatore che cessa dall'incarico prima della chiusura della procedura.
      Si tratta di principi abbastanza pacifici in giurisprudenza e di recente la S.C. ha anche ribadito che "la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 legge fall., di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio" (Cass. n. 15761/2013; Cass. n. 13551/2012).
      Zucchetti Sg Srl