Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Pagamenti revocabili ex art. 67 l.f.

  • Marco Scattolini

    Macerata
    24/01/2019 10:11

    Pagamenti revocabili ex art. 67 l.f.

    Buongiorno,
    chiedevo una vostra opinione in merito alla circostanza, se i pagamenti effettuati dalla
    Società Fallita nel periodo sospetto con mezzi anormali al Fondo Previndai per contributi omessi rientrino o meno
    nell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67 III comma, Lett F, L.F.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/01/2019 20:41

      RE: Pagamenti revocabili ex art. 67 l.f.

      A norma dell'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall., vengono sottratti alla revocatoria "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito" in modo da tutelare l'interesse dei dipendenti e dei collaboratori, generalmente ritenuti soggetti deboli. I soggetti tutelati sono i dipendenti, ossia i lavoratori subordinati, e i "collaboratori anche non subordinati", che è una espressione abbastanza generica che si presta a varie interpretazioni; in ogni caso si può discutere se riguardi solo i titolari di rapporti di parasubordinazione e lavorativi di natura interinale, organicamente inseriti nell'impresa, o anche, ad esempio, gli amministratori e liquidatori della società, i professionisti abitualmente impiegati dall'imprenditore, o anche coloro che abbiano prestato i propri servizi occasionalmente, ecc., ma ci sembra che non si possa estendere il campo applicativo della norma ai pagamenti dei contributi ddel Fondo Previndai, che è il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL sottoscritto da Confindustria e Federmanager o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti.
      Certo la contribuzione a Previndai va a toccare anche la retribuzione in quanto essa si compone: di una contribuzione contrattuale, posta pariteticamente a carico delle aziende e dei dirigenti; del conferimento TFR (consistente nel versamento di una quota contrattualmente definita o dell'intero accantonamento del TFR; di una eventuale contribuzione aggiuntiva (ossia la facoltà di versare contributi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti).
      Quella che può interessare la materia in esame è la prima voce e l'impresa, quando paga al Fondo la quota dovuta a suo carico adempie ad un proprio obbligo; quando paga la parte a carico del lavoratore (nel caso il dirigente) agisce su delega del dipendente stesso, il quale è come se ricevesse la retribuzione e poi la destinasse al Fondo; invece di fare questo giro adempie il datore di lavoro su delega del dipendente. Il pagamento al Fondo, quindi, anche se fatto utilizzando una quota della retribuzione, non costituisce pagamento della retribuzione, ma a adempimento dell'obbligo contributivo del dirigente effettuato tramite il datore di lavoro. pertanto pensiamo che non rientri nella citata previsione di esenzione.
      Zucchetti Sg srl
      • Marco Scattolini

        Macerata
        30/01/2019 17:20

        RE: RE: Pagamenti revocabili ex art. 67 l.f.

        Vi ringrazio per la sollecita risposta, nel leggerla mi sono sorti questi ulteriori dubbi di cui chiedo un vostro gentile parere:
        1) sono sottratti dalla revocatoria anche i pagamenti effettuati in favore del commercialista che ha nel tempo prestato la propria attività di consulenza all'imprenditore?
        2) mentre i pagamenti effettuati in favore del commercialista che viene incaricato di risolvere la crisi di impresa, e che quindi è a conoscenza dello stato in cui versa la società, sono revocabili in ipotesi di successivo fallimento?
        Avete precedenti giurisprudenziali in merito?
        Grazie.

        Marco Scattolini
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/01/2019 20:15

          RE: RE: RE: Pagamenti revocabili ex art. 67 l.f.

          Per quanto attiene i pagamento del commercialista, ci sembra difficile far rientare la fattispecie nella previsione di cui alla lett. f) del terzo comma dell'art. 67 l.f. perché, sebbene, come detto nella precedente risposta, non sia agevole la definizione del perimetro dei collaboratori, a nostro avviso l'endiadi con le prestazioni effettuate con i dipendenti induce a ritenere che nella voce possano essere compresi i rapporti vari di parasubordinazione, che, secondo l'accezione di cui all'art. 409, n. 3 cpc, può comprendere anche rapporti di prestazione d'opera purchè caratterizzati da continuità- che si traduce nella non mera occasionalità- e coordinazione che si quando l'attività, pur non essendo svolta in regime di subordinazione, viene espletata secondo le direttive impartite dal beneficiario della prestazione. caratteristiche che non si attagliano al commercialista che svolge attività professionale autonoma, anche se ripetuta nel tempo per lo stesso cliente.
          Piuttosto è da valutare se il pagamento delle prestazioni del professionista possa rientarre nella previsione di cui alla lett. a), che esenta da revocatoria "i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso".
          In proposito è abbastanza consolidato nella giurisprudenza di merito l'orientamento secondo il quale, per pagamenti nei "termini d'uso", s'intendono quelli eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuati nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività (cfr. Trib. Pordenone, 29/05/2017; Trib. Marsala 24/06/2011; Trib. Salerno sent. n. 1559/2013, Trib. Salerno sent. n. 1196/2013, Trib. Salerno, sent. n. 2484/2013, Trib Milano sent. n. 2864/2013, Trib. Milano sent. n. 5115/2012, Trib. Milano sent. n. 12776/12, Trib. Milano sent. n. 14522/2012, Trib. Milano 28/07/2011, Trib. Monza 4/04/2012, Trib. Modena sent. n. 472/2013), sicchè è necessario per l'applicazione di tale disposizione che il rapporto professionale non abbia carattere eccezionale, ma abbia caratteristiche di periodicità e che il o i pagamenti siano stati effettuati in una qualsivoglia conformità ad un pregresso uso.
          Quanto, invece, ai pagamenti in favore del commercialista che viene incaricato di risolvere la crisi di impresa, può trovare applicazione l'esenzione di cui alla lett. g), che sottrae alla revocatoria "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo".
          Zucchetti SG srl